COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996 

  Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.
(GU n.114 del 17-5-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno e le relative agevolazioni finanziarie
in favore dei comuni e loro consorzi;
  Vista la propria delibera in data 27 febbraio 1981, che tra l'altro
demandava al Ministro del tesoro, con riferimento ai finanziamenti in
conto  interessi,  l'emanazione  di  apposito decreto per individuare
criteri e modalita' per l'erogazione del contributo;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30  dicembre  1981
che  prevedeva,  in  caso  di  gestione  diretta  degli  impianti  di
metanizzazione da parte dei comuni o loro  consorzi,  la  concessione
del  finanziamento  da  parte  della Cassa depositi e prestiti e, nel
caso di concessione a  terzi,  la  contrazione  di  mutui  con  altri
istituti di credito autorizzati;
  Viste  le  proprie  delibere del 25 ottobre 1984 e 18 dicembre 1986
con le quali si obbligavano i comuni a partecipare ad  un  bacino  di
utenza  a gestione unitaria per un periodo corrispondente alla durata
di ammortamento dei mutui e comunque non inferiore a venti anni;
  Vista la propria delibera in data 11 febbraio 1988 che imponeva  ai
comuni  previsti  in bacini di utenza del programma di metanizzazione
1987-1989 di deliberare la costituzione del bacino e, per i bacini in
gestione diretta, la costituzione del consorzio entro  diciotto  mesi
dalla pubblicazione della delibera (avvenuta in data 30 marzo 1988);
  Vista la circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  n. 5317 del 6 luglio 1988 che tra l'altro prescriveva ai
comuni,  nel  caso  di  bacini  di  utenza  a  gestione  diretta,  di
esplicitare  nelle  delibere  di  adesione  al  consorzio l'impegno a
rendere  operante  il  consorzio  in  tempo   utile   per   garantire
l'effettiva gestione unitaria degli impianti e comunque anteriormente
alla     presentazione     all'amministrazione    competente    della
documentazione finale di spesa;
  Vista la proposta del Ministro dell'industria in data  21  febbraio
1996  con  la  quale,  nell'evidenziare  che  finora nessun bacino di
utenza ha costituito il relativo consorzio o intende  costituirlo  in
tempi  brevi  date  le  difficolta'  legate  all'inadeguatezza  delle
strutture tecnico-amministrative dei comuni, si richiede, sulla  base
delle   disposizioni   intervenute   successivamente  alla  legge  n.
784/1980, la modifica della richiamata delibera 11 febbraio 1988  per
la  parte  che  obbliga  i comuni partecipanti ai bacini di utenza in
gestione diretta alla costituzione di consorzi;
  Considerato  che,  come  richiamato  nella  citata   proposta   del
Ministero  dell'industria,  la  legge  8 giugno 1990, n. 142, prevede
forme di associazione tra i comuni per lo svolgimento di  determinati
servizi  diverse  dal  consorzio  e  consente  a comuni e province di
gestire in varie forme - compresa la concessione a terzi - i  servizi
pubblici;
  Tenuto  conto  che  l'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, prevede
espressamente che le opere  pubbliche  realizzate  con  finanziamento
della  Cassa  depositi  e  prestiti possono essere date in gestione o
concessione a terzi;
  Ritenuto  urgente  consentire  il  collaudo  finale  di  opere gia'
interamente realizzate e suscettibili di immediata rendicontazione ai
fini del tiraggio delle  risorse  comunitarie,  altrimenti  non  piu'
utilizzabili;
  Considerato     che     l'evoluzione    legislativa,    intervenuta
successivamente all'emanazione della legge n. 784/1980, in materia di
servizi pubblici locali e' improntata a privilegiare  l'efficienza  e
l'economicita'  della  gestione piuttosto che l'assunzione diretta da
parte  degli  enti   locali   di   responsabilita'   gestionali   non
adeguatamente  correlate  ad  una  capacita',  anche  in  termini  di
strutture, di tipo imprenditoriale;
  Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei  propri  precedenti
provvedimenti  necessarie  ad  attivare  celermente  il  servizio  di
distribuzione del gas metano in quei comuni che hanno gia' realizzato
le opere;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'Industria;
                              Delibera:
  I comuni costituiti in bacini di utenza in gestione diretta che non
intendano rendere operativi i consorzi previsti dalle  delibere  Cipe
richiamate  in  premessa,  possono  dalla data di pubblicazione della
presente   delibera   provvedere   alla   revoca   delle   precedenti
deliberazioni  concernenti  la  costituzione  del  consorzio  ed alla
contestuale approvazione di nuove deliberazioni  per  la  stipula  di
apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione
del gas metano ex art. 24 della legge n. 142/1990.
  Tali   deliberazioni,  unitamente  al  disciplinare  contenente  in
dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione unitaria
per venti anni, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'industria
che con proprie determinazioni apportera' le  conseguenti  necessarie
modifiche  alla  circolare n. 5317 de1 6 luglio 1988 del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI