Approvazione di una perizia di variante per il recupero di Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco.(GU n.107 del 9-5-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalita' e fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali; Vista la relazione tecnica del comune di Piano di Sorrento prot. 1551 del 25 gennaio 1996, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione del "Recupero di Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco", di cui alla convenzione n. 147/90 stipulata con l'ex Agensud il 28 agosto 1991; Vista la delibera di giunta comunale del 16 novembre 1994, n. 744; Visti i pareri n. 30 del 24 febbraio 1994 e n. 65 del 16 giugno 1994 del servizio urbanistica beni ambientali e pianificazione del comune di Piano di Sorrento; Visto il parere favorevole, prot. 27240 dell'8 settembre 1994 del Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto che il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/570 del 12 febbraio 1996, riporta: "la necessita' della perizia di variante, e' stata determinata dalla impossibilita' di attuare il progetto di convenzione a causa dei divieti posti e delle prescrizioni formulate dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, la quale ha ritenuto che il progetto non fosse compatibile 'con l'ambiente tutelato', tanto in termini di salvaguardia del parco che rispetto alla ricostruzione della parte crollata della Villa. Le opere di primo stralcio sono state ultimate, quelle finora eseguite del secondo stralcio sono aderenti alla progettazione esecutiva della variante in questione"; Visto che il nucleo di valutazione con note dell'8 novembre 1995 prot. 8/2826 e prot. 8/160 del 22 febbraio 1996 afferma: "secondo quanto emerge dai documenti sembra si possa convenire con l'ente attuatore che la modifica progettuale non muta le finalita' dell'intervento a suo tempo finanziato, poiche' trattasi comunque della realizzazione di una struttura polifunzionale di interesse pubblico, costituita da spazi museali, sale per conferenze, sale di riunioni e relativi servizi. Tutto cio' considerato, posto che, in termini di costi benefici, le funzioni di offerta appaiono, allo stato degli atti, immutate a parita' di costi, e che, del resto, la modifica progettuale risulta doverosa rispetto a prescrizioni determinate dall'organo preposto alla tutela del vincolo ex lege n. 1089/1939, si ritiene che la modifica stessa sia meritevole di approvazione da parte del CIPE"; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione prot. 1551 del 25 gennaio 1996 gia' citata in premessa; 2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valori in milioni di lire): Da convenz. Da aggiud. Varianti - - - Lavori.................. 11.700 10.951 11.977 Imprevisti.............. 717 717 744 Lievitazione prezzi..... 200 200 200 Spese generali.......... 1.428 1.428 1.304 I.V.A. ................. 955 955 775 Ribassi d'asta.......... - 749 - ______ ______ ______ Totale....... 15.000 15.000 15.000 3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione fino al 30 aprile 1997. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 82