COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996 

  Rideterminazione del valore dell'indice di struttura per le piccole
e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1 operanti nei settori  del
commercio e del turismo.
(GU n.126 del 31-5-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  marzo  1995,  n. 85, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse;
  Visto in particolare l'art. 9, comma 3,  della  predetta  legge  n.
85/1995  che prevede la costituzione di un apposito Fondo di garanzia
per il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese;
  Visto il decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 341, recante misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse  ed   in
particolare  l'art.  2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione
dei criteri delle modalita' e delle procedure  di  funzionamento  del
Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea;
  Visto  l'art.  2,  comma  42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del  1
marzo 1995;
  Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  17  luglio  1995, recante criteri,
modalita' e procedure di  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia  in
favore delle piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1;
  Visto,  in particolare, il punto 29 di detta delibera che determina
in 0,75 il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto  tra
fonti  permanenti  (mezzi  propri  piu'  indebitamento  a medio-lungo
termine) e attivita' immobilizzate  materiali  e  immateriali  nette,
risultante dall'operazione di consolidamento;
  Considerato che tale valore e' stato elaborato con riferimento alle
piccole e medie imprese operanti nel settore industriale;
  Considerate  le  peculiarita'  che  caratterizzano  il  settore del
commercio e turistico-alberghiero;
  Vista la proposta del Ministero del tesoro di cui alla  nota  prot.
n. 775432 del 7 marzo 1996;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
dell'11 dicembre 1973 (causa "Lorenz");
  Acquisito sulla predetta proposta  il  concerto  dei  Ministri  dei
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il valore dell'indice di struttura di cui al punto 29 della propria
deliberazione del 10 maggio 1995, per le imprese operanti nel settore
del commercio e turistico-alberghiero e' rideterminato in 0,60.
  Alla presente delibera potra' essere data attuazione soltanto  dopo
l'assenso  della  Commissione  europea  o  comunque  entro il termine
previsto dalla giurisprudenza "Lorenz".
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 108