Assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione e sviluppo della regione Calabria.(GU n.114 del 17-5-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria; Vista la legge 26 marzo 1968, n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca disposizioni per la realizzazione del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale"; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993; Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, che, all'art. 4, comma 6, prevede la conservazione ed il trasferimento al Fondo previsto all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 delle risorse non utilizzate entro l'anno 1994; Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, con la quale sono state, fra l'altro, assegnate in via definitiva le disponibilita' del Fondo ex art. 19 per l'anno 1995 e si e' proceduto al riparto programmatico delle risorse per il periodo 1996-1998; Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 21 dicembre 1995, con la quale e' stato assegnato alla regione Calabria un finanziamento di L. 74.589.229.663 destinato sia al completamento delle iniziative gia' intraprese che alla realizzazione di nuovi progetti in linea con gli obiettivi previsti dalle leggi n. 1177/1955 e n. 437/1968; Vista la nota datata 22 gennaio 1996 con la quale la regione Calabria ha richiesto l'assegnazione della somma di L. 59.600 milioni per la realizzazione del centro regionale di oncologia e del progetto di farmacotossicologia di Girifalco; Considerato che la regione Calabria fin dall'anno 1986 ha progettato, con deliberazione approvata il 19 febbraio dello stesso anno, il riutilizzo del nuovo presidio psichiatrico di Girifalco attraverso l'istituzione di un centro oncologico e di un centro di farmacologia tossicologica; Preso atto che tale decisione e' stata ribadita nella legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, art. 20, con la quale e' stato approvato il Piano sanitario regionale 1995-1997; Valutata l'opportunita' di procedere tempestivamente al riutilizzo di una struttura inizialmente destinata alla cura delle malattie mentali, di cui l'intervento di successive disposizioni legislative (legge 13 maggio 1978, n. 180) non ha consentito l'entrata in funzione; Ritenuto che l'obiettivo di evitare l'abbandono ed il degrado di un edificio costruito con risorse pubbliche coincide con quello di "difesa degli abitati" di cui all'art. 1 della citata legge n. 1177/1955; Constatato, altresi', che l'obiettivo di completamento ed entrata in funzione delle strutture ospedaliere costituisce una delle direttrici prioritarie nell'intervento pubblico in materia di edilizia sanitaria fissata dalla legge n. 492/1993 richiamata in premessa; Rilevato che la regione Calabria non dispone per il progetto in questione della copertura finanziaria prevista dalla citata legge n. 67/1988 in quanto le somme ammissibili a finanziamento nel primo triennio risultano tutte destinate ad altri obiettivi; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' assegnato alla regione Calabria il finanziamento di lire 59.600 milioni per la realizzazione di un centro regionale di oncologia e farmacotossicologia presso la preesistente struttura del nuovo presidio psichiatrico di Girifalco (Cosenza). La disponibilita' della somma e' condizionata alla dichiarazione da rendersi da parte della regione con le seguenti specifiche: la coerenza del progetto con la programmazione sanitaria regionale e nazionale; l'approvazione da parte della USL competente e della giunta regionale del progetto esecutivo (o altro equipollente); la completezza del progetto esecutivo e la conformita' allo studio di fattibilita'; l'immediata cantierabilita' delle opere e l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi; il rispetto di tutte le normative, nazionali e regionali, sugli standard ammissibili e le capacita' di offerta (art. 2, comma 5, della legge n. 549/1995); la copertura finanziaria per l'intero progetto. La regione fornira', altresi', attraverso una dettagliata relazione, la garanzia circa i tempi ed i modi di adozione dei successivi provvedimenti concernenti la dotazione di risorse finanziarie e di personale necessarie all'effettiva e completa entrata in funzione della struttura. Roma, 26 gennaio 1996 Il Presidente delegato: FANTOZZI Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 102