Integrazione alle ordinanze n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424 del 24 febbraio 1996 concernenti disposizioni urgenti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 2443).(GU n.130 del 5-6-1996)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno e' stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente medesimo dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nella regione Sardegna sino al 31 agosto 1996; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna con la quale il Presidente della regione e' stato nominato commissario governativo ed e' stata prevista la predisposizione di un programma di interventi infrastrutturali da finanziare prioritariamente con i fondi specificatamente indicati nella stessa ordinanza e messi a disposizione del commissario medesimo, nonche' con fondi regionali e di privati; Vista l'ordinanza n. 2424 del 24 febbraio 1996 recante modifiche e integrazioni alla precedente n. 2409 del 28 giugno 1995; Considerato che il commissario governativo delegato ha predisposto il programma degli interventi predetti sul quale, per la parte da finanziare con i citati fondi, e' gia' intervenuta la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente nonche' l'esame della commissione scientifica, di cui all'art. 7 della sopra citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, la quale ha suggerito di reperire risorse finanziarie pubbliche per garantire con certezza la realizzazione degli interventi previsti in programma a carico di fondi privati il cui reperimento non e' stato ancora definito; Considerato, altresi', che la realizzazione degli interventi in programma e' prevista mediante affidamento ad enti strumentali della regione; Ritenuto che per il finanziamento delle opere programmate da parte del commissario governativo sia necessario far ricorso, in deroga a quanto disposto dall'art. 68 dal regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344 e dall'art. 6, comma 34, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per gli enti strumentali della regione, attuatori degli interventi con garanzia della regione autonoma della Sardegna ovvero alla regione stessa; Sentita la Cassa depositi e prestiti; Vista la relazione predisposta dal Dipartimento per la protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 68, del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344 e dall'art. 6, comma 34, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione degli interventi programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, su richiesta di quest'ultimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ha concedere mutui, nel limite massimo di lire 300 miliardi, alla regione autonoma della Sardegna od ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi stessi con garanzia della regione medesima. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 1996 Il Ministro: NAPOLITANO