N. 470 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1996

                                N. 470
  Ordinanza  emessa  il  22  febbraio 1996 dal tribunale di Napoli nel
 procedimento penale a carico di Tarantino Pasquale ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
 tribunale  della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento
 sulla liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato  -
 Incompatibilita'   ad   esercitare   le   funzioni   di  giudice  del
 dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa -
 Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi  espressi
 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, e 24).
(GU n.22 del 29-5-1996 )
   Con  decreto  del  12 ottobre 1994 il g.u.p. presso il tribunale di
 Napoli  rimetteva  al  giudizio  di  questo  collegio  gli   imputati
 Tarantino  Pasquale piu' 8 per i reati di cui all'allegato decreto ex
 art. 429 codice di procedura penale.
 Rileva in fatto
   Il tribunale che all'odierna udienza la difesa  degli  imputati  ha
 eccepito  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34  codice  di
 procedura  penale  nella  parte  in  cui   la   norma   non   prevede
 l'incompabilita'  del giudice che ha pronunciato ordinanza in sede di
 tribunale della liberta' ex artt. 309 e 310 a  comporre  il  collegio
 giudicante in fase dibattimentale.
                          Ritenuto in diritto
   Si  rileva  che  il  presidente  di  questo collegio e' intervenuto
 altresi' quale presidente del tribunale del  riesame  che  ha  emesso
 l'ordinanza  del  25  novembre  1993  nei confronti di: Quercia Ciro,
 Tarantino Domenico, Tarantino Pasquale,  Tarantino  Antonio,  Pirozzi
 Maurizio  e  Silvestri Roberto, nonche' appello ex art. 310 codice di
 procedura penale in data 12 dicembre 1994 in  relazione  a  Tarantino
 Pasquale e Tarantino Antonio.
   Come  gia'  ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432
 del 1995 (sebbene in riferimento  specificamente  alla  funzione  del
 g.i.p. che ha emesso la misura) sussiste incompatibilita' a integrare
 il  collegio  giudicante  in sede dibattimentale per il magistrato il
 quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio  di  merito
 qualora  il  suo  giudizio  non  sia  stato meramente formale, ma sia
 entrato nel merito a valutare l'idoneita' del materiale probatorio in
 relazione all'adozione o al  mantenimento  della  misura  coercitiva.
 Invero,  i  principi  enucleati  della  Corte  costituzionale possono
 essere riferiti al caso che ci occupa potendosi riscontrare anche nel
 caso in esame l'effetto negativo che l'art. 34  codice  di  procedura
 penale  mira ad evitare e cioe' la conoscenza degli atti da parte del
 giudice,    conoscenza    assunta    al   di   fuori   dell'attivita'
 dibattimentale,  nonche'  condizionante   del   giudizio,   potendosi
 verificare   la  tendenza  a  non  mutare  la  prognosi  negativa  in
 precedenza espressa. Da quanto esposto si  evince  la  non  manifesta
 infondatezza   della   questione   cosi'  come  proposta,  in  quanto
 l'eventuale accoglimento comporterebbe per il  giudice  l'obbligo  di
 astensione per la difesa la possibilita' di ricusazione.
   Nel  caso in esame la questione cosi' come proposta e' rilevante in
 ordine  alla  posizione  processuale  di:  Quercia  Ciro,   Tarantino
 Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto, in
 relazione  ai quali il tribunale del riesame, nelle ordinanze citate,
 e' entrata  nel  merito  affrontando  la  valutazione  del  materiale
 probatorio.
   In  ordine,  invece,  alla  posizione  di Tarantino Domenico nessun
 giudizio di merito e' stato espresso dal tribunale del riesame che ha
 esclusivamente  dichiarato   l'inammissibilita'   del   gravame   per
 intervenuta rinuncia.
                               P. Q. M.
   Si  dispone la separazione delle procedure relative a Quercia Ciro,
 Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio  e  Silvestri
 Roberto e la formazione di autonomo fascicolo;
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, ritiene non
 manifestamente infondata e rilevante  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,  codice  di procedura
 penale nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice
 che abbia integrato il collegio previsto dagli artt. 309  e  310  del
 codice   di   procedura   penale   a  prendere  parte  al  successivo
 dibattimento di merito per contrasto con  gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 alla  Presidenza  delle  due  Camere del Parlamento a mezzo fax e con
 urgenza trattandosi di processo con imputati detenuti;
   Dichiara irrilevante la questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dalla difesa di Tarantino Domenico.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
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