COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 maggio 1996 

  Sostituzione dell'art. 14 del regolamento per il funzionamento  del
sistema  telematico  delle  borse  valori  per  la  negoziazione  dei
contratti uniformi a termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a
valori  mobiliari  o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con
deliberazione n. 9726 del 15 gennaio 1996. (Deliberazione n. 9980).
(GU n.130 del 5-6-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre  1995  con  la  quale  sono
state  definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine
di opzione avente ad oggetto  l'indice  di  borsa  MIB30,  denominato
MIB030;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o  ad  indici  su  tali  valori  mobiliari,  approvato  con
delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996;
  Ritenuto  opportuno  apportare  alcune  modifiche  alla  disciplina
relativa alla iscrizione degli operatori market makers sul  contratto
MIB030;
                               Delibera:
  1.  L'art.  14 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 14 (Operatori market maker). - 1. E' tenuto presso la  Consob
un  "Elenco  degli  operatori market maker sul contratto MIB030", nel
quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma
1, lettera b), con esclusione di quelli autorizzati all'attivita'  di
negoziazione  esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio
netto di almeno 10 miliardi, e lettera c), autorizzati  all'attivita'
di  negoziazione  in  proprio  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi,
che  ne  facciano  richiesta,  tenuto  conto  dell'adeguatezza  della
struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare
la piena funzionalita' del mercato.
   2.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  di cui al comma 1, gli
operatori  autorizzati  presentano  domanda  alla   Consob   e,   per
conoscenza,  al  consiglio di borsa. La Consob procede all'iscrizione
degli operatori  autorizzati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta,  in
possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio
e  dal  1  luglio  di ciascun anno, anche tenuto conto dell'attivita'
svolta  in  conto  proprio  sul  contratto  MIB030  dagli   operatori
autorizzati  stessi  in  un  periodo di tempo fissato precedente alle
date di cui sopra. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si  applica
il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.
   3. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata:
    a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;
    b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15;
    c) allo svolgimento di scambi significativi anche in relazione al
grado ed alle modalita' di utilizzo del sistema di negoziazione.
   4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o piu' dei
requisiti   richiesti  per  l'iscrizione  dell'operatore  autorizzato
nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  la  Consob  fissa  per  la  loro
ricostituzione   un   termine  non  superiore  a  sei  mesi.  Decorso
inutilmente   il   termine   la   Consob   dispone  la  cancellazione
dell'operatore market maker dall'elenco.
   5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art.
15, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui  all'art.  13  della
legge  n.  1/1991,  puo' disporre la sospensione per un periodo da 15
giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'elenco di  cui  al
comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.
   6. Nel caso di cui al comma 5, nonche' nel caso in cui l'operatore
autorizzato  abbia  richiesto  la cancellazione dall'elenco, non puo'
essere richiesta la nuova  iscrizione  nell'elenco  medesimo  se  non
decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.
   7.  In  occasione  del 1 gennaio e del 1 luglio di ciascun anno la
Consob valuta l'opportunita' di  cancellare  dall'elenco  di  cui  al
comma  1,  gli  operatori  market maker che non abbiano rispettato la
condizione di permanenza di cui alla  lettera  c)  del  comma  3.  Le
disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano in occasione
del 1 luglio 1996.".
  Le disposizioni della presente delibera entreranno in vigore il  22
maggio 1996.
  La  presente  delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa
che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 20 maggio 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO