N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996
N. 492 Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra M.Edil S.r.l. e l'I.N.P.S. Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi fiscali per le imprese esercenti attivita' industriali operati dall'I.N.P.S. in base alla legge n. 88/1989 - Mancata previsione del mantenimento di tutti gli inquadramenti in atto bensi' solo di quelli derivanti da leggi speciali - Conseguente perdita di detti benefici per le imprese (nella fattispecie: impresa di pulizie di stabili, opifici, uffici) inquadrate nel diverso settore terziario - Ingiustificata disparita' di trattamento di imprese esercenti identica attivita' economica in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della liberta' di iniziativa economica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994 di inammissibilita' di questione sostanzialmente identica ma con monito al legislatore. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma, seconda parte). (Cost., artt. 1, 3 e 41).(GU n.23 del 5-6-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte a ruolo il 28 luglio e 27 settembre 1995 e segnate al n.r.g. 358 e 421/1995, riunite sub 358/1995, discussa all'udienza del 20 marzo 1996 promossa da M-Edil S.r.l. rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso di secondo grado, dall'avv. Giampiero Basile, via Cavour n. 106, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellante, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. L. Boni, viale Belfiore, 28, Firenze, presso cui elegge domicilio, appellato, avente ad oggetto: contributi previdenziali - classificazione dei datori di lavoro - impresa di pulizie classificata nel settore industria anteriormente al marzo 1989 - ultrattivita' della classificazione - mutamento della classificazione nel settore terziario - inammissibilita' - questione non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale. (c-cdl.doc). Con separati ricorsi depositati il 16 giugno e il 29 ottobre 1994 la S.r.l. La Sovrana, impresa di pulizie con sede in Firenze, inquadrata nel settore industria secondo il regime anteriore alla legge n. 88/1989, proponeva opposizione avanti al pretore del lavoro di Firenze contro i decreti ingiuntivi nn. 1312, 2250, 1439/1994, notificatile dall'INPS il 1 e 13 giugno e il 13 ottobre 1994, per il pagamento rispettivamente di L. 262.930.849, di L. 289.517.582 e di L. 131.795.592 per contributi omessi e somme aggiuntive relative ai periodi 1 giugno/31 agosto 1993; 1 settembre/31 ottobre 1993; 1 dicembre 1993/28 febbraio 1994. In particolare, la societa' opponente deduceva che l'ente previdenziale continuava a classificare la impresa di pulizie La Sovrana nel settore industriale, mentre a norma dell'art. 49 legge 9 marzo 1989, n. 88, le spettava l'inquadramento nel settore terziario con relativa aliquota contributiva del commercio. Cio' posto, la societa' ricorrente rilevava che per effetto dell'errata classificazione, essa aveva maturato un credito di L. 571.895.605, al netto delle compensazioni con i crediti INPS, al gennaio 1994, somma per la quale chiedeva la condanna al pagamento da parte dell'Istituto. Con sentenza 29 marzo/10 aprile 1995 n. 456 il pretore del lavoro di Firenze ha respinto l'opposizione, aderendo alla interpretazione dell'art. 49, terzo comma, seconda parte legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) fornita da Cass. sez. un. 18 maggio 1994 n. 4837, secondo cui l'ultrattivita' dei precedenti inquadramenti riguarda tutti quelli in atto al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88/1989. Il pretore, con sentenza in pari data n. 460, ha respinto altresi' l'opposizione proposta dalla S.r.l. La Sovrana avverso l'atto di precetto notificatole dall'INPS il 27 giugno 1994, per L. 85.905.178, sulla base del c.d. D.M. 10 compilato dal datore di lavoro per il mese novembre 1993, costituente titolo esecutivo a norma dell'art. 2, comma 1, d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389. Con separati atti di appello, qui riuniti per evidenti ragioni di connessione, la M-Edil S.r.l., succeduta alla S.r.l. La Sovrana, ha chiesto al tribunale Firenze di: 1) dichiarare nullo e privo di effetto il precetto di pagamento e i decreti ingiuntivi opposti; 2) dichiarare il diritto della M.Edil S.r.l. all'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel terziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 legge n. 88/1989, a far data dal marzo 1989; 3) dichiarare l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto alla restituzione in favore dell'appellante delle differenze tra le somme versate dal marzo 1989 a titolo di contributi con le maggiori