Modifica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 (Interventi a favore delle attivita' produttive extragricole per l'anno 1993)(GU n.18 del 11-5-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 13 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico 1. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 e' sostituito dal seguente: "1. La regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 66/93, all'incremento dei loro fondi di garanzia con un importo di L. 100.000.000 cadauno e con un importo di L. 300.000.000 da ripartirsi proporzionalmente agli affidamenti garantiti dai Consorzi Fidi come risultano in essere alla data del 31 dicembre 1994 sulla base del loro bilancio 1994 e di apposite attestazioni bancarie". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 4 dicembre 1995 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 novembre 1995.