DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1996 

  Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  al
Ministro  dell'interno  dott.  Giorgio  Napolitano, incaricato per il
coordinamento della protezione civile.
(GU n.122 del 27-5-1996)

                            Il PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con  il  quale  al
Ministro  dell'interno  dott.  Giorgio  NAPOLITANO e' stato conferito
l'incarico per il coordinamento della protezione civile;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
Servizio  nazionale  della protezione civile, con la quale sono stati
definiti le attivita' e i compiti di protezione civile;
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  1  della  predetta  legge  24
febbraio  1992, n. 225, sono affidati al Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale
della protezione civile, la  promozione  ed  il  coordinamento  delle
attivita'  delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici
nazionali   e   territoriali   e   di   ogni   altra  istituzione  ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare tutte le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24  febbraio  1992,
n.  225,  al Ministro dell'interno dott. Giorgio NAPOLITANO, il quale
puo' esercitarle anche per il tramite di un Sottosegretario di  Stato
con  esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge
medesima;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Ministro Giorgio NAPOLITANO e' delegato ad esercitare  tutte  le
funzioni  attribuite  al  Presidente del Consiglio dei Ministri dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Il Ministro e', altresi', delegato:
    a) alla pianificazione  di  emergenza  ed  all'utilizzazione  dei
mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;
    b)  ai  rapporti  con  gli Stati esteri per tutte le attivita' di
protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri
e con gli enti e gli  organismi  che  svolgono  all'estero  attivita'
scientifiche interessanti la protezione civile.
  Tutte  le  funzioni  oggetto  della  presente delega possono essere
esercitate per  il  tramite  di  un  Sottosegretario  di  Stato,  con
esclusione  del  potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1996
                                                 Il Presidente: PRODI