COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996 

  Determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione
del costi negli interventi effettuati dai comuni ai sensi della legge
23 gennaio 1992, n. 32.
(GU n.118 del 22-5-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32;
  Visto  il  decreto-legge  n.  101/1993 piu' volte reiterato fino al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  6, della citata legge n.
493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti  per  nuove
opere  pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 194 del
19 agosto 1993), 13 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  31
agosto  1993),  3  agosto  1993  (Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14
settembre 1993), 11 ottobre 1994 (suppl. ord. n.  154  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  286  del  7  dicembre 1994), 11 gennaio 1995 (Gazzetta
Ufficiale n.   46 del 24 febbraio 1995),  10  maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale  n.  138 del 15 giugno 1995 e Gazzetta Ufficiale n. 163 del
14 luglio 1995), 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale  n.  9  del  12
gennaio  1996),  con  le  quali  sono stati assegnati fondi e dettate
direttive in materia di opere pubbliche;
  Vista la legge 11  gennaio  1996,  n.  23,  che  ha,  tra  l'altro,
demandato   alle   regioni   l'emanazione  di  norme  per  l'edilizia
scolastica che definiscano anche i costi massimi per aula, per  metro
quadro e per metro cubo di costruzione;
  Tenuto  conto  che  con  decreto ministeriale del 30 maggio 1987 il
Ministro della pubblica istruzione ha determinato i costi massimi  ad
aula per l'edilizia scolastica;
  Considerato  che nelle more dell'emanazione delle determinazioni in
materia da parte delle singole regioni e'  necessario  fissare  costi
massimi  ammissibili  per la costruzione di edifici da adibire a sedi
scolastiche ai soli fini dell'emanazione  del  parere  da  parte  del
Comitato tecnico da emettere ai sensi della citata legge n. 493/1993,
tenendo conto delle particolari difficolta' derivanti dalla struttura
geomorfologica dell'area colpita dal sisma;
  Ritenuto  che  analoga  necessita'  di determinazione in materia di
costi massimi ammissibili appare necessaria anche per quanto riguarda
gli interventi in materia di edifici da adibire a sede municipale;
  Vista la "nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile  per
interventi  in  edilizia  scolastica  ed  edifici  da  adibire a sede
municipale" elaborata dal Comitato tecnico  istituito  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Nell'esame  dei  progetti  riguardanti  interventi  nel settore
dell'edilizia scolastica destinata alla  scuola  dell'obbligo  e  nel
campo  dell'edilizia  destinata  a sede comunale, il Comitato tecnico
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, tiene conto, per l'emissione  del  parere  di  ammissibilita'
all'autorizzazione  di  cui  alla  citata normativa, dei parametri di
costo massimo ammissibile di cui ai successivi punti.
  2.  Per  gli  interventi riguardanti nuovi insediamenti di edilizia
scolastica, la valutazione  del  costo  complessivo,  comprensivo  di
tutte  le  categorie  di  opere  e  delle  spese tecniche, generali e
fiscali per la realizzazione delle aule, delle aule  speciali,  della
palestra,  del  refettorio,  dei  servizi  amministrativi, dei locali
ausiliari e delle sistemazioni  esterne,  nonche'  di  ogni  tipo  di
consolidamento   del   terreno,   dell'adeguamento   alla   normativa
antisismica, dell'attuazione delle norme di sicurezza in  materia  di
impianti  tecnologici,  della  rispondenza  alle norme sulle barriere
architettoniche e quant'altro necessario,  deve  essere  riferita  ai
seguenti parametri di costo massimo ammissibile:
   per le scuole elementari e materne, 220 milioni di lire per aula;
   per  le  scuole medie, 250 milioni di lire per aula con esclusione
dal conteggio delle aule speciali.
  3. Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di una  palestra,
purche'  connessa ad una struttura scolastica e con essa interagente,
il costo massimo ammissibile, comprensivo di servizi  ed  annessi  e'
determinato in L. 1.150.000 per mq lordo.
  4.  La  realizzazione  di  nuovi edifici da adibire a sede comunale
deve risultare dimensionata sul numero dei dipendenti calcolati -  in
relazione  alla consistenza demografica di ciascun comune - in base a
quanto disposto dall'art. 119 del  decreto  legislativo  25  febbraio
1995, n. 77. Il costo totale, relativo a tutte le categorie di lavoro
e  comprensivo  di  consolidamenti  e  sistemazioni esterne, non deve
superare i seguenti parametri:
   51,0 milioni/dipendente sino a 15 dipendenti;
   46,5 milioni/dipendente per 20 dipendenti;
   42,0 milioni/dipendente per 40 dipendenti;
   39,0 milioni/dipendente per 80 dipendenti;
   36,0 milioni/dipendente per 200 dipendenti,
e relative interpolazioni lineari.
  5. Il Comitato valutera' la possibilita' d'incremento dei  suddetti
valori  parametrici  massimi  ammissibili fino al 25%, in presenza di
interventi di particolare complessita' su edifici  da  recuperare,  e
fino  al  50%  qualora  l'intervento  di  recupero e ristrutturazione
riguardi edifici sottoposti a vincolo della  sovrintendenza  ai  beni
culturali ai sensi della legge n. 1089/1939.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 93