aliquote dell'industria e quelle effettivamente dovute con le aliquote del commercio; 4) conseguentemente condannare l'I.N.P.S. alla restituzione in favore dell'appellante della differenza residuata a suo credito al febbraio '95, pari a L. 34.161.600. A fondamento dell'appello poneva un esame critico della citata pronuncia delle sezioni unite n. 4837/1994, volto a dimostrare che l'attenzione sia dei lavori parlamentari, sia della decisione della Corte di legittimita', e' stata focalizzata sulla preoccupazione di evitare che, per effetto del nuovo classamento previsto dal comma 1 dell'art. 49, le aziende ubicate nel Mezzogiorno potessero perdere, con il passaggio dal settore industria a quello commercio, il beneficio degli sgravi contributivi. Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'impresa di servizi ubicata fuori della zona di intervento degli sgravi contributivi, rimarrebbe fuori dalla previsione dell'art. 49, terzo comma, seconda parte, e non costituirebbe oggetto della pronuncia in esame. In subordine, l'appellante proponeva eccezione di legittimita' costituzionale del 3 comma della predetta norma perche' in contrasto con gli artt. 1 e 41 Cost., nella parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989 la loro permanenza nel piu' oneroso inquadramento nell'industria ai fini contributivi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra le stesse e quelle dello stesso genere costituite successivamente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989 e come tali da inquadrarsi nel meno oneroso settore "commercio". O s s e r v a Non sembra che la causa possa essere definita, in senso favorevole all'appellante, sulla base del motivo di appello desunto dall'esame critico della pronuncia delle Sezioni Unite, perche' il principio di diritto ivi affermato di ultrattivita' del precedente inquadramento, costituente con ogni evidenza diritto vivente per la sede nomofilattica in cui e' stato enunciato, si applica anche alle imprese di servizi (nella specie di pulizie) come l'appellante, le cui problematiche hanno costituito specifico e approfondito oggetto di analisi da parte della pronuncia in esame, sopratutto per i risvolti previdenziali dei suoi dirigenti, questione intorno alla quale ruota il problema della classificazione dei datori di lavoro. La mancanza di norme transitorie per il regime previdenziale dei dirigenti, per l'ipotesi di passaggio della classificazione da industria a commercio, ha costituito uno degli argomenti determinanti, nella motivazione della corte di legittimita', per l'affermazione della interpretazione universalistica della disposizione di ultrattivita'. L'appellante insiste inoltre sul grave effetto distorsivo della libera concorrenza e del mercato derivante da discipline generatrici di costi contributivi differenziati per imprese svolgenti la medesima attivita' nel medesimo territorio. Ma tale prima ed evidente conseguenza della norma di ultrattivita' in esame e' stata tenuta ben presente nelle argomentazioni e decisioni della corte di legittimita' e della Corte costituzionale, di cui appresso, la quale su tale rilievo ha fondato le proprie censure. Pertanto tale argomentazione, appartenendo gia' alla trama decisionale di Cass. n. 4837/1994, non puo' costituire motivo per la sottrazione della presente fattispecie dall'ambito decisionale di quella pronuncia. Viceversa l'appellante evita, opportunamente, di dare rilievo giuridico alla constatazione del conflitto di interessi tra imprese di servizi ubicate nel Nord del Paese, interessate ad acquisire la nuova classificazione del commercio, per i suoi minori costi contributivi, e imprese dei servizi del Sud, interessate a mantenere l'inquadramento industriale, per i maggiori benefici derivanti dagli sgravi contributivi. Infatti la disparita' territoriale di trattamento non rileva ai sensi dell'art. 3 Cost., proprio perche' le agevolazioni di vario genere per le imprese operanti nelle zone di intervento della gia' Cassa per il Mezzogiorno trovano la loro ragion d'essere nell'intento compensativo delle varie diseconomie interne ed esterne che le svantaggiano nei confronti delle piu' competitive imprese del Nord. Rimane il conflitto e la disparita' di trattamento tra imprese operanti nel medesimo territorio soggette a diverso regime contributivo a seconda della data dell'inquadramento. Sotto tale profilo questo tribunale ritiene di non potersi sottrarre al dovere di reinvestire la Corte costituzionale della questione di legittimita' formalmente proposta dall'appellante, e cio' sulla base delle stesse considerazioni svolte da Corte cost. 26 ottobre/7 novembre 1994 n. 378, che rendono la questione