REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1995, n. 103 

Modifica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993
n. 109 (Interventi a favore delle attivita'  produttive  extragricole
per l'anno 1993)
(GU n.18 del 11-5-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77
                        del 13 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
  1. Il primo comma dell'art. 7 della  legge  regionale  30  dicembre
1993 n. 109 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art.
1 della legge regionale n. 66/93, all'incremento dei  loro  fondi  di
garanzia con un importo di L. 100.000.000 cadauno e con un importo di
L.  300.000.000  da  ripartirsi  proporzionalmente  agli  affidamenti
garantiti dai Consorzi Fidi come risultano in essere alla data del 31
dicembre 1994 sulla  base  del  loro  bilancio  1994  e  di  apposite
attestazioni bancarie".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto  e  dell'art.  127  della Costituzione, ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 4 dicembre 1995
 
                              MARCUCCI
(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  31
ottobre  1995  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28
novembre 1995.