N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 1996

                                N. 497
 Ordinanza  emessa  il 7 febbraio 1996 dal giudice di pace di Roma sul
 ricorso dalla Deutsche Bank S.p.a. contro Rosati Massimo ed altra
 Processo civile - Procedimento per  ingiunzione  -  Incompetenza  per
 territorio  -  Rilevabilita'  ex officio da parte del giudice adito -
 Mancata previsione - Compressione del diritto di difesa -  Violazione
 del  principio del giudice naturale precostituito per legge - Lesione
 dei principi di eguaglianza e di solidarieta'.
 (C.P.C., artt. 637, primo comma, 38, secondo comma, 18, 19, 20, 28  e
 30).
 (Cost.,  artt.  2,  3, secondo comma, 24, primo e secondo comma e 25,
 primo comma).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di   rimessione   alla   Corte
 costituzionale  designato  nel  procedimento  di ingiunzione promosso
 dalla  Deutsche  Bank  S.p.a.,  ricorrente,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.  Luciano  Palladino e presso di lui elett.te domiciliata in
 Roma a p.zza Cola di Rienzo n. 69, contro Rosati  Massimo  e  Silveri
 Nadia.
   Con  ricorso  depositato  il  14 ottobre   1995 e iscritto al ruolo
 generale col. n. 13442/1995, la Deutsche Bank  ha  chiesto  emettersi
 decreto  ingiuntivo  in relazione ad un credito vantato nei confronti
 di Rosati Massimo e Silveri Nadia per  residue  rate  scadute  di  un
 "prestito".
   Rilevato  (art.  17  delle  Condizioni  generali di pagamento) che,
 espressamente sottoscritto, veniva  indicato  foro  esclusivo  quello
 sotto  la cui giurisidizione e' competente la filiale della Banca che
 ha concesso il prestito, non potendo al limite nemmeno far ricorso al
 foro generale atteso che i debitori risiedono in Rieti, il giudice in
 base ai poteri  derivantigli  dall'art.  640,  primo  comma,  c.p.c.,
 invitava  la  ricorrente a fornire la prova non rinvenuta in atti del
 foro  pattizziamente  eletto  probabilmente  coincidente  con  quello
 facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
   Il   procuratore   della   ricorrente   ha  invece  risposto:  "Con
 riferimento  ai  chiarimenti  richiesti  dalla  S.V.  Ill.ma,  faccio
 rilevare    che   l'ordinaria   competenza   per   territorio,   come
 pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, non  e'
 configurabile   nella  fase  monitoria  perche'  non  potendo  essere
 rilevata di ufficio, occorrendo apposita  eccezione  di  parte.  Alla
 stregua di tale principio non sussiste nessun ostacolo alla pronuncia
 del richiesto provvedimento monitorio".
   Da  quanto  precede appare evidente la rilevanza della questione di
 legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza:   se
 essa  e'  fondata  (id est: se il giudice della fase monitoria potra'
 rilevare  d'ufficio  il  difetto  di  competenza  territoriale   c.d.
 semplice  nello  speciale  procedimento  in esame), questo giudice di
 pace, preso atto che il ricorrente - espressamente invitato -  non ha
 fornito la prova del collegamento territoriale  della  causa  con  il
 foro di Roma, dovra' rigettare la domanda ex art. 640, secondo comma,
 c.p.c.;  ove  invece  la  Corte  costituzionale  ritenga  tout  court
 l'infondatezza  della  questione  proposta,  questo  giudice   dovra'
 accogliere la domanda di ingiunzione ex art. 641 c.p.c.
   Rispetto   alla   giurisprudenza   segnalata  dal  procuratore  del
 ricorrente,  va  detto  che  le  sentenze  della  suprema  Corte   n.
 1786/1974,   2201/1982   e   6380/1991   sono   in  realta'  soltanto
 confermative del principio che nella fase  oppositiva  l'incompetenza
 per territorio, fuori dei casi di cui all'art. 28 c.p.c., deve essere
 eccepita  dall'opponente  secondo  i termini e le modalita' di cui al
 testo e all'interpretazione dell'allora vigente art. 38, terzo comma,
 c.p.c., mentre il punto centrale del caso in esame e' se  il  giudice
 del  monitorio  possa di ufficio levare siffatta incompetenza. A tale
 riguardo effettivamente  il  principio  di  diritto  enunciato  dalla
 sentenza  6  febbraio  1969,  n.  400  esplicita in negativo siffatta
 rilevabilita' (e tale posizione non risulta piu'  contraddetta  dalle
 successive sentenze della Cassazione sul tema).
