Differimento dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1996 in materia di trasporto scolastico.(GU n.106 del 8-5-1996)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 1996, recante: "Disposizioni in materia di trasporto scolastico"; Considerate le sollecitazioni pervenute dall'ANCI e da parte di molti comuni per un'applicazione differita del decreto ministeriale di cui sopra, onde consentire alle amministrazioni locali di disporre di un margine di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni tecniche per i veicoli ed in materia di sicurezza dei soggetti trasportati; Considerato che uguale richiesta in tal senso e' stata presentata dal Ministro della pubblica istruzione, con nota prot. n. 19654/LM del 28 marzo 1996, per evitare che la mancata conformita' dei veicoli "scuolabus" alle prescrizioni tecniche previste nel decreto, costringa i comuni alla sospensione del trasporto scolastico finora svolto; Considerato che in effetti tale adeguamento alle prescrizioni tecniche per i veicoli ed in materia di sicurezza dei soggetti trasportati, comportando oneri aggiuntivi a carico dei comuni, renderebbe necessario reperire nuove disponibilita' finanziarie di cui, in corso d'esercizio e con i bilanci comunali gia' definiti, non e' possibile allo stato disporre e che non possono essere altrimenti rintracciate; Considerato pertanto che e' opportuno disporre il differimento dell'applicazione della normativa di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 1996 di un termine congruo, cosi' da consentire ai comuni di prevedere i nuovi oneri finanziari nel bilancio da adottare per l'anno 1997 e di attivare i necessari strumenti contrattuali per l'adeguamento della nuova disciplina fin dall'anno scolastico 1997-1998; Tenuto conto che bisogna in ogni caso garantire fino all'inizio di tale anno scolastico l'espletamento del servizio di trasporto in questione; Decreta: Articolo unico 1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1996, e' differita al 1 settembre 1997. 2. I comuni dovranno assicurare che i servizi di trasporto scolastico da essi effettuati con scuolabus o miniscuolabus o affidati in gestione a terzi, siano svolti in condizioni di sicurezza idonee a garantire la protezione dei soggetti trasportati, nell'ambito delle disposizioni in vigore anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1996 Il Ministro: CARAVALE