MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

     Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti
(GU n.104 del 6-5-1996)

   Con  decreto  ministeriale n. 559/C.3608 XV J (827) dell'11 aprile
1996 le micce detonanti denominate: "Seicord 3 g.",  "Seicord  6  g."
"Seicord  10  g.", "Seicord 12 g.", "Seicord 15 g.", "Seicord 20 g.",
"Seicord 24 g.", "Seicord 30 g.", "Seicord 40 g.", "Seicord  80  g.",
"Seicord   100   g.",  che  la  ditta  S.E.I.  -  Societa'  esplosivi
industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi
(Brescia), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53  del  testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificate  nella seconda
categoria - gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del
citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.
   Considerato  che  le  suddette  micce  sono  caratterizzate  dalla
presenza  nella  pentrite  di  una quantita' variabile di grafite, su
ogni miccia deve essere riportato, insieme agli estremi  del  decreto
di  riconoscimento e classificazione del Ministero dell'interno anche
la percentuale di grafite presente.