Rideterminazione del valore dell'indice di struttura per le piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1 operanti nei settori del commercio e del turismo.(GU n.126 del 31-5-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85/1995 che prevede la costituzione di un apposito Fondo di garanzia per il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri delle modalita' e delle procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea; Visto l'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 1 marzo 1995; Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 17 luglio 1995, recante criteri, modalita' e procedure di funzionamento del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1; Visto, in particolare, il punto 29 di detta delibera che determina in 0,75 il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri piu' indebitamento a medio-lungo termine) e attivita' immobilizzate materiali e immateriali nette, risultante dall'operazione di consolidamento; Considerato che tale valore e' stato elaborato con riferimento alle piccole e medie imprese operanti nel settore industriale; Considerate le peculiarita' che caratterizzano il settore del commercio e turistico-alberghiero; Vista la proposta del Ministero del tesoro di cui alla nota prot. n. 775432 del 7 marzo 1996; Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee dell'11 dicembre 1973 (causa "Lorenz"); Acquisito sulla predetta proposta il concerto dei Ministri dei bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il valore dell'indice di struttura di cui al punto 29 della propria deliberazione del 10 maggio 1995, per le imprese operanti nel settore del commercio e turistico-alberghiero e' rideterminato in 0,60. Alla presente delibera potra' essere data attuazione soltanto dopo l'assenso della Commissione europea o comunque entro il termine previsto dalla giurisprudenza "Lorenz". Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 108