MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.107 del 9-5-1996)

   Con  decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' revocato l'accertamento
della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a.  L'Unita'
dal  27  luglio 1994 L'Arca Societa' Editrice de L'Unita' S.p.a., con
sede in  Roma,  unita'  di  Roma  e  filiali  periferiche  nazionali,
disposto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994.
   E',    altresi',   revocata   la   concessione   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. L'Unita' dal 27 luglio 1994 L'Arca Societa'
Editrice de L'Unita' S.p.a. disposta con i decreti  ministeriali  del
21 novembre 1994 e dell'11 aprile 1995.
   E'  accertata  la  condizione  di ristrutturazione aziendale della
L'Arca Societa' Editrice de L'Unita' S.p.a. gia' L'Unita' S.p.a., con
sede in Roma e unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, per il
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal  1
dicembre 1994 al 30 maggio 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' prorogato sino al 30 novembre 1995.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 a seguito dell'accertamento
delle  condizioni  di  cui  all'art.  35,  terzo comma della legge n.
416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Societa' editrice "Il Messaggero", con sede in Roma  e  unita'
di  Roma,  Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna, altre
redazioni, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Bergamo, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo e  in  provincia  di
Bergamo,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  3  aprile  1995  al  2
ottobre 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in decreto
ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento coma sopra disposta e' prorogata
dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce in  decreto
ministeriale n. 19039 del 23 ottobre 1995.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato all'esonero dal contributo addizionale
di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   L'I.N.P.S. verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  27 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nuova Wamar, con sede in Caserta e unita'  in
Buccino  (Salerno),  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre  1994  al  16
maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   L'I.N.P.S. verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  27 marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Tomaificio Stafania di  Doti  Angelo,  con  sede  in
Manoppello (Pescara) e unita' in Manoppello (Pescara), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati, nonche' all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Oleificio  del Vomano, con sede in Cellino
Attanasio  (Teramo)  e  unita'  in  Cellino  Attanasio  (Teramo),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta di cui sopra
e' prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1996.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati, nonche' all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Mandelli Industriale - Gruppo Mandelli, con
sede in Piacenza e unita' in Piacenza, e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15
gennaio 1996 al 14 luglio 1996.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino),
unita'   in   Montefredane   Prata   P.V.   (AV),   e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 gennaio 1996 al 14 marzo 1996.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88.
   L'I.N.P.S. verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  27 marzo 1996 in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3,  del
decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Taranto e unita' in Taranto, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  speciale  di  disoccupazione,  tenendosi  conto, ai fini
della determinazione del trattamento,  del  periodo  di  integrazione
salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo dal 1 agosto 1995 al 31
gennaio 1996.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere all'esonero del  contributo
addizionale di cui all'art. 8 comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  27  marzo  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Si.Te.Co.,
con sede in Chieti Scalo e unita' in Chieti Scalo, per il periodo dal
25 ottobre 1995 al 24 aprile 1996 la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  ai  precedenti commi e' pari all'80% del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati.
   Con  decreto  ministeriale 27 marzo 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 giugno  1995  al
13 dicembre 1995, della ditta S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni
Ittiche  ed  olearie,  con sede in Borgo Grappa (Latina), e unita' di
Latina.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con
sede in Borgo Grappa (Latina), e unita' di Latina, per il periodo dal
14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
precedente trattamento.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 e' approvato  il  programma
per  riorganizzazione  aziendale,  relativo  al periodo dal 10 luglio
1995 al 9 luglio 1996, della ditta  S.c.a.r.l.  Sigla,  con  sede  in
Rimini e unita' di Forli', Rimini e S. Piero in Bagno (Forli').
   Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l.  Sigla,  con  sede  in
Rimini e unita' di Forli', Rimini, S. Piero in Bagno (Forli'), per il
periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 agosto 1995 con decorrenza 10
luglio 1995.
   L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  dell'8  novembre  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993
con   effetto   dall'11   gennaio  1993,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze
e unita' di Firenze, Scarperia  (Firenze),  per  il  periodo  dall'11
luglio 1995 al 10 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11
luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  19  gennaio
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  19 gennaio 1996 con effetto dal 10 aprile 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara)
e  unita'  di  Vigarano  Mainarda  (Ferrara),  per  il periodo dal 10
ottobre 1995 al 9 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza 10
ottobre 1995.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
predetto trattamento.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1
novembre 1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita'
di Roma c/o Alenia, via Tiburtina, km 12,400.
