Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.107 del 9-5-1996)
Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' revocato l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. L'Unita' dal 27 luglio 1994 L'Arca Societa' Editrice de L'Unita' S.p.a., con sede in Roma, unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, disposto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994. E', altresi', revocata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' dal 27 luglio 1994 L'Arca Societa' Editrice de L'Unita' S.p.a. disposta con i decreti ministeriali del 21 novembre 1994 e dell'11 aprile 1995. E' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della L'Arca Societa' Editrice de L'Unita' S.p.a. gia' L'Unita' S.p.a., con sede in Roma e unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. Il trattamento di cui sopra e' prorogato sino al 30 novembre 1995. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' editrice "Il Messaggero", con sede in Roma e unita' di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna, altre redazioni, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo e in provincia di Bergamo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in decreto ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento coma sopra disposta e' prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in decreto ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Wamar, con sede in Caserta e unita' in Buccino (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tomaificio Stafania di Doti Angelo, con sede in Manoppello (Pescara) e unita' in Manoppello (Pescara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oleificio del Vomano, con sede in Cellino Attanasio (Teramo) e unita' in Cellino Attanasio (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Industriale - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino), unita' in Montefredane Prata P.V. (AV), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 14 marzo 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Taranto e unita' in Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Si.Te.Co., con sede in Chieti Scalo e unita' in Chieti Scalo, per il periodo dal 25 ottobre 1995 al 24 aprile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995, della ditta S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni Ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina), e unita' di Latina. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina), e unita' di Latina, per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del precedente trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, della ditta S.c.a.r.l. Sigla, con sede in Rimini e unita' di Forli', Rimini e S. Piero in Bagno (Forli'). Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Sigla, con sede in Rimini e unita' di Forli', Rimini, S. Piero in Bagno (Forli'), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unita' di Firenze, Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dal 10 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unita' di Vigarano Mainarda (Ferrara), per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza 10 ottobre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' di Roma c/o Alenia, via Tiburtina, km 12,400. Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' di Roma c/o Alenia, via Tiburtina km 12,400, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994, della ditta S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano), e unita' di Bollate (Milano). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 27 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 27 maggio 1993 Contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona) e unita' di Genova (due unita') e Vado Ligure (Savona) due unita'. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona), e unita' di Genova (2 unita') e Vado Ligure (Savona) (2 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. 2) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona), e unita' di Genova (2 unita') e Vado Ligure (Savona) (2 unita'), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 dicembre 1994 con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 1 giugno 1994 contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unita' di Secondigliano (Napoli). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unita' di Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e unita' di Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17902/17; 5) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati zootecnici industriali con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari), per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1995 con decorrenza 20 agosto 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova zona industriale Viaggiano (Potenza). Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola, con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova, zona industriale Viggiano (Potenza), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995; 7) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova, zona industriale Viggiano (Potenza), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 1 dicembre 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, della ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 199/1993 convertito con modificazioni, nella legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: ditta Marchese Carlo, con sede in Valfenera Asti (Asti) e unita' di Valfenera Asti (Asti). Periodo: 15 dicembre 1993 - 14 dicembre 1994. Numero lavoratori interessati: 1. Primo decreto ministeriale: 15 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1996, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 dicembre 1995, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna. Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsioine del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995. 3) A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla i seguenti decreti: n. 19449/1 del 1 dicembre 1995; n. 19893/1 e 2 del 24 gennaio 1996. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Tale proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori posti in mobilita' nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Tale proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori posti in mobilita' nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unilega Siracusa unita' mensa c/o Enichem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unita' di Casalnuovo (Napoli), Funo (Bologna), Roma e Trento, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Art. 7, settimo comma, della legge n. 236/93. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1995 al 19 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi con sede in Brescia e unita' di Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995 n. 17924. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995 n. 17924. I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 dicembre 1995 al 10 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei trentasei mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unita' di Maniago (Pordenone) e Spilimbergo (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 aprile 1996 al 29 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Automa sistemi di automazione industriale, con sede in Genova e unita' di Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 14 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (MI), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 5 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19691 del 23 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995 della ditta S.p.a. Vinal, con sede in S. Giulietta (Pavia) e unita' di S. Giulietta (Pavia). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata, per le motivazioni di cui in premessa, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, limitatamente al periodo 14 febbraio 1994-31 maggio 1994, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinal, con sede in S. Giulietta (Pavia) e unita' di S. Giulietta (Pavia), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Viola Alessandro, con sede e stabilimento in Roges di Rende (Cosenza) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994. Sul trattamento di cui sopra dovra' essere operata la compensazione delle somme eventualmente gia' percepite a titolo di disoccupazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (BO), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 22 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.