CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

COMUNICATO

Modificazioni al regolamento di cui  all'art.  3  delle  disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa.
(GU n.88 del 15-4-1996)

   La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo degli
articoli 8 e 10 del regolamento di cui all'art. 3 delle  disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione e garanzia S.p.a., pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996.
   L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente:
                               Art. 8.
                         Quote e commissioni
   1. Le quote fisse annuali  di  adesione  sono  stabilite  in  lire
36.000.000  per  gli  aderenti  generali,  in  L.  18.000.000 per gli
aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti.
   2. L'importo delle commissioni di clearing dovute  alla  Cassa  da
ciascun aderente e' fissato in:
    L.  900  per  ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato
sul mercato;
    L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su  futures  su  titoli  di
Stato stipulato sul mercato;
    L.  900  per  ogni  contratto  futures  su indice di borsa MIB 30
stipulato sul mercato;
    L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su indice di borsa  MIB  30
stipulato sul mercato;
    L. 200 per ogni contratto d'opzione ISOa stipulato sul mercato.
   3.  La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di
gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art.
14 e' pari allo 0,02% per mese o  frazione  di  mese,  calcolato  sul
saldo  massimo  dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di
riferimento in ciascun conto.
   4. La commissione  dovuta  alla  Cassa  da  ciascun  aderente  per
l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a L. 1.500.
   L'art. 10 del regolamento e' sostituito dal seguente:
                              Art. 10.
                          Margini iniziali
   Per  gli  aderenti  generali  ed  individuali,  le posizioni lorde
lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono
compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde  corte
della stessa serie.
   I  margini iniziali di garanzia sono dovuti sulle posizioni nette,
lunghe o corte, per ciascuna serie di futures  e  di  opzioni,  salvo
quanto previsto al successivo art. 14, comma 2.a.
    A) Margini iniziali per il gruppo di classi:
   La  Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art.
11, commi 1 e 2 delle disposizioni, i margini  iniziali  relativi  al
gruppo di classi con le modalita' che seguono.
    A.1) Margini futures su posizioni in consegna:
   Le  posizioni  contrattuali  in  futures  su  titoli  di Stato che
restano  aperte  alla  fine  dell'ultimo  giorno  di   contrattazione
determinano  la  posizione in consegna sulla quale viene applicato il
margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa.
   Le posizioni in consegna  non  concorrono  al  calcolo  ne'  delle
posizioni  futures  straddle  di cui alla successiva lettera A.2) ne'
delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3).
    A.2) Margini futures straddle:
   La  posizione  futures  straddle  e'  pari al minore tra il numero
complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo
delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa
classe.
   Sulla  posizione  futures  straddle  viene  applicato  il  margine
iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.
    A.3) Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style:
   Sulle  posizioni  nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si
applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie di opzioni
su Indice di Borsa MIB 30, moltiplicando il  numero  delle  posizioni
nette  per  il  relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto
indice cosi' come definito dalla delibera 9482; per ciascuna serie di
opzioni ISOa, moltiplicando il numero delle posizioni  nette  per  il
relativo  prezzo  di  chiusura  e per il numero di azioni sottostanti
cosi' come definito dalla delibera 9725.
   Sulle posizioni esercitate/assegnate in opzioni ISOa,  si  applica
il  margine  su  premio  calcolato  per  ciascuna  serie  di  opzioni
moltiplicando il numero delle posizioni esercitate/assegnate  per  la
differenza  tra  il  prezzo  di  esercizio  dell'opzione ed il valore
corrente di mercato dell'attivita' sottostante,  definito  come  alla
successiva  lettera  A.4),  moltiplicata  per  il  numero  di  azioni
sottostanti.
   Il  margine  su  premio  e'   considerato   a   debito   (credito)
dell'aderente   con   posizioni   corte   (lunghe)  oppure  assegnate
(esercitate)    In-The-Money    oppure     esercitate     (assegnate)
Out-of-The-Money.  I  margini  su  premio, rappresentati dai predetti
crediti e debiti, sono  utilizzati  con  le  modalita'  di  cui  alla
successiva lettera A.5).
   I  margini  su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma
algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie  di  opzioni
facenti parte del gruppo di classi.
    A.4)  Margini  su  posizioni  nette,  ordinarie  in  futures e in
opzioni:
   Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non  concorrono
a  formare  la posizione in consegna o la posizione futures straddle,
sono denominate posizioni ordinarie nette.
   Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie
di futures, sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna  serie
di  opzioni  e sulle posizioni esercitate/assegnate di ciascuna serie
di opzioni ISOa facenti parte  dello  stesso  gruppo  di  classi,  si
applicano   margini  iniziali  ordinari  calcolati  come  di  seguito
descritto.
   La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle  predette
