DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996 

  Delega  di  funzioni  del  Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari
regionali.
(GU n.129 del 4-6-1996)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  proprio  decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al
Ministro senza portafoglio prof. Franco Bassanini e' stato  conferito
l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni al Ministro
medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  A decorrere dal 18 maggio 1996, il Ministro senza  portafoglio  per
la  funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini,
e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo,
di  promozione  di  iniziative,  anche  normative,  di  vigilanza   e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  relative  a
tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
  1. Funzione pubblica:
    a)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle  pubbliche
amministrazioni;
    b) le iniziative di riordino  e  razionalizzazione  di  organi  e
procedure;
   c)   le   iniziative  dirette  ad  assicurare  l'efficienza  e  la
produttivita'  delle  pubbliche   amministrazioni,   la   trasparenza
dell'azione  amministrativa  ed  il  miglioramento  dei  rapporti tra
pubblica amministrazione e cittadini;
   d) le iniziative  e  le  misure  di  carattere  generale  volte  a
garantire  la  piena  ed  effettiva  applicazione ed attuazione delle
leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonche' quelle  inerenti  alle
sedi  di  lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche
amministrazioni;
    e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  del  decreto
legislativo  6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n.
146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' della legge 20 marzo 1975, n.
70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;
   f) la Scuola superiore della pubblica  amministrazione,  l'Agenzia
per  la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la
presidenza  della  Conferenza  dei  dirigenti  generali  preposti  ai
servizi del personale e di organizzazione;
   g)  le  attivita'  residuali  della  segreteria  dei ruoli unici e
l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.
  Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge  direttamente
al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.
  2) Affari regionali:
   a)  l'esame  delle  leggi  regionali  e delle province autonome di
Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'articolo  127  della
Costituzione  e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;
    b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
   c)  l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura   normativa   ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le  province autonome di
Trento e di Bolzano anche con riguardo alle norme di attuazione degli
statuti;
   d) i problemi delle minoranze  linguistiche  e  dei  territori  di
confine;
   e)  il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di  organi
regionali inadempienti nell'esercizio  di  funzioni  delegate  ed  in
attuazione  di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
   f) l'attivita' dei  commissariati  del  Governo  nelle  regioni  a
statuto  ordinario  e  nelle  province  autonome  di Trento e Bolzano
nonche' delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni
a  statuto  speciale,  sotto  i  profili  organizzativo,   logistico,
funzionale  e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti
e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle
amministrazioni  regionali,   previo   concerto   con   il   Ministro
dell'interno;  la  costituzione  e  la nomina del comitato tecnico di
coordinamento  delle  attivita'  delle  commissioni  stesse,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;
    g)  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    h) i rapporti con i comitati interministeriali e  con  gli  altri
organi   collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,  le
determinazioni  dei   quali   incidano   su   competenze   regionali,
verificandone  e  promuovendone  l'attuazione  coordinata da parte di
amministrazioni statali, enti pubblici e  societa'  a  partecipazione
pubblica;
    i)  la  definizione  di  questioni  concernenti l'attivita' delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
    l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni,  ove  sia previsto un
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Il Ministro e' inoltre delegato:
   a designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio  tecnico-amministrativi  e  consultivi,  operanti
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto   presso   altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a provvedere, nelle predette materie,  ad  intese  e  concerti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate
anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 maggio 1996
                                                 Il Presidente: PRODI