Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.114 del 17-5-1996)
Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e unita' di limitatamente allo stabilimento di Mestre (Venezia), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma, e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza 1 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 1 settebre 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. e Agusta sistemi S.r.l., con sede in Roma e unita' di Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995. Art. 1, comma 10, della legge n. 223/91; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gia' Cogefar impresit gruppo FIAT, con sede in Milano, unita' di Rho (Milano) e cantieri nazionali Sesto S. Giovanni (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995 con esclusione personale di cantiere e fine lavori; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. Leon Bekaert, con sede in Milano e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano). Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Leon Bekaert, con sede in Milano e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Bull HN Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Borgolombardo (Milano), sede distaccata di Borgolambardo (Milano), sede distaccata di Caluso (Torino), sede distaccata di Pregnana Milanese (Milano), sede distaccata di Roma, uffici amministrativi di Milano e uffici vendita e assistenza nazionali, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 15 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 1 maggio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995 con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano, unita' di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara, Milano e Taranto, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 28 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1995, n. 17673, vista la nota 22 dicembre 1995 n. 26280 dell'U.P.L.M.O. di Milano; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Michelin italiana, con sede in Torino, unita' di Alessandria, per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a C.G.E., dal 30 giugno 1995 G.E. - Power Controls Italia, con sede in Milano e unita' di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996 n. 20218/3; 7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 20 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unita' produttiva e ufficio di Rho (Milano), per il periodo dal 20 settembre 1995 al 19 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 20 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unita' di Alserio (Como) e Tavernerio (Como). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unita' di Alserio (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Upim di largo Malatesta, 221-227 di Roma. Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Upim di largo Malatesta 221-227 di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Upim largo Malatesta 221-227 di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 agosto 1993 al 15 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui copra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 15 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti). Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti) per il periodo dal 1 luglio 1994 al 28 dicembre 1994. Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91, decreto del 31 luglio 1987. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 dicembre 1995 n. 19446/1; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona (L'Aquila). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona, (L'Aquila), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994. 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'8 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona, (L'Aquila), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994. 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, della ditta S.c. a r.l. Servizi sociali brindisina, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi. Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Servizi sociali brindisina, con sede in Brindisi, e unita' di Brindisi per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Societa' italiana vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 n. 19714/9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omep sud, con sede in Eboli (Salerno) e unita' di Eboli (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpenterie meridionali, con sede in Ottaviano (Napoli) e unita' di Ottaviano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unita' di Le Grazie di Portovenere (La Spezia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, 451. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ai usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova intesa, con sede di Gagliano Castelferrato (Enna) e unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unita' di Milano, Porto Marghera (Venezia) e Ravenna, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede di Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 23 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipes, con sede in Pescara, stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale del 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' di Bari, e' approvata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1996 al 13 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' di Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1996 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' di Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 9 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 luglio 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Reda gruppo federconsorzi con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattramento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda gruppo federconsorzi, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, esclusi i lavoratori giornalisti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Libera stampa, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 maggio 1995. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' concessa in favore di massimo 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' concessa in favore di massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfacavi T.L.C, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unita' di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996. E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' concessa in favore di massimo 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.