IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, con il
quale e' stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento
dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attivita'
commerciali, arti e professioni;
Vista l'istanza dell'11 aprile 1995 con la quale la Confederazione
italiana armatori chiede la revisione della tabella dei coefficienti
di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988
relativamente alla voce "Navi gia' in esercizio per almeno due
quadrienni di classe acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata
residua" prevista dal gruppo XVIII, specie 1a, 2a e 3a in dipendenza
del fatto che il periodo di validita' del certificato di classe
precedentemente previsto in quadrienni e' stato di recente portato a
cinque anni;
Considerato che la modifica proposta dalla Confederazione istante
consiste nella sostituzione della indicata locuzione "per almeno due
quadrienni di classe" con quella "per almeno otto anni" che
lascerebbe invariata la durata residua della nave e,
conseguentemente, il coefficiente di ammortamento del 15 per cento
stabilito dall'attuale tabella, a prescindere dal riferimento al
periodo di classe, ovvero con quella "per almeno due quinquenni di
classe" che renderebbe necessario elevare il coefficiente di un
ammortamento dal 15 al 20 per cento;
Tenuto conto che, con nota E2/4/1358 del 19 ottobre 1995, la
Direzione centrale dei servizi tecnici erariali, ha espresso l'avviso
che possa essere accolta la prima delle proposte formulate dalla
predetta Confederazione;
Considerata l'opportunita' di provvedere al riguardo;
Decreta:
Nel gruppo XVIII (Industrie dei trasporti e delle comunicazioni),
specie 1a, 2a e 3a (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari), della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata
con il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, la
modifica della attuale dicitura "Navi gia' in esercizio per almeno
due quadrienni di classe, acquistate per l'impiego nell'ulteriore
durata residua" con la seguente: "Navi gia' in esercizio per almeno
otto anni, acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata residua".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 marzo 1996
Il Ministro: FANTOZZI