N. 119 SENTENZA 15 - 18 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Corte di cassazione - Previsione di un termine  per
 la  proposizione  dell'istanza  di  correzione degli errori materiali
 delle sentenze - Irragionevolezza  di  una  disciplina  unitaria  del
 procedimento  di  correzione  degli  errori  materiali e di quello di
 revocazione per  errore  di  fatto  -  Violazione  del  principio  di
 eguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.C.,  art.  391-bis,  introdotto  con  l'art.  67  della legge 26
 novembre 1990, n. 353)
 
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata,
 prof.  giuliano  vassalli,  prof.  francesco  guizzi,  prof.   cesare
 mirabelli,  prof.  fernando  santosuosso,  avv.  massimo  vari, dott.
 cesare ruperto, dott. riccardo chieppa,  prof.  gustavo  zagrebelsky,
 prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 391-bis del
 codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della  legge  26
 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  4  aprile  1995  dalla Corte di
 cassazione sul ricorso proposto dal comune di Venezia contro  Pometon
 S.p.a.   ed altra, iscritta al numero 677 del registro ordinanze 1995
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto l'atto di costituzione del comune di Venezia;
   Udito  nella  udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso.
                           RITENUTO IN FATTO
   1. - Nel corso di un procedimento promosso dal  comune  di  Venezia
 contro  la  S.p.a. Pometon - Polveri e metalli metallurgica Toniolo -
 avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto in  una
 sentenza  della  Corte  di  cassazione,  quest'ultima,  con ordinanza
 emessa in data 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3 e 24 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  391-bis  del  codice  di  procedura civile, introdotto con
 l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti
 per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la
 proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali  delle
 sentenze della Corte di cassazione.
   A  parere  del  giudice  a  quo la norma impugnata nel prevedere un
 termine per la proposizione  dell'istanza  di  correzione  di  errore
 materiale  (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero
 un anno dalla pubblicazione), apparirebbe irragionevole in quanto non
 sarebbe rinvenibile alcun valido motivo per far acquisire  definitiva
 immutabilita'  ad  un  provvedimento  "che  contiene  in se stesso la
 esplicitazione che la dichiarazione giudiziale in esso contenuta  non
 corrisponde  alla  diversa  dichiarazione che invece il giudice aveva
 inteso emettere".  Sembrerebbe inoltre violato anche  il  diritto  di
 difesa perche' far acquisire definitiva immutabilita' ad una sentenza
 affetta  da errore materiale equivale a precludere al soggetto di far
 valere  un  diritto  che  quel  provvedimento   giurisdizionale   gli
 attribuisce.
   Rileva  infine  il  giudice rimettente che l'irragionevolezza della
 previsione contenuta nella norma  censurata  sarebbe  avvalorata  dal
 fatto  che  nel  giudizio  di  merito  l'istituto della correzione di
 errori materiali non risulta essere sottoposto ad alcun termine, come
 si evince dall'art. 287 del codice di procedura civile.
   2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si e' costituito
 il comune di Venezia insistendo per l'accoglimento della questione.
   La   difesa,    nell'aderire    alle    argomentazioni    formulate
 nell'ordinanza  di  rimessione,  ha osservato che la disciplina della
 correzione degli errori  materiali  delle  sentenze  della  Corte  di
 cassazione,  introdotta  con  la  novella  del  1990, discende da una
 affrettata  quanto  inopportuna  scelta  di   voler   accomunare   la
 disciplina  suddetta  a  quella,  concettualmente  del tutto diversa,
 dell'errore di fatto revocatorio. Ed invero,  mentre  la  revocazione
 per  errore di fatto e' suscettibile di condurre ad una modificazione
 "sostanziale" del  provvedimento  impugnato,  non  e'  cosi'  per  la
 correzione  di  errore  materiale  che  e'  semplicemente  diretta ad
 emendare la sentenza degli errori per far si'  che  essa  corrisponda
 effettivamente al provvedimento che il giudice aveva voluto emettere.
   3.  -  Non  ha  spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
 Ministri.