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' di
Roma c/o Alenia, via Tiburtina km 12,400, per il periodo dal 2 maggio
1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995  con  decorrenza  2
maggio 1995.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  28  marzo  1996   sono   accertati   i
presupposti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  della legge n. 223/91,
relativi al periodo dal 27 maggio 1994 al  26  novembre  1994,  della
ditta  S.r.l.  Hachen,  con  sede  in  Bollate  (Milano), e unita' di
Bollate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del 17 dicembre 1993 con effetto dal 27 maggio
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Hachen,  con  sede  in  Bollate  (Milano) e unita' di Bollate
(Milano), per il periodo dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale  del  27
maggio 1993 Contributo addizionale: no.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
   L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 maggio 1995 al 31 dicembre 1995,  della  ditta  S.c.  a
r.l. Cormin, con sede in Vado Ligure (Savona) e unita' di Genova (due
unita') e Vado Ligure (Savona) due unita'.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cormin, con sede  in  Vado  Ligure
(Savona),  e  unita'  di  Genova (2 unita') e Vado Ligure (Savona) (2
unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1995 con  decorrenza  1
gennaio 1995.
    2)  a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a r.l.
Cormin, con sede in Vado Ligure  (Savona),  e  unita'  di  Genova  (2
unita')  e  Vado  Ligure  (Savona)  (2  unita'), per il periodo dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 a seguito dell'approvazione
relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale  del  7  dicembre  1994,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del  7
dicembre  1994  con  effetto  dal  3  gennaio  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3  luglio  1995
al 2 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 luglio 1995 con decorrenza 3
luglio 1995.
   L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre
1995,  della  ditta  S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unita' di
Foggia.
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  21 dicembre 1994 con effetto dal 1 giugno
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Fildaunia,  con  sede  in  Foggia  e unita' di Foggia, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto  tribunale  del  1
giugno 1994 contributo addizionale: no.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. Monit,
con sede in Napoli e unita' di Secondigliano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede in Napoli e  unita'  di
Secondigliano  (Napoli),  per  il  periodo  dal  21  marzo 1994 al 20
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994  con  decorrenza  21
marzo 1994.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma di crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Monit, con sede
in  Napoli  e unita' di Secondigliano (Napoli), per il periodo dal 21
settembre 1994 al 20 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  21
settembre 1994.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma di crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995
con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania
e unita' di Catania, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio
1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30
novembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
16 giugno 1995, n. 17902/17;
    5)  a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  24  gennaio   1996,   e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  gennaio  1996  con  effetto  dal  27  aprile  1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.r.l.   P.Z.I.
Prefabbricati  zootecnici  industriali  con sede in Muros (Sassari) e
unita' di Muros (Sassari), per il periodo dal 20 agosto  1995  al  19
febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 agosto 1995 con decorrenza 20
agosto 1995.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
predetto trattamento;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 giugno 1995 al  31  maggio  1996,  della  ditta  S.r.l.
Commerciale   internazionale  agricola  con  sede  in  Grumento  Nova
(Potenza) e  unita'  di  Grumento  Nova  zona  industriale  Viaggiano
(Potenza).
   Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Commerciale  internazionale  agricola,
con  sede  in Grumento Nova (Potenza) e unita' di Grumento Nova, zona
industriale Viggiano (Potenza), per il periodo dal 1 giugno  1995  al
30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 luglio 1995 con decorrenza 1
giugno 1995;
    7)  a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Commerciale
internazionale  agricola con sede in Grumento Nova (Potenza) e unita'
di Grumento Nova, zona industriale Viggiano (Potenza), per il periodo
dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con  decorrenza  1
dicembre 1995.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo dal 10 luglio 1995 al 9
luglio 1996, della ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e
unita' di Carini (Palermo).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e
unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 10 luglio  1995  al  9
gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 agosto 1995 con decorrenza 10
luglio 1995.
   L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al  pagamento  diretto  del
predetto trattamento.
