UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.120 del 24-5-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  relativa  alla  riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 aprile 1993 che ha modificato le
tabelle  I  e  II  dell'ordinamento  didattico  universitario  ed  ha
aggiunto  la  tab. VII, relativa al corso di diploma universitario in
scienze dei materiali;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali del 20 luglio 1995; senato
accademico  del  21  luglio 1995; consiglio di amministrazione del 24
luglio  1995),  relativa  alla  istituzione  del  corso  di   diploma
universitario  di scienza dei materiali presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
  Rilevata la necessita' di approvare  con  urgenza  la  modifica  di
statuto  in  deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8
febbraio 1996 ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
  L'art. 116 relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali e' modificato nel modo seguente, vengono inoltre inseriti  i
seguenti   nuovi  articoli  dal  181  al  190,  relativi  al  diploma
universitario in scienze dei materiali, con relativo scorrimento  dei
successivi articoli.
                              Art. 116.
  La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:
    a) la laurea in fisica;
    b) la laurea in matematica;
    c) la laurea in scienze biologiche;
    d) la laurea in informatica;
    e) la laurea in scienze ambientali;
    f) il diploma in biotecnologie agro-industriali;
    g) il diploma in informatica;
    h) il diploma in matematica;
    i) il diploma di scienza dei materiali.
              CORSO DI DIPLOMA IN SCIENZE DEI MATERIALI
                              Art. 181.
              Istituzione e durata del corso di diploma
  Presso  la  facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali e'
istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  ad un addetto alla
caratterizzazione  ed  al  controllo  di  materiali   in   laboratori
industriali e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
   uso  corretto  delle  tecniche  di  laboratorio  tradizionali  per
controllo,  caratterizzazioni,  qualificazione  e  certificazione dei
materiali;
   uso  di  metodi  diagnostici  con  strumentazione   specialistica,
dedicata ed automatizzata;
   utilizzo   con   valutazione  critica  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta,  trasmissione  ed  elaborazione  dati
relativi a proprieta' di materiali.
  Per  quanto  riguarda  il  destino  professionale  del diplomato in
scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione  principalmente
in laboratori industriali dove operera' quale:
   conduttore di apparecchiature specializzate;
   esperto   di  laboratorio  capace  di  proporre  aggiornamento  ed
implementazione  del  patrimonio  strumentale,  finalizzati  ad   una
migliore conoscenza dei materiali.
  La durata del corso di diploma e' stabilita in tre anni.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
universitario in scienza dei materiali.
                              Art. 182
                     Accesso al corso di diploma
  L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti
in materia di accesso agli studi universitari.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal  senato accademico, sentiti il consiglio di facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
                              Art. 183.
          Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti
  Ai   fini  del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario di cui all'art. 181 e' riconosciuto affine al corso  di
laurea in scienza dei materiali.
  Nell'ambito   dei   corsi  affini,  la  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti con esito positivo  avendo  riguardo  alla  loro
validita'  culturale,  propedeutica o professionale per la formazione
richiesta  al  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento   o
l'iscrizione.
  In  tale  occasione  la  facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali  stabilisce,  salvo   colloqui   itegrativi   su   contenuti
specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralita' ad una
annualita',  i  moduli  che possono essere riconosciuti nel passaggio
dall'uno  all'altro  dei  corsi  e  indica  l'anno di corso in cui lo
studente puo' iscriversi.
                              Art. 184.
                 Articolazione del corso degli studi
  L'attivita' didattica complessiva comprende non  meno  di  700  ore
anno.
  Essa   e'   comprensiva   delle   esercitazioni   (teoriche   e  di
laboratorio), seminari, corsi monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate,  visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  L'attivita' di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualita'
complessive.
  Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in parte  quelle  della
formazione  professionalizzante,  saranno  svolte  presso qualificati
enti pubblici e privati con  i  quali  si  siano  stipulate  apposite
convenzioni.
