MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 aprile 1996 

  Differimento dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 2 febbraio 1996 in materia di trasporto scolastico.
(GU n.106 del 8-5-1996)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  47  del  26  febbraio  1996,  recante: "Disposizioni in
materia di trasporto scolastico";
  Considerate le sollecitazioni pervenute dall'ANCI  e  da  parte  di
molti  comuni  per un'applicazione differita del decreto ministeriale
di cui sopra, onde consentire alle amministrazioni locali di disporre
di  un  margine  di  tempo  sufficiente  per  adeguarsi  alle   nuove
prescrizioni  tecniche  per  i veicoli ed in materia di sicurezza dei
soggetti trasportati;
  Considerato che uguale richiesta in tal senso e'  stata  presentata
dal  Ministro  della  pubblica istruzione, con nota prot. n. 19654/LM
del 28 marzo 1996, per evitare che la mancata conformita' dei veicoli
"scuolabus"  alle  prescrizioni  tecniche   previste   nel   decreto,
costringa  i  comuni alla sospensione del trasporto scolastico finora
svolto;
  Considerato che  in  effetti  tale  adeguamento  alle  prescrizioni
tecniche  per  i  veicoli  ed  in  materia  di sicurezza dei soggetti
trasportati,  comportando  oneri  aggiuntivi  a  carico  dei  comuni,
renderebbe  necessario  reperire  nuove disponibilita' finanziarie di
cui, in corso d'esercizio e con i bilanci comunali gia' definiti, non
e' possibile allo stato disporre e che non possono essere  altrimenti
rintracciate;
  Considerato  pertanto  che  e'  opportuno  disporre il differimento
dell'applicazione della normativa di cui al decreto ministeriale  del
2  febbraio 1996 di un termine congruo, cosi' da consentire ai comuni
di prevedere i nuovi oneri finanziari nel bilancio  da  adottare  per
l'anno  1997  e  di  attivare  i necessari strumenti contrattuali per
l'adeguamento  della  nuova  disciplina  fin   dall'anno   scolastico
1997-1998;
  Tenuto  conto che bisogna in ogni caso garantire fino all'inizio di
tale anno scolastico l'espletamento  del  servizio  di  trasporto  in
questione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale
2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1996, e' differita
al 1 settembre 1997.
  2.  I  comuni  dovranno  assicurare  che  i  servizi  di  trasporto
scolastico  da  essi  effettuati  con  scuolabus  o  miniscuolabus  o
affidati in gestione a terzi, siano svolti in condizioni di sicurezza
idonee  a  garantire  la   protezione   dei   soggetti   trasportati,
nell'ambito delle disposizioni in vigore anteriormente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1996
                                                Il Ministro: CARAVALE