N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1996

                                N. 479
  Ordinanza  emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli
 nel procedimento civile vertente tra Ciarfei Patrizia, in  proprio  e
 n.q. e Mari Antonio
 Filiazione  naturale  -  Diritti  e  doveri del genitore - Obbligo di
 versare un assegno  alimentare  al  figlio  naturale  riconosciuto  -
 Inadempimento - Impossibilita' per il giudice di disporre il sequesto
 di  parte  dei  beni  del  genitore  -  Ingiustificata  disparita' di
 trattamento rispetto alla disciplina prevista per i figli legittimi.
 (C.C., art. 156, sesto comma).
 (Cost., art. 3, primo e secondo comma).
(GU n.22 del 29-5-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha emesso la seguente ordinanza sul  ricorso  di  Ciarfei  Patrizia
 iscritto  al  n.  335  del  ruolo  generale  volontaria giurisdizione
 dell'anno  1995,  avente  ad   oggetto:   reclamo   avverso   mancata
 concessione  di  sequestro  ex art. 156, sesto comma, c.c., riservato
 per la decisione nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996;
   Sentite le parti nella camera di consiglio del 24  gennaio  1996  e
 visto il parere del p.g.;
   Rilevato  che la Ciarfei con ricorso depositato il 23 giugno 1995 -
 in nome proprio e nell'interesse della figlia minore Mari Adriana,  a
 lei  affidata con decreto 7 aprile 1993 del tribunale per i minorenni
 di Napoli - ha chiesto il sequestro, ai sensi  dell'art.  156,  sesto
 comma,  c.c.,  dei beni di Mari Antonio, padre naturale della minore,
 inadempiente all'obbligo a lui importo con provvedimento 21/27 aprile
 1993 del tribunale di Napoli  di  corrispondere  dopo  la  cessazione
 della  convivenza  con la Ciarfei un assegno alimentare mensile di L.
 450.000, oltre  rivalutazione  secondo  i  parametri  Istat,  per  il
 sostentamento della figlia;
   Rilevato  che  il  tribunale di Napoli con decreto del 20/21 luglio
 1995 ha dichiarato inammissibile il ricorso,  in  quanto  l'art.  156
 c.c.  puo' trovare applicazione ai soli rapporti tra coniugi separati
 ed il rimedio per la soddisfazione del credito alimentare del  figlio
 naturale  e'  costituito  unicamente  dal  decreto previsto dall'art.
 148, secondo comma, c.c.;
   Rilevato che con il reclamo  la  Ciarfei  lamenta  l'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  che  dall'interpretazione dell'art. 156,
 secondo comma, c.c.  data  nella  decisione  impugnata  deriva  nella
 tutela apprestata in favore dei componenti della famiglia legittima e
 dei  componenti  della  famiglia  naturale,  benche'  l'art. 261 c.c.
 comporti l'assunzione da parte del genitore che abbia riconosciuto un
 figlio naturale l'assunzione di tutti i doveri e di tutti  i  diritti
 che  egli  ha  nei  confronti  dei  figli  legittimi  ed  il richiamo
 contenuto nell'art. 129 c.c. all'art. 155 c.c., ritenuto esteso anche
 all'art.  156 c.c. (cfr.: Cass., sez. I, sent.  11  ottobre  1983  n.
 5887),  consenta  di  disporre  il sequestro a garanzia del pagamento
 dell'assegno alimentare disposto in favore dei nati da un  matrimonio
 putativo,  che  possono  assumere  lo  stato  anche soltanto di figli
 naturali;
   Ritenuto che, stante la diversita' di situazioni, non e'  possibile
 estendere   in   via  interpretativa  od  analogica  l'applicabilita'
 dell'art.  156 c.c., anche all'assegno di mantenimento ha stabilito a
 carico del genitore in favore di  un  figlio  naturale  riconosciuto,
 perche'   la   norma  disciplina  specificamente  gli  effetti  della
 separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, appestando delle
 garanzie  all'adempimento  degli obblighi soltanto verso i componenti
 della famiglia legittima, e la celebrazione  di  un  matrimonio,  sia
 pure  nullo,  vale a giustificare la particolare eccezione prevista a
 vantaggio dei figli nati dal rapporto, anche nei casi in cui la legge
 nega loro la qualita' di figli legittimi;
   Ritenuto, tuttavia, che la  sussistenza  di  una  disparita'  nella
 tutela  degli  interessi patrimoniali dei figli minori legittimi e di
 quelli naturali riconosciuti non trova razionale giustificazione  nel
 caso,  come  in  specie,  nel  quale  il  figlio naturale sia nato in
 costanza  di  un  unione  di  fatto  dei  suoi  genitori,  in  quanto
 all'interno  della  famiglia di fatto sussistono obblighi giuridici e
 sociali che  sul  punto  non  possono  ritenersi  diversi  da  quelli
 nascenti  da  un  rapporto coniugale ed una pari tutela non contrasta
 con alcuna peculiare esigenza di salvaguardia della famiglia  fondata
 sul matrimonio;
   Ritenuto,  quindi,  che  e' rilevante al fine della decisione delle
 controversie  e  non  manifestamente  infondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  156,  sesto comma, c.c., per
 contrasto con l'art. 3, primo e  secondo  comma,  della  Costituzione
 nella parte in cui esclude che in caso di inadempienza dell'obbligato
 il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del genitore
 di   un  figlio  naturale  riconosciuto,  nato  in  costanza  di  una
 convivenza more uxorio;
   Sciolta la riserva formulata  nella  camera  di  consiglio  del  24
 gennaio 1996 e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                               P. Q. M.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per l'esame della questione di legittimita'  dell'art.
 156,  sesto comma, del c.c., in relazione all'art. 3, primo e secondo
 comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che in caso  di
 inadempienza dell'obbligato il giudice possa disporre il sequestro di
 parte  dei beni del genitore di un figlio naturale riconosciuto, nato
 in costanza di una convivenza more uxorio;
   Sospende il giudizio il corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli il 31 gennaio 1996.
                      Il presidente: de Giovanni
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