Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.107 del 9-5-1996)
Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unita' di Atessa (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,95 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altres/' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo 7 settembre 1993 - 29 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, con sede in Atessa (Chieti), unita' di Atessa (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altres/' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color con sede in Padova, unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 65 unita', su un organico complessivo di n. 119 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altres/' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre Fabre Pharma, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 106 unita', su un organico complessivo di 207 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre Fabre Pharma, - corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 386 unita', su un organico complessivo di 666 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena e unita' di Campogalliano (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unita', su un organico complessivo di 93 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sistema - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unita' di Abano Terme (Padova) e Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di 55 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.T. Service, con sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 20 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.T. Service - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 96 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altres/' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unita', su un organico complessivo di 181 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigili giurati di Taranto, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unita', su un organico complessivo di 65 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigili giurati di Taranto - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.