MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

    Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita'
       medicinale per uso umano IOPIDINE - soluzione oftalmica
(GU n.112 del 15-5-1996)

           Decreto A.I.C./UAC n. 4/1996 del 24 aprile 1996
   E'   autorizzata   l'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale IOPIDINE 0,5% soluzione oftalmica sterile alle  condizioni
e con le specificazioni di seguito indicate:
   Titolare  A.I.C.:  Alcon  Italia  S.p.a.,  con sede e domicilio in
Cassina  de'  Pecchi  (Milano),  via  Roma,  108,   cod.   fisc.   n.
07435060152.
   Produttore:  la  produzione,  il  controllo  ed il confezionamento
della specialita'  di  cui  trattasi  sono  effettuati  nell'officina
farmaceutica  sita  in  Rijksweg  14 - 2870 Puurs (Belgio) della Soc.
S.A. Alcon-Couvreur n.v. (Belgio).
   Confezioni autorizzate e numeri di  A.I.C.  e  classificazione  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
    "Iopidine"  soluzione  oftalmica  sterile 0,5% - 5 ml, A.I.C.  n.
029823010 (in base 10) 0WG412 (in base 32), classe C;
    "Iopidine" soluzione oftalmica sterile 0,5% - 10 ml, A.I.C.    n.
029823022 (in base 10) 0WG41G (in base 32), classe C.
   Composizione:  Apraclonidina cloridrato 5,75 pari ad Apraclonidina
base 5 mg.
   Eccipienti: benzalconio cloruro, sodio  acetato  triidrato,  sodio
cloruro,    acqua    depurata,   nelle   quantita'   indicate   nella
documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
   Indicazioni terapeutiche: "Iopidine"  5%  soluzione  oftalmica  e'
indicata come terapia aggiuntiva a breve termine del glaucoma cronico
nei pazienti in trattamento con la massima terapia medica tollerata e
che necessitano di una ulteriore riduzione della pressione endoculare
per ritardare il trattamento chirurgico o laser del glaucoma.
   E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura: medicinale soggetto a
prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).
   La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque  dalla  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
rinnovabile alle condizioni stabilite dall'art.  10  della  direttiva
65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.
   E'  subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
   Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.