MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 23 febbraio 1996, n. 1408 

  Programmazione, approvazione e autorizzazione dei piani di sviluppo
aeroportuale e delle  opere  da  realizzare  in  ambito  aeroportuale
(decreto-legge  28  giugno  1995,  art.  1, comma 6, convertito nella
legge 3 agosto 1995, n. 351).
(GU n.117 del 21-5-1996)
 
 Vigente al: 21-5-1996  
 

  La  Direzione  generale  dell'aviazione   civile   (Ministero   dei
trasporti   e   della   navigazione)  e  la  Direzione  generale  del
coordinamento territoriale  (Ministero  dei  lavori  pubblici)  hanno
concordato il seguente atto di indirizzo, relativo all'oggetto.
Premessa.
  Gli  impianti  e  le  opere  aeroportuali sono parte integrante del
sistema  dei  trasporti  e,  pertanto,  sono  elemento  essenziale  e
qualificante   dell'intero  assetto  del  territorio.  Cio'  comporta
l'esigenza che la  programmazione  degli  impianti  (da  parte  della
Direzione generale dell'aviazione civile) sia effettuata nel rispetto
delle  indicazioni  della  programmazione  relativa  al  sistema  dei
trasporti, nel suo complesso; e  che  siano  assicurati  la  corretta
articolazione  territoriale  dei  singoli  interventi e l'inserimento
dell'intero sistema nell'ambito dell'assetto del territorio (da parte
della Direzione generale del coordinamento territoriale).
  Il "quadro di riferimento" per la programmazione del settore appare
complesso, in relazione alla stessa natura del sistema dei trasporti,
destinato ad interconnettere i centri di  attivita'  distribuiti  sul
territorio, che non e' solo quello nazionale.
  Infatti  il  "sistema"  trova, innanzitutto, un preciso riferimento
nella programmazione e pianificazione comunitaria, ed in  particolare
nel  piu'  ampio  sistema  delle reti transeuropee, settore questo di
pregnante rilievo ai fini dell'integrazione socio-economica a livello
europeo; come espressamente indicato nel "Programma Europa 2000  plus
Cooperazione in materia di assetto del territorio europeo".
  La  programmazione aeroportuale deve, poi, trovare una sua corretta
collocazione nell'ambito dello stesso piano generale  dei  trasporti,
articolato   in  piani  di  settore  (viabilita',  ferrovie,  sistemi
portuali, trasporto marittimo  e  idroviario,  sistema  aeroportuale,
interporti,  mobilita'  urbana),  per l'ovvia esigenza di organizzare
razionalmente connessioni, interazioni, scambi.
  Il complesso sistema, infine, deve - come si e' detto  -  inserirsi
correttamente  nell'assetto  del  territorio:  e cio' per l'esigenza,
rilevata anche dal CIPET nella delibera del 30 giugno 1993,  che  "le
localizzazioni  degli  interventi  proposti  dal  piano  generale dei
trasporti risultino  compatibili  con  un  equilibrato  sviluppo  del
territorio";  di  "correlare  la programmazione di un settore, pur di
indubbia rilevanza, come quello dei trasporti, con le strategie  piu'
complessive  concernenti l'assetto territoriale a livello nazionale";
di realizzare "una integrazione  della  politica  dei  trasporti  con
quella  del  territorio .. in quanto risulta evidente che i trasporti
non possono piu' considerarsi una variabile indipendente dell'assetto
del territorio.".
  Le indicazioni del CIPET appaiono estremamente puntuali; e di  esse
dovra'  tenersi debito conto. Ai fini dell'integrazione territoriale,
del resto, l'art.  1,  comma  6,  della  legge  n.  351/1995  prevede
esplicitamente  una  intesa  ai  sensi  dell'art.  81 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 tra  le  due  amministrazioni
interessate;  e  il Ministero dei lavori pubblici, in particolare, e'
tenuto ai sensi dello stesso art. 81 ad  esercitare  la  funzione  di
indirizzo  e  coordinamento  e  ad identificare le linee fondamentali
dell'assetto del territorio.  Inoltre, per l'esercizio della funzione
ed il raggiungimento dell'intesa, il Ministero dei lavori pubblici e'
l'unico  organo  statale   dotato   di   esperienza   specifica;   ma
soprattutto,  ha  costituito  l'Osservatorio  per il monitoraggio dei
fenomeni di trasformazione territoriale, strumento indispensabile per
la conoscenza del territorio e dei suoi problemi che, con il supporto
tecnico dell'ENEA, e' ormai una realta' operante, sia pure non ancora
a pieno regime.
A. Programmazione dell'attivita' di infrastrutturazione aeroportuale.
  1.  La  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  provvede  alla
programmazione,  al  coordinamento  e  al controllo dell'attivita' di
infrastrutturazione aeroportuale nel rispetto della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995 convertito nella legge 2 giugno 1995,  n.
216, del decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 543, e della legge
3 agosto 1995, n. 351.
  2. Per assicurare l'inquadramento della programmazione aeroportuale
nelle  linee  fondamentali  dell'assetto  del territorio, la D.G.A.C.
promuove  intese  con  la  Direzione   generale   del   coordinamento
territoriale,  anche  chiedendo  la  convocazione  di  conferenze  di
servizi,  ogni  qualvolta  risulti  necessario  o  opportuno  l'esame
contestuale  di  interessi  primari  delle  amministrazioni statali o
degli enti locali.
B. Piani di sviluppo aeroportuale.
  1.  La  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  provvede,  nel
rispetto  degli  obiettivi  di  interesse  generale  nel  settore del
trasporto aereo e  delle  infrastrutture  aeronautiche,  delle  linee
fondamentali  dell'assetto  del  territorio  e  della  pianificazione
comunitaria, a fissare le linee strategiche per  la  definizione  dei
piani  di  sviluppo  aeroportuale  di  cui  all'art.  1, comma 6, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito nella legge 3 agosto
1995, n. 351. Tali piani indicano, per l'intero ambito aeroportuale o
per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e  dei
servizi,  sia pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza
delle opere e la loro compatibilita' con  i  vincoli  aeronautici,  i
tempi  di  attuazione,  il programma economico-finanziario; e possono
prevedere  la  definizione  edilizia  delle  opere  e  dei  manufatti
compresi nel perimetro interessato.
  2.  Per  la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale gli Enti
di Stato operanti sull'aeroporto, nonche' tutti  i  concessionari  di
attivita'  aeroportuali  e  l'Ente  nazionale  di  assistenza al volo
comunicano i propri programmi organizzativi connessi con lo  sviluppo
infrastrutturale  ed operativo dell'aeroporto, alle relative societa'
di gestione totale aeroportuali.
  Esse  coordinano  con  le  rispettive  Direzioni   circoscrizionali
(D.C.A.)  lo sviluppo di proposte di piano che vengono trasmesse alla
Direzione generale dell'aviazione civile. Le DD.CC.AA. in particolare
coordinano anche le richeste degli Enti di Stato e dell'E.N.A.V.
  Per gli aeroporti ove non sono presenti societa' concessionarie  di
gestione  totale  aeroportuale,  tutte  le  richieste  devono  essere
inoltrate alla locale D.C.A. che, dopo averle vagliate anche  con  la
collaborazione  delle  societa'  a  gestione  parziale, provvede alla
definizione di una proposta coordinata  di  piano  e  la  invia  alla
D.G.A.C.
  3.  La  Direzione  generale  dell'aviazione  civile,  verificata la
coerenza  dei  programmi  con   gli   obiettivi   di   programmazione
settoriale,  li  elabora  unitamente  e  approva  in linea tecnica il
progetto del piano di sviluppo aeroportuale, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 6, della legge n. 351/1995.
  Il progetto, approvato in conformita'  delle  vigenti  disposizioni
legislative,  e'  sottoposto,  ai  sensi dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al Ministero  dei
lavori  pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale,
che provvedera' a trasmetterlo alla  regione,  alla  provincia  e  al
comune  o  ai  comuni  interessati.  Il Ministero dei lavori pubblici
promuove l'intesa con la regione  interessata,  accerta  il  rispetto
delle  linee  fondamenti  dell'assetto  del  territorio e rilascia il
provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977,  eventualmente indicando
limiti e prescrizioni; ovvero lo restituisce per la rielaborazione.
  La D.G.A.C. puo' chiedere alla Direzione generale del coordinamento
territoriale la convocazione di una conferenza  di  servizi  in  ogni
fase  del  processo  per  la  realizzazione  dell'opera, a partire da
quella propedeutica della  impostazione;  ed  in  particolare  quando
intende   acquisire   pareri,   nulla   osta   e   simili,   previsti
dall'ordinamento  vigente,  di   competenza   delle   amministrazioni
preposte alla tutela dei vincoli.
  4.  Il  progetto  del  piano di sviluppo aeroportuale e' corredato,
essenzialmente:
    a)  da  una  relazione  tecnico-amministrativa  che  illustri  le
principali  caratteristiche  dell'intervento  progettato, il rapporto
con  le  linee  fondamentali  dell'assetto  del  territorio,  con  la
programmazione  statale  e comunitaria nel settore dei trasporti, con
le prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  e  con  la  normativa
vincolistica  nonche'  i  dati circa la situazione proprietaria delle
aree;
    b) dalle  planimetrie  progettuali  nelle  scale  idonee  ad  una
corretta rappresentazione dell'intervento;
    c) dai pareri, visti e nulla osta eventualmente necessari;
    d)  da  elementi  relativi alle risorse disponibili o prevedibili
per la realizzazione dell'opera.
  5. Il procedimento  per  l'autorizzazione  del  piano  di  sviluppo
aeroportuale  e  il  relativo provvedimento ai sensi dell'art. 81 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977,  comprendono  la
valutazione di impatto ambientale (VIA), ove richiesta ai sensi delle
norme  vigenti.  Ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  della legge 22
febbraio 1994, n. 146 l'istruttoria tecnica e' effettuata  unitamente
sulla  base  di  accordi  procedimentali  promossi dal Presidente del
consiglio superiore dei lavori pubblici.
  6.  Il  piano  di  sviluppo  aeroportuale,  autorizzato  ai   sensi
dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977,
comporta  automatica  variante  agli  strumenti  urbanistici vigenti,
nonche' dichiarazione di pubblica utilita' e  di  indifferibilita'  e
urgenza dell'opera nel suo complesso.
  Ai sensi del menzionato art. 1, comma 6, della legge n. 351/1995 la
compatibilita'  urbanistica  e  l'autorizzazione ad iniziare i lavori
riguarda anche le singole opere inserite nel piano approvato; per gli
interventi che non risultano inseriti in detto piano e' necessario il
provvedimento  autorizzativo  ex  art.  81 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977, da rilasciare sulla base  del  progetto
esecutivo o definitivo.
  7.  Eventuali  varianti,  modifiche  o  integrazioni  al  piano  di
sviluppo aeroportuale sono approvate  e  autorizzate  con  lo  stesso
procedimento.
C. Attuazione dei piani di sviluppo aeroportuale.
  1.  Le  societa'  concessionarie, ai fini della realizzazione delle
previsioni  del   piano   di   sviluppo   aeroportuale,   trasmettono
periodicamente  alla  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  il
programma degli interventi compresi nel piano relativi ad un  periodo
generalmente  di  tre anni. Tale programma precisa tempi e modi della
realizzazione  e  contiene  un  piano  finanziario  che  dimostri  la
disponibilita' delle risorse occorrenti. Al programma sono allegati i
progetti  esecutivi  o  definitivi delle eventuali opere che non sono
state autorizzate, ai sensi dell'art. 81 del decreto  del  Presidente
della   Repubblica   n.  616/1977,  in  sede  di  piano  di  sviluppo
aeroportuale, tali progetti sono trasmessi  alla  Direzione  generale
del  coordinamento territoriale ai fini dell'autorizzazione di cui al
menzionato art. 81 della D.G.A.C.
  2. La Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi  dell'art.
14  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, approva il programma delle
opere da  eseguire  nel  triennio  e  lo  trasmette  alla  DI.CO.TER.
certificando la rispondenza del programma al piano approvato.
D.  Singole  opere  da eseguire negli aeroporti non inserite in piani
gia' approvati.
  1. Le opere e i manufatti che, nel piano di  sviluppo  aeroportuale
autorizzato  ai  sensi  dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977, non sono state inserite,  nonche'  quelli  da
realizzare in assenza di un piano di sviluppo aeroportuale approvato,
sono autorizzate come specificato nei punti successivi.
  2.  Gli  enti  statali  e  i concessionari, le societa' di gestione
parziale e tutti gli  operatori  abilitati,  a  norma  di  legge,  ad
operare   nell'ambito   del   sedime   aeroportuale   anche  mediante
l'esecuzione di manufatti e opere - sempreche' questi non siano  gia'
stati  approvati  ed  autorizzati  -  inviano alla Direzione generale
dell'aviazione civile per l'approvazione in linea tecnica i  relativi
progetti,  corredati  da  tutti  gli elementi necessari a valutare la
loro compatibilita' con gli obiettivi della programmazione di settore
ed accompagnati dal  parere  favorevole  della  competente  Direzione
circoscrizionale  aeroportuale.  Anche l'Ente nazionale di assistenza
al  volo  invia  alla  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  i
progetti  di  propria  competenza, accompagnati dal parere favorevole
della D.C.A. e della societa' di gestione totale.  Tutti  i  soggetti
operanti  sugli  aeroporti a gestione totale attivano il procedimento
di approvazione tramite la locale societa' di gestione  e  la  D.C.A.
nei  modi  indicati  nel presente punto. Nello stesso modo operano le
societa' di gestione totale che hanno in  corso  la  progettazione  o
l'approvazione dei piani di sviluppo.
  3.  La Direzione generale dell'aviazione civile trasmette (ai sensi
dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)
il progetto approvato alla DI.CO.TER. che, accertata  la  conformita'
con  le  prescrizioni  urbanistiche o comunque, la compatibilita' con
l'assetto del territorio, emette il provvedimento autorizzativo.
  4.  La  Direzione generale dell'aviazione civile puo' in ogni caso,
qualora ne ravvisi l'opportunita', chiedere alla  Direzione  generale
del  coordinamento  territoriale  di indire una conferenza di servizi
per un esame congiunto degli interessi coinvolti o per l'acquisizione
di pareri, nulla osta e simili.
E. Opere minori.
  1.  Le  opere  e  gli  interventi  minori  ricadenti   nel   sedime
aeroportuale che, ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985,
n.  47 e successive integrazioni e modifiche, nonche' della circolare
del Ministero dei lavori pubblici 30 luglio 1985, n. 3356/25, possono
essere considerate opere interne e che sono subordinate a denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge n.  241/1990  come
modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993 e seguenti,
devono essere descritte negli appositi elaborati previsti dalla legge
n.  47/1985  e  preventivamente  approvati  dalla  D.C.A. locale. Gli
elaborati devono  contenere  una  relazione  firmata  da  un  tecnico
qualificato  e  abilitato  che  attesti la conformita' delle opere da
realizzare  alle  norme  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie,   alle
raccomandazioni  e  disposizioni  vigenti  sul territorio ed in campo
aeroportuale. Gli elaborati, vistati dalla  D.C.A.,  dovranno  essere
inviati  in duplice copia alla D.G.A.C. ed in unica copia alla locale
societa' di gestione totale, al comune  interessato  per  territorio,
alla regione ed alla DI.CO.TER.
  2.  Per  gli  interventi  di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo di cui alla legge 5  agosto  1978,  n.  457,
art.  31,  lettere  b), c) e all'art. 7 della legge 25 marzo 1962, n.
94, che non siano compresi nelle categorie di cui al citato  art.  26
della  legge n. 47/1985 e successive integrazioni, le amministrazioni
procedenti trasmettono agli enti indicati al  punto  1  il  progetto,
nonche' l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 81 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616/1977. Trascorsi novanta giorni
senza  che  il provvedimento richiesto sia stato emesso, l'istanza si
intende accolta, a meno che uno degli enti in questione  contesti  la
natura  di  opera  di  manutenzione  ordinaria  o straordinaria, o di
restauro e risanamento conservativo.
F. Indirizzi finali.
  1. Nessuna opera da realizzare sul  sedime  aeroportuale,  che  non
risulti inserita nei piani di sviluppo aeroportuali approvati secondo
la  presente  circolare, puo' essere iniziata se il relativo progetto
non e' stato approvato in  linea  tecnica  dalla  Direzione  generale
dell'aviazione  civile, e autorizzato, ai sensi del predetto art. 81,
nei modi indicati nella presente circolare.
  2.  Il   procedimento   per   l'autorizzazione   ed   il   relativo
provvedimento  ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  616/1977,  a  richiesta  della   Direzione   generale
dell'aviazione  civile,  possono  comprendere  gli  aspetti di cui al
punto 5 della lettera B, anche per  gli  interventi  non  costituenti
piani   di   sviluppo   aeroportuale,   sulla   base   degli  accordi
procedimentali, di cui allo stesso punto 5.
  3.  Il  presente  atto  di  indirizzo  potra'   essere   modificato
attraverso   l'accordo   delle  Direzioni  interessate.  Esso  sara',
comunque, riesaminato - ove risultasse necessario - dopo l'entrata in
vigore del regolamento per la disciplina procedimentale dell'art.  81
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977,  per
adeguarlo alla nuova normativa.
                                  Il direttore generale
                                  dell'aviazione civile
                                        PUGLIESE
     Il direttore generale
 del coordinamento territoriale
           CEMPELLA