N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1996
N. 479 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciarfei Patrizia, in proprio e n.q. e Mari Antonio Filiazione naturale - Diritti e doveri del genitore - Obbligo di versare un assegno alimentare al figlio naturale riconosciuto - Inadempimento - Impossibilita' per il giudice di disporre il sequesto di parte dei beni del genitore - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i figli legittimi. (C.C., art. 156, sesto comma). (Cost., art. 3, primo e secondo comma).(GU n.22 del 29-5-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso di Ciarfei Patrizia iscritto al n. 335 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 1995, avente ad oggetto: reclamo avverso mancata concessione di sequestro ex art. 156, sesto comma, c.c., riservato per la decisione nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996; Sentite le parti nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 e visto il parere del p.g.; Rilevato che la Ciarfei con ricorso depositato il 23 giugno 1995 - in nome proprio e nell'interesse della figlia minore Mari Adriana, a lei affidata con decreto 7 aprile 1993 del tribunale per i minorenni di Napoli - ha chiesto il sequestro, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, c.c., dei beni di Mari Antonio, padre naturale della minore, inadempiente all'obbligo a lui importo con provvedimento 21/27 aprile 1993 del tribunale di Napoli di corrispondere dopo la cessazione della convivenza con la Ciarfei un assegno alimentare mensile di L. 450.000, oltre rivalutazione secondo i parametri Istat, per il sostentamento della figlia; Rilevato che il tribunale di Napoli con decreto del 20/21 luglio 1995 ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto l'art. 156 c.c. puo' trovare applicazione ai soli rapporti tra coniugi separati ed il rimedio per la soddisfazione del credito alimentare del figlio naturale e' costituito unicamente dal decreto previsto dall'art. 148, secondo comma, c.c.; Rilevato che con il reclamo la Ciarfei lamenta l'ingiustificata disparita' di trattamento che dall'interpretazione dell'art. 156, secondo comma, c.c. data nella decisione impugnata deriva nella tutela apprestata in favore dei componenti della famiglia legittima e dei componenti della famiglia naturale, benche' l'art. 261 c.c. comporti l'assunzione da parte del genitore che abbia riconosciuto un figlio naturale l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ed il richiamo contenuto nell'art. 129 c.c. all'art. 155 c.c., ritenuto esteso anche all'art. 156 c.c. (cfr.: Cass., sez. I, sent. 11 ottobre 1983 n. 5887), consenta di disporre il sequestro a garanzia del pagamento dell'assegno alimentare disposto in favore dei nati da un matrimonio putativo, che possono assumere lo stato anche soltanto di figli naturali; Ritenuto che, stante la diversita' di situazioni, non e' possibile estendere in via interpretativa od analogica l'applicabilita' dell'art. 156 c.c., anche all'assegno di mantenimento ha stabilito a carico del genitore in favore di un figlio naturale riconosciuto, perche' la norma disciplina specificamente gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, appestando delle garanzie all'adempimento degli obblighi soltanto verso i componenti della famiglia legittima, e la celebrazione di un matrimonio, sia pure nullo, vale a giustificare la particolare eccezione prevista a vantaggio dei figli nati dal rapporto, anche nei casi in cui la legge nega loro la qualita' di figli legittimi; Ritenuto, tuttavia, che la sussistenza di una disparita' nella tutela degli interessi patrimoniali dei figli minori legittimi e di quelli naturali riconosciuti non trova razionale giustificazione nel caso, come in specie, nel quale il figlio naturale sia nato in costanza di un unione di fatto dei suoi genitori, in quanto all'interno della famiglia di fatto sussistono obblighi giuridici e sociali che sul punto non possono ritenersi diversi da quelli nascenti da un rapporto coniugale ed una pari tutela non contrasta con alcuna peculiare esigenza di salvaguardia della famiglia fondata sul matrimonio; Ritenuto, quindi, che e' rilevante al fine della decisione delle controversie e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, c.c., per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui esclude che in caso di inadempienza dell'obbligato il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del genitore di un figlio naturale riconosciuto, nato in costanza di una convivenza more uxorio; Sciolta la riserva formulata nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' dell'art. 156, sesto comma, del c.c., in relazione all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che in caso di inadempienza dell'obbligato il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del genitore di un figlio naturale riconosciuto, nato in costanza di una convivenza more uxorio; Sospende il giudizio il corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli il 31 gennaio 1996. Il presidente: de Giovanni 96C0704