PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 1996 

  Integrazione  alle  ordinanze  n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424
del 24 febbraio 1996 concernenti disposizioni urgenti a  fronteggiare
l'emergenza  idrica nella regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza
n. 2443).
(GU n.130 del 5-6-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno e'  stato  delegato
ad  esercitare  tutte  le  funzioni attribuite al Presidente medesimo
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il proprio decreto in  data  24  maggio  1996  con  il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le
funzioni  di  cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione
del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
giugno  1995 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza idrica
nella regione Sardegna sino al 31 agosto 1996;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28  giugno  1995,  recante  disposizioni  urgenti  volte  a
fronteggiare  l'emergenza  idrica nella regione Sardegna con la quale
il Presidente della regione e' stato nominato commissario governativo
ed e' stata prevista la predisposizione di un programma di interventi
infrastrutturali  da  finanziare   prioritariamente   con   i   fondi
specificatamente   indicati   nella   stessa   ordinanza  e  messi  a
disposizione del commissario medesimo, nonche' con fondi regionali  e
di privati;
  Vista  l'ordinanza n. 2424 del 24 febbraio 1996 recante modifiche e
integrazioni alla precedente n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Considerato che il commissario governativo delegato ha  predisposto
il  programma  degli  interventi  predetti sul quale, per la parte da
finanziare con i citati fondi, e' gia' intervenuta  la  presa  d'atto
del  Dipartimento  della protezione civile e dei Ministeri dei lavori
pubblici  e   dell'ambiente   nonche'   l'esame   della   commissione
scientifica,  di  cui all'art. 7 della sopra citata ordinanza n. 2409
del 28 giugno  1995,  la  quale  ha  suggerito  di  reperire  risorse
finanziarie  pubbliche  per  garantire  con certezza la realizzazione
degli interventi previsti in programma a carico di fondi  privati  il
cui reperimento non e' stato ancora definito;
  Considerato,  altresi',  che  la  realizzazione degli interventi in
programma e' prevista mediante affidamento ad enti strumentali  della
regione;
  Ritenuto  che per il finanziamento delle opere programmate da parte
del commissario governativo sia necessario far ricorso, in  deroga  a
quanto  disposto  dall'art.  68  dal regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, modificato dall'art. 1 della legge 15  aprile  1965,  n.  344  e
dall'art.  6, comma 34, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a mutui
da  contrarre  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  per  gli   enti
strumentali  della  regione,  attuatori degli interventi con garanzia
della regione autonoma della Sardegna ovvero alla regione stessa;
  Sentita la Cassa depositi e prestiti;
  Vista  la  relazione predisposta dal Dipartimento per la protezione
civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. In deroga a quanto disposto dall'art. 68, del  regio  decreto  2
gennaio  1913,  n.  453, modificato dall'art. 1 della legge 15 aprile
1965, n. 344 e dall'art. 6, comma 34, della legge 22  dicembre  1984,
n.  887,  per  la  realizzazione  degli  interventi  programmati  dal
commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  su
richiesta   di   quest'ultimo,   la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
autorizzata ha concedere  mutui,  nel  limite  massimo  di  lire  300
miliardi,  alla  regione  autonoma  della  Sardegna  od  ai suoi enti
strumentali affidatari degli interventi  stessi  con  garanzia  della
regione medesima.
  2.  La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 maggio 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO