MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 16 aprile 1996, n. 8 

  Alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori.
(GU n.102 del 3-5-1996)
 
 Vigente al: 3-5-1996  
 

                                   Agli assessorati sanita'
                                  Alle regioni e province autonome di
                                  Trento e di Bolzano
                                  Agli  uffici  sanita'  marittima ed
                                  aerea
                                  All'U.V.A.C.
                                  All'A.I.I.P.A.
                                  All'Asso Bibe
                                  All'A.I.D.I.
                                  Agli enti ed operatori interessati
  La Commissione dell'Unione europea ha segnalato  la  necessita'  di
fornire  opportune  indicazioni agli operatori comunitari del settore
sull'inquadramento giuridico degli alimenti addizionati  di  vitamine
e/o  minerali  e  degli  integratori ditali nutrienti. Al riguardo si
precisa quanto di seguito.
  In  attesa  di  provvedimenti   normativi   che   portino   ad   un
inquadramento  autonomo degli integratori alimentari e degli alimenti
arricchiti, in Italia gli alimenti addizionati  di  vitamine  e/o  di
minerali  e  gli  integratori di tali nutrienti ricadono nel campo di
applicazione  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   111
(Gazzetta  Ufficiale  17  febbraio  1992  -  serie generale - n. 39),
concernente i prodotti  alimentari  destinati  ad  una  alimentazione
particolare,  con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n.
89/398/CEE.
  Oltre ai prodotti di cui all'oggetto, ricadono al momento nel campo
di applicazione del sopra citato decreto legislativo tutti i prodotti
che forniscono un apporto predefinito di vitamine, di minerali  o  di
altri  fattori  aventi  un  ruolo  nella  nutrizione, in quantita' di
significato  nutrizionale,  compatibile  con  una  collocazione   nel
settore alimentare.
  La  commercializzazione di tutti i prodotti in questione, pertanto,
e' disciplinata dall'art. 7 del decreto legislativo n.  111/1992,  in
cui  si prevede la procedura di trasmissione di un modello della loro
etichetta al Ministero della sanita', Dipartimento degli  alimenti  e
nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, contestualmente alla
loro immissione in commercio.
  La  presente  circolare  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
               Il direttore generale del Dipartimento
         alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria
                              MARABELLI