MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei   vini   inerente   la   richiesta   di  riconoscimento  della
   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita   del   vino
   "Vermentino di Gallura".
(GU n.128 del 3-6-1996)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Vermentino di
Gallura" gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con
decreto del Presidente delle Repubblica 24 marzo  1975,  ha  espresso
parere   favorevole   al   suo  accoglimento  proponendone,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale il disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione
     di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di
Gallura"  e'  riservata  al  vino   bianco,   gia'   riconosciuto   a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica  24  marzo  1975,  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata   e   garantita
"Vermentino  di  Gallura"  puo' essere prodotto anche nella tipologia
"Superiore"  a  condizione  che  risponda  ai  particolari  requisiti
stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il   vino   a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" deve essere ottenuto da  uve  provenienti  da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  a
bacca  bianca  non  aromatici "raccomandati" e/o "autorizzati" per la
provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  devono
provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura".
   Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei  comuni
di  Aggius,  Aglientu,  Arzachena,  Badesi,  Berchidda,  Bortigiadas,
Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto,  Luras,
Monti,  Olbia,  Oschiri,  Palau,  S. Antonio di Gallura, S. Teresa di
Gallura, Telti,  Tempio  Pausania,  Trinita'  d'Agultu,  Viddalba  in
provincia  di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S.
Teodoro in provincia di Nuoro.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita
"Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della  zona
e,  comunque,  atte  a  conferire  alle  uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti  di
esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento
granitico e ubicati a quota non superiore ai mt 500 s.l.m.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura devono essere tali  da  non  modificare  le  caratteristiche
delle uve, dei mosti e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E'  ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi
prima della invaiatura.
   I nuovi impianti ed i reimpianti devono  prevedere  un  minimo  di
3.250 ceppi per ettaro.
   La   produzione   di   uva   per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino  a  denominazione  d'origine
controllata  e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  non deve essere
superiore alle 11 tonnellate.
   Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore a
9 tonellate.
   La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per  entrambe
le tipologie.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   La   regione   Sardegna,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un  limite  di  produzione  di  uva  per
ettaro  inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Comitato nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni d'origine dei vini.
   Nella  designazione del vino a denominazione d'origine controllata
e  garantita  "Vermentino  di  Gallura"  puo'  essere  utilizzata  la
menzione  "vigna"  a  condizione  che  sia seguita dal corrispondente
toponimo, che la relativa superficie  sia  distintamente  specificata
nell'Albo  dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal
topinomo,  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle uve, sia nei
registri che nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 5.
   Le uve destinate  alla  vinificazione  del  vino  a  denominazione
d'origine  controllata e garantita Vermentino di Gallura devono avere
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e  del  12%
per la tipologia "superiore".
   Nella  vinificazione  sono ammessi soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai  vini  le  proprie  peculiari  caratteristiche  e
l'arricchimento  alle  condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore al 65%. Qualora superi questo limite, ma
non il 75% l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione  d'origine
controllata  e  garantita.  Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione   d'origine   controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto.
   E' consentito,  per  i  vini  aventi  diritto  alla  denominazione
d'origine  controllata  e  garantita  "Vermentino di Gallura", essere
immessi in commercio per il consumo con la denominazione  "Vermentino
di   Sardegna"   a   denominazione   d'origine  controllata  od  alle
indicazioni geografiche tipiche corrispondenti, qualora ne sussistono
i requisiti, previa annotazione nei registri di carico  e  scarico  e
comunicazione  del detentore all'Ispettorato repressione frodi e alla
Camera di commercio competenti per territorio.
                               Art. 6.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve
essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata   e   garantita
"Vermentino  di Gallura" non puo' essere immesso al consumo prima del
15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.
                               Art. 7.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata   e   garantita
"Vermentino  di  Gallura" di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
    odore: profumo sottile intenso, delicato;
    sapore: alcolico, morbido, retrogusto leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    residuo zuccherino massimo: 4,5 g/1.;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei
vini a denominazione  di  origine  controllata  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  di  modificare  con  proprio  decreto, i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 8.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata   e   garantita
"Vermentino   di   Gallura"   ottenuto   da   uve  aventi  un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso
al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al
13% puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore".
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata   e   garantita
"Vermentino  di  Gallura"  deve  essere  sottoposto,  nella  fase  di
produzione, ad un'analisi chimico-fisica ed  organolettica  e  ad  un
ulteriore     esame     organolettico     nella    fase    precedente
l'imbottigliamento.
                               Art. 9.
   Alla denominazione di  origine  controllata  e  garantita  di  cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella prevista  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi
compresi  gli  aggettivi  "extra",  "fine", "scelto", "selezionato" e
simili.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   il   vino   a
denominazione   d'origine  controllata  e  garantita  "Vermentino  di
Gallura" destinato al  consumo  deve  sempre  figurare  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
   Il   vino   a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita
"Vermentino di Gallura" deve essere immesso al consumo in bottiglie o
altri recipienti di vetro non superiori a 5 litri, chiusi con tappo a
sughero e muniti di contrassegno.
   Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a  lt
0,375, e' ammesso il tappo a vite.