   L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   delle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale  straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto legge n. 199/1993  convertito  con  modificazioni,  nella
legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unita' lavorative
a fianco di ciascuna azienda indicati: ditta Marchese Carlo, con sede
in Valfenera Asti (Asti) e unita' di Valfenera Asti (Asti).
   Periodo: 15 dicembre 1993 - 14 dicembre 1994.
   Numero lavoratori interessati: 1.
   Primo decreto ministeriale: 15 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1996,  della
ditta  S.p.a.  Catel,  con  sede  in  Cosenza  e unita' di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza
e  unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal
6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo  1995  con  decorrenza  6
febbraio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 6 febbraio
1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Catel,  con  sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e
Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1995 con decorrenza 6
agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18  dicembre  1995,
della  ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola
Emilia (Bologna) e Bologna.
   Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsioine   del   trattamento   straordinario  di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. G. Fabbri, con sede in
Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo
dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1994  con  decorrenza
19 settembre 1994.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con effetto dal 19 settembre
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  G.  Fabbri,  con  sede  in  Bologna e unita' di Anzola Emilia
(Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con  decorrenza  19
marzo 1995.
    3)   A   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 settembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. G. Fabbri, con sede in  Bologna  e  unita'  di  Anzola  Emilia
(Bologna)  e  Bologna,  per  il  periodo  dal 19 settembre 1995 al 18
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza  19
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Il presente decreto annulla i seguenti decreti: n. 19449/1 del
1 dicembre 1995; n. 19893/1 e 2 del 24 gennaio 1996.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede
in  Castano  Primo  (Milano)  e  unita' di Castano Primo (Milano), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Tale  proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori
posti in mobilita' nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.
   Tale  proroga non opera nei confronti di quarantacinque lavoratori
posti in mobilita' nel periodo da agosto 1994 a febbraio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  societa'  costruzioni  industriali
Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano) e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 19670 del 23 dicembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Unilega Siracusa unita' mensa c/o Enichem,
con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unita'
di Casalnuovo (Napoli), Funo (Bologna), Roma e Trento,  e'  prorogata
la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal
28 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Art. 7, settimo comma, della legge n. 236/93.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  maggio  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  20  maggio  1995  al  19
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
novembre 1995 al 19 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi con sede in
Brescia e unita' di  Brescia,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 27 dicembre
1994 al 26 giugno 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16 giugno 1995 n. 17924.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16 giugno 1995 n. 17924.
   I  periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in
deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art.  1,
comma 9, della legge n. 223/91.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 27 dicembre 1995 al 10 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite massimo dei trentasei mesi del quinquennio previsto dalla
vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai   periodi   di
fruizione  del  trattamento  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate
(Milano),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  10 ottobre 1995 al 9
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo  (Pordenone)  e
unita'   di   Maniago   (Pordenone)  e  Spilimbergo  (Pordenone),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
30 aprile 1996 al 29 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.c.a   r.l.   Automa   sistemi  di  automazione
industriale, con sede in Genova e unita' di Genova, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e
unita' di Napoli, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1 gennaio 1996 al 14
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  societa'  costruzioni  industriali
Milano,  con sede in Milano e unita' di Binasco (MI), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 7 novembre 1994 al 5 febbraio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 19691 del 23 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' approvato  il  programma
per  ristrutturazione  aziendale, per il periodo dal 14 febbraio 1994
al 13 febbraio  1995  della  ditta  S.p.a.  Vinal,  con  sede  in  S.
Giulietta (Pavia) e unita' di S. Giulietta (Pavia).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata, per le
motivazioni di cui in premessa,  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati,  limitatamente  al
periodo  14  febbraio  1994-31  maggio  1994,  dipendenti dalla ditta
S.p.a. Vinal, con sede in
S. Giulietta (Pavia) e unita' di S. Giulietta (Pavia), per il periodo
dal 14 febbraio 1994 al 31 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 aprile 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dall'impresa Viola Alessandro, con sede e stabilimento  in
Roges  di  Rende  (Cosenza)  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  10  novembre
1993 al 9 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.
   Sul   trattamento   di   cui   sopra   dovra'  essere  operata  la
compensazione delle somme eventualmente gia' percepite  a  titolo  di
disoccupazione.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna) e
unita' di Zola Predosa (BO), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 30 dicembre
1995 al 29 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 22 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta  La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e
unita'  di  Reggio  Calabria,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.