Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vermentino di Gallura".(GU n.128 del 3-6-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente delle Repubblica 24 marzo 1975, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" e' riservata al vino bianco, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" puo' essere prodotto anche nella tipologia "Superiore" a condizione che risponda ai particolari requisiti stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura". Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu, Viddalba in provincia di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore ai mt 500 s.l.m. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi prima della invaiatura. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro. La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" non deve essere superiore alle 11 tonnellate. Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore a 9 tonellate. La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per entrambe le tipologie. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini. Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal topinomo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita Vermentino di Gallura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e del 12% per la tipologia "superiore". Nella vinificazione sono ammessi soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65%. Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita per tutto il prodotto. E' consentito, per i vini aventi diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura", essere immessi in commercio per il consumo con la denominazione "Vermentino di Sardegna" a denominazione d'origine controllata od alle indicazioni geografiche tipiche corrispondenti, qualora ne sussistono i requisiti, previa annotazione nei registri di carico e scarico e comunicazione del detentore all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera di commercio competenti per territorio. Art. 6. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" non puo' essere immesso al consumo prima del 15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 7. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli; odore: profumo sottile intenso, delicato; sapore: alcolico, morbido, retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; residuo zuccherino massimo: 4,5 g/1.; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 8. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 13% puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore". Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad un'analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento. Art. 9. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" destinato al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" deve essere immesso al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro non superiori a 5 litri, chiusi con tappo a sughero e muniti di contrassegno. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt 0,375, e' ammesso il tappo a vite.