                        Considerato in diritto
   1. - La Corte di cassazione ritiene rilevante e non  manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 391-bis, del codice di procedura civile,  introdotto  con  l'art.  67
 della  legge  26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un
 termine per la proposizione dell'istanza di correzione  degli  errori
 materiali  delle  sentenze  della  Corte  di cassazione. A parere del
 giudice a quo tale previsione si porrebbe in contrasto:
     con l'art. 3 della Costituzione in  quanto  appare  irragionevole
 far  acquisire  immutabilita'  ad un provvedimento che contiene in se
 stesso la esplicitazione che  la  dichiarazione  giudiziale  in  esso
 formalmente  contenuta non corrisponde alla diversa dichiarazione che
 il giudice aveva inteso emettere;
     con l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  l'istituto  della
 correzione  degli  errori  materiali delle sentenze di merito risulta
 disciplinato diversamente non essendo previsto alcun termine  per  la
 proposizione dell'istanza di correzione;
     con   l'art.  24  della  Costituzione  in  quanto  far  acquisire
 definitiva  immutabilita'  ad  una  sentenza  affetta  da  un  errore
 materiale  equivale a precludere al soggetto di far valere un diritto
 che un provvedimento giurisdizionale gli attribuisce.
   2. - La questione e' fondata.
   Com'e' noto,  prima  della  introduzione,  ad  opera  della  citata
 novella  del  1990, dell'art. 391-bis del codice di procedura civile,
 parte della dottrina e della  giurisprudenza  di  legittimita'  erano
 orientate  nel  senso  di ritenere estensibile il procedimento per la
 correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287  del  codice
 di   rito  anche  alle  sentenze  della  Corte  di  cassazione.  Tale
 orientamento fu ribadito da una pronuncia delle sezioni  unite  della
 Suprema  Corte  (n. 1104 del 14 febbraio 1983), la quale ebbe modo di
 affermare che le regole poste dagli artt. 287 e  288  del  codice  di
 procedura  civile,  pur se apparentemente dettate per le sentenze dei
 giudici  di  merito,  dovevano  ritenersi  applicabili   anche   alle
 decisioni  del  giudice  di  legittimita'  in  quanto la procedura di
 correzione, non costituendo un mezzo di impugnazione, non ferisce  il
 principio di inimpugnabilita' di queste sentenze, atteso che anche le
 pronunce  della  Corte di cassazione possono essere affette da errori
 materiali.
   3. - Successivamente, con l'art. 67 della legge 26  novembre  1990,
 n.  353,  si e' inteso inserire nel codice di procedura civile l'art.
 391-bis allo scopo di disciplinare sia il procedimento di  correzione
 degli errori materiali che quello di revocazione delle sentenze della
 Corte  di  cassazione  per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n.
 4, uniformando cosi' i due istituti che  sono,  tuttavia,  eterogenei
 poiche' il primo consiste in una emenda che non incide sulla volonta'
 del  giudice,  mentre  il  secondo  puo'  condurre  a  modificare  la
 decisione.
   Nel dettare una disciplina unitaria, il legislatore ha condizionato
 entrambi  i  ricorsi  al rispetto di termini perentori, e parte della
 dottrina ha ritenuto che questo comune condizionamento  risponderebbe
 all'esigenza  di evitare difficolta' ad interpreti e ad operatori del
 diritto, specie nella distinzione in concreto fra errore materiale ed
 errore revocatorio.
   4.  -  Senonche',  come  esattamente  rilevato  nell'ordinanza   di
 rimessione, questa previsione normativa appare porsi in contrasto con
 gli  artt.    3  e 24 della Costituzione, dal momento che - impedendo
 dopo un certo tempo la correzione  di  errori  materiali  -  viene  a
 cristallizzare,   senza   un  ragionevole  motivo,  un  provvedimento
 giudiziario contenente un accertabile  errore  materiale,  ovviamente
 non  voluto dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i
 diritti soggettivi  delle  parti;  pregiudizio  che,  peraltro,  solo
 eccezionalmente  viene  eliminato  in  via  interpretativa in sede di
 eventuale opposizione all'esecuzione della sentenza.
   Non appare pertanto rispondente al canone di ragionevolezza  l'aver
 accomunato,  quanto  alla  disciplina,  i  due istituti in questione,
 essendosi anche omesso di considerare che l'errore materiale,  stante
 la sua materialita', emerge dal testo della sentenza, mentre l'errore
 di fatto revocatorio risulta solo dagli atti e documenti di causa.
   Deve,   infine,   rilevarsi   che   l'esperibilita'   senza  limiti
 cronologici della istanza di correzione appare essere in linea con la
 esigenza di porre in chiaro  l'effettivo  contenuto  della  decisione
 svisato nella sua documentazione grafica.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  391-bis  del
 codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della  legge  26
 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
 nella   parte   in   cui  prevede  un  termine  per  la  proposizione
 dell'istanza di correzione  degli  errori  materiali  delle  sentenze
 della Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il Redattore: Santosuosso
                       Il Cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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