ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1996 

  Modifica  dell'art.  3  dell'ordinanza  n.  2410 del 4 agosto 1995,
concernente: "Interventi urgenti intesi a fronteggiare la  situazione
di  emergenza  derivante  dalla  presenza  di sostanze tossico-nocive
abusivamente stoccate nei comuni di  Cirie',  Piossasco  e  Tortona".
(Ordinanza n. 2429).
(GU n.94 del 22-4-1996)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza n. 2410  del  4  agosto  1995,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14  agosto 1995, con la quale, tra
l'altro, sono state  assegnate  lire  5,855  miliardi  al  comune  di
Cirie',  lire  6,7  miliardi  al  comune  di  Piossasco,  lire 12,335
miliardi al comune di Tortona per  un  importo  complessivo  di  lire
24,890  miliardi necessario a fronteggiare la situazione di emergenza
derivante dalla  presenza  di  sostanze  tossico-nocive  abusivamente
stoccate nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  rettifica delle somme messe a
disposizione  della  regione  Piemonte   da   parte   del   Ministero
dell'ambiente  da  lire 5,635 miliardi a lire 5,335 miliardi, a causa
di un errore materiale;
  Ritenuto, inoltre, di dover ridurre il  suddetto  importo  di  lire
5,335  miliardi  a  lire  3,500  miliardi, in quanto la somma messa a
disposizione del Ministero dell'ambiente alla regione Piemonte per la
bonifica di Saliceto e' stata gia' in parte utilizzata  come  risulta
dalla  nota  n.  11312 in data 11 settembre 1995 del presidente della
giunta regionale del Piemonte;
  Ritenuto,  conseguentemente,  che   la   somma   per   fronteggiare
l'emergenza  nel comune di Tortona debba essere ridotta a lire 10,500
miliardi, anziche' lire 12,335 miliardi inizialmente previsti  e  che
debba essere ridefinito l'intero quadro economico riguardante l'onere
complessivo  degli interventi, ammontante ora a lire 23,055 miliardi,
anziche' lire 24,890 miliardi inizialmente previsti;
  Ravvisata,     altresi',     l'opportunita',      tenuto      conto
dell'indifferibilita' degli interventi, di derogare all'art. 19 della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225, autorizzando il versamento delle
risorse di cui sopra, provenienti sia da capitoli di bilancio statale
che da capitoli di bilancio  regionale,  direttamente  ai  commissari
delegati  di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995,
ad eccezione di lire 1 miliardo di cui  alla  delibera  n.  192/39338
della  giunta  regionale  del Piemonte, gia' accreditato al comune di
Tortona;
  Vista  l'ordinanza  n.  2427  del  3  aprile  1996,  in  corso   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
la  quale  si e', nel frattempo, provveduto a sostituire, in qualita'
di commissario delegato, il sindaco del comune di Tortona con il vice
sindaco,  autorizzando  quest'ultimo  ad  avvalersi   delle   risorse
finanziarie,  ammontanti a lire 4 miliardi, gia' messe a disposizione
dalla  regione  Piemonte  ad  integrazione   di   lire   1   miliardo
precedentemente accreditato a detto comune;
  Vista  la  nota  n.  4522/RIF  del  9  aprile  1996  con  la  quale
l'assessore all'ambiente della regione Piemonte ha fornito  ulteriori
chiarimenti  sui fondi messi a disposizione e regolarmente iscritti a
bilancio della regione Piemonte per l'intervento della ditta ex Nuova
Roma di Tortona;
  Sentiti, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'ambiente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  3  dell'ordinanza  n.  2410  del  4  agosto  1995  e' cosi'
sostituito:
  "1. Per le finalita' della  presente  ordinanza  vengono  assegnate
lire  5,855 miliardi al comune di Cirie', lire 6,7 miliardi al comune
di Piossasco, lire 10,500 miliardi al comune di Tortona.
  2. All'onere di cui al comma 1 pari complessivamente a lire  23,055
miliardi  si  provvede:  a)  quanto  a  lire 14,555 miliardi mediante
utilizzo della parte della somma di lire 17,094 miliardi  proveniente
dalla  revoca  dell'intervento  FIO  n.  112  del  1989  disposta con
delibera Cipe  del  3  agosto  1993  da  iscriversi  nello  stato  di
previsione  del  Ministero dell'ambiente ai sensi della delibera Cipe
28 giugno 1995; b) quanto a lire 2 miliardi mediante  utilizzo  della
corrispondente  somma  messa  a disposizione del comune di Tortona da
parte  della  giunta  regionale  del  Piemonte  con  le  delibere  n.
192/39338  del  17 ottobre 1994 e n. 239/46142 del 23 maggio 1995; c)
quanto a lire 3 miliardi mediante utilizzo della corrispondente somma
messa a disposizione del comune di Tortona con delibera della  giunta
regionale  del Piemonte n. 212/3364 del 20 novembre 1995; d) quanto a
lire 3,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle somme che il
Ministero dell'ambiente ha impegnato con decreto n. 13954/SI/AAR  del
14  luglio  1989  a  favore della regione Piemonte per la bonifica di
Saliceto e che non risultano utilizzate.
  3. Le somme di cui al comma 2, ad eccezione di lire 1  miliardo  di
cui  alla  citata  delibera  n.  192/39338 della giunta regionale del
Piemonte, gia' accreditato al comune di Tortona, sono  versate  dalle
amministrazioni   pubbliche   interessate,  a  valere  sulle  proprie
disponibilita' di bilancio, direttamente sulle contabilita'  speciali
di tesoreria intestate ai commissari delegati, in deroga all'art. 19,
comma  3,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni
della legge e del regolamento di contabilita'  generale  dello  Stato
relative alle contabilita' speciali.
  4.  I  commissari  delegati  sono  tenuti  a  rendicontare le spese
sostenute per le attivita' di cui  alla  presente  ordinanza  con  le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.
  5. L'attivazione da parte dei commissari delegati degli  interventi
che trovano copertura nelle somme di cui al comma 2 resta subordinata
alla   previa  acquisizione  delle  somme  stesse  alla  contabilita'
speciale di cui al comma 3, ed alla somma di  lire  1  miliardo  gia'
accreditata al comune di Tortona".
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e viene trasmessa, tramite  il  commissario
del  Governo della regione Piemonte, ai sindaci interessati, ai sensi
del comma 6, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   Roma, 15 aprile 1996
                                                  Il Presidente: DINI