N. 470 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1996
N. 470 Ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Tarantino Pasquale ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, e 24).(GU n.22 del 29-5-1996 )
Con decreto del 12 ottobre 1994 il g.u.p. presso il tribunale di Napoli rimetteva al giudizio di questo collegio gli imputati Tarantino Pasquale piu' 8 per i reati di cui all'allegato decreto ex art. 429 codice di procedura penale. Rileva in fatto Il tribunale che all'odierna udienza la difesa degli imputati ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 codice di procedura penale nella parte in cui la norma non prevede l'incompabilita' del giudice che ha pronunciato ordinanza in sede di tribunale della liberta' ex artt. 309 e 310 a comporre il collegio giudicante in fase dibattimentale. Ritenuto in diritto Si rileva che il presidente di questo collegio e' intervenuto altresi' quale presidente del tribunale del riesame che ha emesso l'ordinanza del 25 novembre 1993 nei confronti di: Quercia Ciro, Tarantino Domenico, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto, nonche' appello ex art. 310 codice di procedura penale in data 12 dicembre 1994 in relazione a Tarantino Pasquale e Tarantino Antonio. Come gia' ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 (sebbene in riferimento specificamente alla funzione del g.i.p. che ha emesso la misura) sussiste incompatibilita' a integrare il collegio giudicante in sede dibattimentale per il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito qualora il suo giudizio non sia stato meramente formale, ma sia entrato nel merito a valutare l'idoneita' del materiale probatorio in relazione all'adozione o al mantenimento della misura coercitiva. Invero, i principi enucleati della Corte costituzionale possono essere riferiti al caso che ci occupa potendosi riscontrare anche nel caso in esame l'effetto negativo che l'art. 34 codice di procedura penale mira ad evitare e cioe' la conoscenza degli atti da parte del giudice, conoscenza assunta al di fuori dell'attivita' dibattimentale, nonche' condizionante del giudizio, potendosi verificare la tendenza a non mutare la prognosi negativa in precedenza espressa. Da quanto esposto si evince la non manifesta infondatezza della questione cosi' come proposta, in quanto l'eventuale accoglimento comporterebbe per il giudice l'obbligo di astensione per la difesa la possibilita' di ricusazione. Nel caso in esame la questione cosi' come proposta e' rilevante in ordine alla posizione processuale di: Quercia Ciro, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto, in relazione ai quali il tribunale del riesame, nelle ordinanze citate, e' entrata nel merito affrontando la valutazione del materiale probatorio. In ordine, invece, alla posizione di Tarantino Domenico nessun giudizio di merito e' stato espresso dal tribunale del riesame che ha esclusivamente dichiarato l'inammissibilita' del gravame per intervenuta rinuncia.
P. Q. M. Si dispone la separazione delle procedure relative a Quercia Ciro, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto e la formazione di autonomo fascicolo; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice che abbia integrato il collegio previsto dagli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale a prendere parte al successivo dibattimento di merito per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento a mezzo fax e con urgenza trattandosi di processo con imputati detenuti; Dichiara irrilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Tarantino Domenico. Il presidente: (firma illeggibile) 96C0675