MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.107 del 9-5-1996)

   Con  decreto  ministeriale  27  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista - in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unita' di Atessa (Chieti), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
40  ore settimanali a 23,95 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  29  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altres/'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ambrosud,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,  reg.  1,  foglio  n.
237.
   Con   decreto   ministeriale   27   marzo   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo 7 settembre 1993  -  29  dicembre  1993,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unita'
di Atessa (Chieti), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  23,70  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su
un organico complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altres/'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ambrosud,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla  Corte  dei  conti  in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n.
237.
   Con decreto ministeriale 27 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color
Color  con  sede in Padova, unita' di Limena (Padova), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 65 unita', su un organico complessivo
di n. 119 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altres/'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Color Color, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,  reg.  1,  foglio  n.
237.
   Con  decreto  ministeriale  27  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre
Fabre Pharma, con sede in Milano e unita' di Milano, per i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 30,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 106 unita', su un  organico  complessivo
di 207 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altres/'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Pierre   Fabre  Pharma,  -
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art.  1,  lettera  C)  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 28 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Cooperativa  muratori  e cementisti CMC, con sede in Ravenna e unita'
di  Ravenna,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
386 unita', su un organico complessivo di 666 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altres/'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Cooperativa  muratori  e
cementisti  CMC - a corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  28  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Sistema, con sede in Modena e unita' di Campogalliano (Modena), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  22  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 77 unita', su un organico complessivo di
93 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altres/'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Sistema - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 28 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle
Sport, con sede in Padova e unita' di Abano Terme (Padova) e  Padova,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  38 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  22  unita',  su  un  organico
complessivo di 55 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altres/'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Valle Sport - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  28  marzo  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
C.A.T.  Service,  con sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
20 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altres/'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.c.  a  r.l.  C.A.T.  Service  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 28 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La
Puleggia, con sede in  Castelfranco  Veneto  (Treviso)  e  unita'  di
Castelfranco  Veneto  (Treviso),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 19 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
20 unita', su un organico complessivo di 96 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altres/'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. La Puleggia - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 28 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 28 settembre 1994 al 27 settembre 1995, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi,
con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara), per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 128 unita', su un  organico  complessivo
di 181 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Girmi  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 28 marzo  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  -  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Vigili giurati di Taranto, con sede in Taranto e unita'  di  Taranto,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 34,28 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a  61  unita',  su  un  organico
complessivo di 65 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Vigili  giurati di Taranto - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.