Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.120 del 24-5-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 che ha modificato le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario ed ha aggiunto la tab. VII, relativa al corso di diploma universitario in scienze dei materiali; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 20 luglio 1995; senato accademico del 21 luglio 1995; consiglio di amministrazione del 24 luglio 1995), relativa alla istituzione del corso di diploma universitario di scienza dei materiali presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 1996 ha espresso parere favorevole; Decreta: L'art. 116 relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel modo seguente, vengono inoltre inseriti i seguenti nuovi articoli dal 181 al 190, relativi al diploma universitario in scienze dei materiali, con relativo scorrimento dei successivi articoli. Art. 116. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in fisica; b) la laurea in matematica; c) la laurea in scienze biologiche; d) la laurea in informatica; e) la laurea in scienze ambientali; f) il diploma in biotecnologie agro-industriali; g) il diploma in informatica; h) il diploma in matematica; i) il diploma di scienza dei materiali. CORSO DI DIPLOMA IN SCIENZE DEI MATERIALI Art. 181. Istituzione e durata del corso di diploma Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche dirette a: uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali; uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata; utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprieta' di materiali. Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove operera' quale: conduttore di apparecchiature specializzate; esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali. La durata del corso di diploma e' stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali. Art. 182 Accesso al corso di diploma L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 183. Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 181 e' riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta al corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui itegrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso in cui lo studente puo' iscriversi. Art. 184. Articolazione del corso degli studi L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 700 ore anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. L'attivita' di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualita' complessive. Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante, saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Art. 185. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed un terzo anno di applicazione comprendenti rispettivamente 13,5 e 4,5 annualita' (una annualita' = 2 moduli). Ogni insegnamento comprende uno o due moduli. Ciascun modulo e' costituito da un numero massimo di 60 ore. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attivita' didattica. Art. 186. Biennio propedeutico Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 13,5 annualita' che costituiscono la formazione di base. In questo biennio le annualita' saranno cosi' suddivise (vedi tabella A); due annualita' nell'area matematica; quattro annualita' nell'area fisica; quattro annualita' nell'area chimica; tre annualita' nell'area proprieta' dei materiali; mezza annualita' nell'area strutturistica/cristallografica. Ad esclusione degli insegnamenti nell'area di proprieta' dei materiali gli insegnamenti potranno essere mutuati dai corsi di laurea fisica, chimica, matematica ed eventualmente dagli altri corsi di diplomi affini. Tabella A - LA FORMAZIONE DI BASE (13,5 annualita') Area matematica Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A021, A03X, A04A). Sono obbligatori le due seguenti annualita': una nel raggrupp. A01A algebra e logica matematica; una nel raggrupp. A01B geometria; una nel raggrupp. A02A analisi matematica; una nel raggrupp. A03X fisica matematica; una nel raggrupp. A04A analisi numerica. Area fisica Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali. Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X). Sono obbligatorie quattro annualita' di cui almeno una di laboratorio: una nel raggrupp. fisica generale B01A; due nel raggrupp. fisica generale B01A; una nel raggrupp. strutturra della materia B03X; Area chimica Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico. Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X). Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita' di cui una almeno di laboratorio: una nei raggrupp. chimica generale C03X; una nei raggrupp. chimica fisica C02X; una nei raggrupp. chimica organica C05X; una nei raggrupp. chimica fisica C02X; una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X; una nei raggrupp. chimica organica C05X. Area proprieta' dei materiali Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'. Tali contenuti possono trovarsi in: scienza di metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X) fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X) analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A) chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X). Sono obbligatorie le tre seguenti annualita': una nei raggrupp. chimica analitica C01A; una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X; una nei raggrupp. chimica applicata e scienze e tecnologie dei materiali I14A; una nei raggrupp. chimica fisica C02X; una nei raggrupp. fisica generale B01A; una nei raggrupp. struttura della materia B03X; una nei raggrupp. chimica industriale e dei materiali polimerici C04X; una nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X; una nei raggrupp. metallurgia I13X; Area strutturistica/cristallografica Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica. Tali contenuti possono ritrovarsi in: cristallografia, strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A). E' obbligatoria la seguente mezza annualita': mezza nei raggrupp. chimica fisica C02X; mezza nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X; mezza nei raggrupp. mineralogia D03A; Art. 187. Terzo anno di formazione professionalizzante e tirocinio Nel terzo anno sono impartiti insegnamenti per complessive 4,5 annualita'. La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, da' un orientamento specifico alla formazione dello studente, cosi' da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessita' del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della R & D, la formazione professionalizzante e' costituita da 4,5 annualita': mezza nei raggrupp. organizz. ed econ. aziend. P02C; quatto scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attivita' di tirocinio. I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in piu' moduli (al massimo tre). Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le universita' e gli enti interessati. Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio lo studente sotto la responsabilita' di uno o piu' docenti, a cio' designati dalla facolta', prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione. Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalita' per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'. Art. 188. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno del diploma in scienze dei materiali lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti alle aree di matematica fisica e chimica. Il consiglio di diploma potra' indicare piu' precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione. Gli insegnamenti il cui nome e' corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Il consiglio di diploma potra' stabilire annualmente ulteriori precedenze fra gli esami sulla base del programma di insegnamento. Art. 189. Esame di diploma L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalita' stabilite dal consiglio di facolta' consiste di una discussione sull'attivita' svolta nell'ambito del tirocinio. Art. 190. Regolamento dei corsi di diploma I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 186. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 22 aprile 1996 Il rettore: BIGNARDI