MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1996 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantaquattro giorni.
(GU n.107 del 9-5-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo  massimo  di  emissione
dei  titoli  pubblici  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, decreto legislativo 10 novembre  1993,  n.
470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1996
e' pari a 45.565 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 15 maggio 1996 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre  1996  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 10 maggio  1996,  con  l'osservanza  delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato  decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1996
                                        Il direttore generale: DRAGHI