                              Art. 185.
  Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed un
terzo  anno  di  applicazione comprendenti rispettivamente 13,5 e 4,5
annualita' (una annualita' = 2 moduli).
  Ogni insegnamento comprende uno o due  moduli.  Ciascun  modulo  e'
costituito da un numero massimo di 60 ore. Ciascun anno di corso puo'
essere  articolato  in  due  periodi  didattici  (semestri)  ciascuno
comprendente  almeno  dodici   settimane   di   effettiva   attivita'
didattica.
                              Art. 186.
                        Biennio propedeutico
  Nel   biennio   propedeutico   sono   impartiti   insegnamenti  per
complessive 13,5 annualita' che costituiscono la formazione di base.
  In questo biennio  le  annualita'  saranno  cosi'  suddivise  (vedi
tabella A);
   due annualita' nell'area matematica;
   quattro annualita' nell'area fisica;
   quattro annualita' nell'area chimica;
   tre annualita' nell'area proprieta' dei materiali;
   mezza annualita' nell'area strutturistica/cristallografica.
  Ad  esclusione  degli  insegnamenti  nell'area  di  proprieta'  dei
materiali gli insegnamenti  potranno  essere  mutuati  dai  corsi  di
laurea fisica, chimica, matematica ed eventualmente dagli altri corsi
di diplomi affini.
                  Tabella A - LA FORMAZIONE DI BASE
                          (13,5 annualita')
                           Area matematica
  Lo   studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  dell'analisi
matematica e dell'analisi numerica.
  Tali contenuti possono trovarsi negli  insegnamenti  di  matematica
(A01A, A01B, A021, A03X, A04A).
  Sono obbligatori le due seguenti annualita':
   una nel raggrupp. A01A algebra e logica matematica;
   una nel raggrupp. A01B geometria;
   una nel raggrupp. A02A analisi matematica;
   una nel raggrupp. A03X fisica matematica;
   una nel raggrupp. A04A analisi numerica.
                             Area fisica
  Lo  studente  deve  acquisire  i concetti generali e le tecniche di
laboratorio  della  fisica  classica  e  quantistica  necessari  alla
comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali.
  Tali   contenuti   possono  trovarsi  in  fisica  generale  (B01A),
esperimentazioni di fisica  (B01A,  B03X),  struttura  della  materia
(B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).
  Sono   obbligatorie   quattro  annualita'  di  cui  almeno  una  di
laboratorio:
   una nel raggrupp. fisica generale B01A;
   due nel raggrupp. fisica generale B01A;
   una nel raggrupp. strutturra della materia B03X;
                            Area chimica
  Lo studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della  chimica
generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica,
inoltre  verranno  fornite  le  nozioni  fondamentali  relative  alle
tecniche del laboratorio chimico.
  Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale  ed  inorganica
(C03X),  chimica  fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio
di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).
  Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita' di cui una  almeno
di laboratorio:
   una nei raggrupp. chimica generale C03X;
   una nei raggrupp. chimica fisica C02X;
   una nei raggrupp. chimica organica C05X;
   una nei raggrupp. chimica fisica C02X;
   una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X;
   una nei raggrupp. chimica organica C05X.
                    Area proprieta' dei materiali
  Lo  studente  deve  acquisire  una panoramica delle varie classi di
materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'.
  Tali contenuti possono trovarsi in:
   scienza di metalli (I13X),  chimica  dello  stato  solido  (C03X),
chimica  delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X)
fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X)
analisi strumentale e controllo dei materiali  (C01A,  I14A)  chimica
fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X).
  Sono obbligatorie le tre seguenti annualita':
   una nei raggrupp. chimica analitica C01A;
   una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X;
   una  nei  raggrupp.  chimica  applicata e scienze e tecnologie dei
materiali I14A;
   una nei raggrupp. chimica fisica C02X;
   una nei raggrupp. fisica generale B01A;
   una nei raggrupp. struttura della materia B03X;
   una nei raggrupp. chimica industriale e dei  materiali  polimerici
C04X;
   una nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X;
   una nei raggrupp. metallurgia I13X;
                Area strutturistica/cristallografica
  Lo    studente   deve   acquisire   le   nozioni   basilari   della
cristallografia e strutturistica chimica.
  Tali    contenuti    possono    ritrovarsi   in:   cristallografia,
strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).
  E' obbligatoria la seguente mezza annualita':
   mezza nei raggrupp. chimica fisica C02X;
   mezza nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X;
   mezza nei raggrupp. mineralogia D03A;
                              Art. 187.
      Terzo anno di formazione professionalizzante e tirocinio
  Nel terzo anno sono  impartiti  insegnamenti  per  complessive  4,5
annualita'.
  La  formazione  professionalizzante,  insieme  al tirocinio, da' un
orientamento specifico  alla  formazione  dello  studente,  cosi'  da
favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di
aderire  in  modo  flessibile  alle necessita' del mondo produttivo e
della  ricerca  e  sviluppo  e   della   R   &   D,   la   formazione
professionalizzante e' costituita da 4,5 annualita':
   mezza nei raggrupp. organizz. ed econ. aziend. P02C;
   quatto  scelte  da  un  elenco  di  corsi appositamente costituito
all'atto della predisposizione del  manifesto  degli  studi,  di  cui
almeno una dedicata all'attivita' di tirocinio.
  I   titoli  dei  corsi  professionalizzanti  saranno  scelti  dallo
studente anche sulla base  del  lavoro  per  il  tirocinio.  I  corsi
professionalizzanti  potranno  essere  suddivisi  in  piu' moduli (al
massimo tre).
  Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un  periodo  di
tirocinio  non  inferiore  a  mesi quattro presso una industria od un
centro di ricerca pubblico  o  privato.  A  tal  fine  devono  essere
stipulate   apposite  convenzioni  tra  le  universita'  e  gli  enti
interessati.
  Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto  degli  studi.
Durante  il periodo di tirocinio lo studente sotto la responsabilita'
di uno o piu'  docenti,  a  cio'  designati  dalla  facolta',  prende
visione  delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e
le tecnologie di produzione.
  Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di laboratorio,
previa stesura di apposita relazione  conclusiva.  Le  modalita'  per
l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'.
                              Art. 188.
  Per  ottenere l'iscrizione al terzo anno del diploma in scienze dei
materiali lo studente deve aver superato gli  esami  di  insegnamenti
del  biennio  propedeutico  corrispondenti  alle  aree  di matematica
fisica e chimica.
  Il consiglio di diploma potra' indicare piu'  precise  limitazioni,
avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di
valutazione.
  Gli  insegnamenti il cui nome e' corredato di un numero romano sono
propedeutici a  quelli  di  pari  nome  corredati  di  numero  romano
successivo,  e  i  relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine
indicato da tali numeri. Il consiglio  di  diploma  potra'  stabilire
annualmente  ulteriori  precedenze  fra  gli  esami  sulla  base  del
programma di insegnamento.
                              Art. 189.
                          Esame di diploma
  L'esame  di  diploma  tende  ad accertare la preparazione di base e
professionale del candidato.  L'esame  da  sostenersi  con  modalita'
stabilite  dal  consiglio  di  facolta'  consiste  di una discussione
sull'attivita' svolta nell'ambito del tirocinio.
                              Art. 190.
                  Regolamento dei corsi di diploma
  I consigli delle competenti strutture didattiche  determinano,  con
apposito  regolamento,  in  conformita'  del regolamento didattico di
Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo  con  quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  sara'  indicato  il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di cui all'art. 186.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
   la durata di ciascun corso di insegnamento;
   la  collocazione  degli  insegnamenti   nei   successivi   periodi
didattici (anni o semestri);
   le prove di valutazione degli studenti;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 22 aprile 1996
                                                 Il rettore: BIGNARDI