posizioni   ipotizzando,   per   ciascuna   serie,   che   i   prezzi
dell'attivita' sottostante siano pari:
    al valore corrente  di  mercato  maggiorato  dell'intervallo  del
margine (limite superiore);
    al  valore  corrente  di  mercato  diminuito  dell'intervallo del
margine (limite inferiore);
    ad ogni prezzo stabilito dalla  Cassa,  compreso  tra  il  limite
superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.
   Il valore corrente di mercato e' posto pari:
    per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo
di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;
    per  i  futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, al valore
dell'Indice di Borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo  compongono,
alla chiusura delle contrattazioni;
    per  le  opzioni  ISOa,  al  prezzo di riferimento dell'attivita'
sottostante determinato dal Consiglio di Borsa.
   La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato  ai  sensi  del
terzo  capoverso)  la differenza tra il corrispondente valore teorico
di liquidazione e quello corrente  di  mercato  dato  dal  prezzo  di
chiusura  delle serie di futures e delle serie di opzioni assegnando,
per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso  di
differenza  negativa  e  un  credito in caso di differenza positiva e
viceversa per le posizioni corte.
   I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo,  determinati  come
sopra, sono algebricamente sommati.
   Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi e' uguale al
debito  piu'  elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma
relativi a ciascun prezzo oppure al  margine  minimo,  se  superiore,
stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.
    A.5)  Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di
classi:
   I margini iniziali complessivi sono uguali  alla  somma  algebrica
dei:
     a)  margini  su  consegna  calcolati  come previsto alla lettera
A.1);
     b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera
A.2);
     c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera A.3);
     d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera A.4).
   Qualora la somma algebrica dei margini iniziali cosi'  determinati
dovesse  rappresentare  un  credito  per  l'aderente,  l'importo  dei
margini iniziali e' pari  a  zero  e  tale  eventuale  credito  viene
utilizzato  secondo  le modalita' di cui alle successive lettere B) e
C).
    B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti:
   La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui  all'art.
11,  commi  1  e 2 delle disposizioni, i margini iniziali relativi al
gruppo di prodotti con  le  modalita'  che  seguono,  stabilendo  con
proprie  circolari,  quali  gruppi  di classi concorrono a formare un
gruppo di prodotti.
   1. Se un gruppo di classi fa parte di un  gruppo  di  prodotti,  i
margini  su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti,
come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni  gruppo
di classi.
   2.  Se  un  gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il
margine iniziale ordinario viene calcolato a  livello  di  gruppo  di
prodotti come segue:
     a)  per  ciascun  gruppo  di  classi,  tutti  i  crediti vengono
ridotti, applicando un fattore  di  compensazione  per  lo  specifico
gruppo  di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie
circolari;
     b)  ciascun  credito,  ridotto  come  indicato  alla  precedente
lettera a), e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei  prezzi
dell'attivita' sottostante di cui alla precedente lettera A.4), terzo
capoverso,  vengono  sommati  per  ottenere  i  relativi costi/ricavi
teorici netti di liquidazione;
     c) il margine iniziale ordinario per il gruppo  di  prodotti  e'
uguale  al  costo teorico netto di liquidazione piu' elevato, qualora
detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale
ordinario minimo calcolato  secondo  quanto  previsto  al  successivo
punto  d);  in  caso  contrario  il margine iniziale ordinario per il
gruppo di prodotti e' uguale al predetto margine  iniziale  ordinario
minimo;
     d)  il  margine  iniziale  ordinario  minimo  per  il  gruppo di
prodotti e' uguale alla somma dei margini  iniziali  ordinari  minimi
fissati per i gruppi di classi che compongono il gruppo di prodotti.
   3.  I  margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono
pari alla somma algebrica dei:
    margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;
    margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi;
    margini su premio calcolati come indicato al comma 1;
    margini ordinari calcolati come indicato al comma 2.
   Qualora la somma dei margini iniziali  cosi'  determinati  dovesse
rappresentare  un  credito  per  l'aderente,  l'importo  dei  margini
iniziali e' pari a zero e tale  eventuale  credito  viene  utilizzato
secondo le modalita' di cui alla successiva lettera C).
   C) Margini iniziali tra gruppi di prodotti:
   Se  le  posizioni aperte nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2
delle disposizioni, si riferiscono  a  piu'  gruppi  di  prodotti,  i
margini  iniziali  complessivi per ciascun conto sono pari alla somma
algebrica dei margini iniziali a credito e  a  debito  calcolati  per
ogni gruppo di prodotti.
   Qualora  la  somma  dei margini iniziali cosi' determinati dovesse
rappresentare  un  credito  per  l'aderente,  l'importo  dei  margini
iniziali su tale conto e' pari a zero.
   La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati
ai sensi dellart. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il
calcolo dei margini iniziali.