proposta non manifestamente infondata. La discrezionalita' del legislatore nel dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova legge non puo' avere valore assoluto, indipendentemente cioe' dalla previsione di alcuni limiti e condizioni che ne precisino la portata (Corte cost. cit.). Nell'esercizio di questa discrezionalita', il legislatore, per non ricadere nell'irrazionalita' e non ledere norme costituzionali, dovrebbe evitare, per un verso, che la differenziata disciplina si estenda a categorie cosi' vaste e senza limiti di tempo - con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento sine die una duplicita' di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni; per altro verso, il differente trattamento delle stesse imprese per meri motivi temporali non dovrebbe essere tale da determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati. Per evitare dunque gli eccessivi effetti distorsivi e le opposte conseguenze di illegittimita' costituzionale sopra indicate, continua la Corte, l'ultima disposizione del comma 3 dell'art. 49 avrebbe dovuto stabilire un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, e cioe' per il venir meno degli effetti ultrattivi conseguenti ai precedenti inquadramenti (tenendo conto soprattutto delle posizioni assicurative dei dipendenti) in modo da pervenire in tempi brevi ed in modo razionale alla graduale applicazione generalizzata della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attivita'. La determinazione di detto termine, pur essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore, non puo' sottrarsi al controllo di costituzionalita' della Corte la quale - verificata la permanente vigenza della disposizione e considerato esaurito il congruo tempo connaturato alla transitorieta' della disciplina - puo' ritenere superate le esigenze giustificatrici della disposizione, mediante una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali sopra richiamati (Corte costituzionale sent. n. 378/1994 cit.). La questione e' rilevante in causa, perche' la pretesa contributiva dell'INPS riguarda un periodo (giugno 1993-febbraio 1994) posteriore di oltre quattro anni l'entrata in vigore della norma posta sotto osservazione dalla Corte, per cui e' presumibile che l'inserimento graduale dell'appellante nel sistema di classificazione a regime, cui il legislatore e' obbligato, comporti riduzioni dei costi contributivi corrispondentemente graduali, si' da rendere non piu' fondata l'intera pretesa contributiva dell'INPS, basata sull'inquadramento industriale. Ne' il cennato quadro normativo appare mutato dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 3, comma 8, ha dettato disposizioni esclusivamente in punto di decorrenza degli effetti dei provvedimenti dell'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro. Come risulta dall'assenza di qualsiasi riferimento espresso o implicito all'art. 49, legge 9 marzo 1989, n. 88, dalle circolari applicative (circolare INPS 19 ottobre 1995 n. 263), e come rilevato dall'unanime dottrina, la nuova normativa ha recepito solo in parte il disegno di legge n. 1149 del senatore De Luca in tema di "interpretazione autentica, modifica ed integrazione dell'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione del datore di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali"; in particolare l'art. 3, comma 8, in esame, da una parte, consentendo l'inquadramento retroattivo dal momento della domanda (nella specie proposta), interferisce temporalmente con il periodo oggetto della causa; dall'altra, non modificando il criterio di ultrattivita' dei precedenti inquadramenti, di cui all'art. 49 cit., nonche' affrontato e risolto le problematiche evidenziate da Corte cost. 26 ottobre/7 novembre 1994 n. 378 sul rientro graduale in un sistema unitario di classificazione dei datori di lavoro. La questione e' pertanto tuttora rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e seguente della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, seconda parte, legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per contrasto con gli artt. 1, 3 e 41 della Cost., nella parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88/89 la loro permanenza nel piu' oneroso inquadramento nell'industria ai fini contributivi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra le stesse e quelle dello stesso genere, operanti nello stesso territorio, costituite successivamente alla entrata in vigore della legge n. 88/89 e come tali da inquadrarsi nel meno oneroso settore "Commercio"; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 20 marzo 1996 Il presidente: Stanzani Il giudice relatore: De Matteis 96C0717