Determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione del costi negli interventi effettuati dai comuni ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32.(GU n.118 del 22-5-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32; Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1993), 13 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1993), 3 agosto 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993), 11 ottobre 1994 (suppl. ord. n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1994), 11 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995), 10 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995 e Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995), 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1996), con le quali sono stati assegnati fondi e dettate direttive in materia di opere pubbliche; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha, tra l'altro, demandato alle regioni l'emanazione di norme per l'edilizia scolastica che definiscano anche i costi massimi per aula, per metro quadro e per metro cubo di costruzione; Tenuto conto che con decreto ministeriale del 30 maggio 1987 il Ministro della pubblica istruzione ha determinato i costi massimi ad aula per l'edilizia scolastica; Considerato che nelle more dell'emanazione delle determinazioni in materia da parte delle singole regioni e' necessario fissare costi massimi ammissibili per la costruzione di edifici da adibire a sedi scolastiche ai soli fini dell'emanazione del parere da parte del Comitato tecnico da emettere ai sensi della citata legge n. 493/1993, tenendo conto delle particolari difficolta' derivanti dalla struttura geomorfologica dell'area colpita dal sisma; Ritenuto che analoga necessita' di determinazione in materia di costi massimi ammissibili appare necessaria anche per quanto riguarda gli interventi in materia di edifici da adibire a sede municipale; Vista la "nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile per interventi in edilizia scolastica ed edifici da adibire a sede municipale" elaborata dal Comitato tecnico istituito ai sensi del precitato art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Nell'esame dei progetti riguardanti interventi nel settore dell'edilizia scolastica destinata alla scuola dell'obbligo e nel campo dell'edilizia destinata a sede comunale, il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, tiene conto, per l'emissione del parere di ammissibilita' all'autorizzazione di cui alla citata normativa, dei parametri di costo massimo ammissibile di cui ai successivi punti. 2. Per gli interventi riguardanti nuovi insediamenti di edilizia scolastica, la valutazione del costo complessivo, comprensivo di tutte le categorie di opere e delle spese tecniche, generali e fiscali per la realizzazione delle aule, delle aule speciali, della palestra, del refettorio, dei servizi amministrativi, dei locali ausiliari e delle sistemazioni esterne, nonche' di ogni tipo di consolidamento del terreno, dell'adeguamento alla normativa antisismica, dell'attuazione delle norme di sicurezza in materia di impianti tecnologici, della rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche e quant'altro necessario, deve essere riferita ai seguenti parametri di costo massimo ammissibile: per le scuole elementari e materne, 220 milioni di lire per aula; per le scuole medie, 250 milioni di lire per aula con esclusione dal conteggio delle aule speciali. 3. Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di una palestra, purche' connessa ad una struttura scolastica e con essa interagente, il costo massimo ammissibile, comprensivo di servizi ed annessi e' determinato in L. 1.150.000 per mq lordo. 4. La realizzazione di nuovi edifici da adibire a sede comunale deve risultare dimensionata sul numero dei dipendenti calcolati - in relazione alla consistenza demografica di ciascun comune - in base a quanto disposto dall'art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Il costo totale, relativo a tutte le categorie di lavoro e comprensivo di consolidamenti e sistemazioni esterne, non deve superare i seguenti parametri: 51,0 milioni/dipendente sino a 15 dipendenti; 46,5 milioni/dipendente per 20 dipendenti; 42,0 milioni/dipendente per 40 dipendenti; 39,0 milioni/dipendente per 80 dipendenti; 36,0 milioni/dipendente per 200 dipendenti, e relative interpolazioni lineari. 5. Il Comitato valutera' la possibilita' d'incremento dei suddetti valori parametrici massimi ammissibili fino al 25%, in presenza di interventi di particolare complessita' su edifici da recuperare, e fino al 50% qualora l'intervento di recupero e ristrutturazione riguardi edifici sottoposti a vincolo della sovrintendenza ai beni culturali ai sensi della legge n. 1089/1939. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 93