   Per  il che questo giudice territorialmente incompetente per essere
 stato  volutamente  non  indicato  e  percio'  sconosciuto  il   foro
 esclusivo  e  palesamente  disatteso  il  foro generale del convenuto
 dovrebbe lo stesso emettere il chiesto provvedimento.
   Invero sembra che l'art. 38  c.p.c.  nel  testo  novellato  tuttora
 costantemente interpretato in conformita' della anzidetta consolidata
 e   univoca   giurisprudenza  di  legittimita'  sia  ora  da  leggere
 diversamente e inscindibilmente in tutta la sua  stesura  che  appare
 finalizzata alla prevalente corretta e logica speditezza del processo
 di  cognizione  introdotto con l'atto di citazione, sicche', prima di
 esso, nessuna rilevanza possano assumere  i  termini  discronici  ivi
 previsti,  spirati inutilmente i quali tutte le incompetenze sono ora
 sanate.
   Appare  inoltre  discutibile, fuori dei casi di inderogabilita', la
 rilevabilita' dell'incompetenza per territorio soltanto alla parte  e
 nella   citazione   in  opposizione,  laddove  stante  il  precedente
 procedimento svoltosi inaudita altera parte, tale termine-atto sembra
 ora previsto  soltanto  per  emendare  l'omissione  del  giudice  del
 monitorio   che   abbia   pronunciato  pur  essendo  territorialmente
 incompetente.
   Infatti nel procedimento di ingiunzione  la  mancata  eccezione  e'
 conseguenza  della  struttura  legale di esso e mentre nell'ordinario
 processo di cognizione  l'investitura  dell'organo  incompetente  per
 territorio   avviene   lui   assente,   nel   monitorio   il  giudice
 consapevolmente incompetente dovrebbe emettere il chiesto decreto che
 e' pur sempre un provvedimento di condanna, destinato  a  passare  in
 giudicato in caso di mancata proposizione di tempestiva opposizione.
   Il  tutto  con  la  conseguenza  prima che l'ingiunto, distolto dal
 giudice  naturale  precostituito  per  legge,  viene   funzionalmente
 costretto  a svolgere le sue difese pregiudiziali, preliminari e/o di
 merito innanzi allo stesso ufficio incompetente, ed ultima che i meno
 abbienti e le persone piu' semplici costretti  da  aggravi  di  costi
 personali ed  economici quali disagi per distanze ed anticipazione di
 spese  legali  spesso  superiori  alla  somma  ingiunta,  nel  timore
 dell'autorita' e di perdere i pochi beni e onorabilita',  et  cetera,
 possono    fare   acquiescenza   un   provvedimento   giurisdizionale
 illegittimo e ingiusto.
   Il frequente intenzionale  ricorso  al  giudice  incompetente  puo'
 risolversi  quindi  in  una illecita pressione, che invero non appare
 nel caso in esame, attuata col  mezzo  giurisidizionale  che,  attesa
 anche   la  dizione  letterale  di  esso  (intestazione  dell'ufficio
 giudiziario, ingiunzione di pagare entro il termine di ... in cui  si
 dovra'  svolgere  opposizione  altrimenti  si verra' esecutati, ecc.)
 viene usato per uno scopo sviato  che,  si  ritiene,  non  possa  mai
 ricevere avallo dal nostro civile ordinamento giuridico.
   Inoltre  alla  stregua  di  quanto  finora  praticato,  appaiono di
 difficile lettura gli artt. 28 e 29 c.p.c. ed il capoverso  dell'art.
 1341   c.c.,   che  pur  riconoscendo  le  ragioni  dell'autonomia  e
 dell'economia, tuttavia circondano  di  particolarissime  cautele  le
 deroghe  ai  fori  generali  delle persone, di cui agli artt. 18 e 19
 c.p.c. che in sintonia  sembrano  affermare  l'obbligatorieta'  della
 competenza  territoriale  derogata  e non, altrimenti si approderebbe
 all'incomprensibile situazione che  il  giudice  del  monitorio,  per
 pacifica  e  consolidata  giurisprudenza dovrebbe rilevare di ufficio
 l'inefficacia o  nullita'  del  pato  derogativo  non  specificamente
 approvato  per  iscritto  per  poi  concedere lo stesso il decreto in
 assenza del foro generale della persona.
   E' altresi' da rilevare la tendenza legislativa  a  prediligere  il
 foro    generale    della    parte   contrattualmente   piu'   debole
 (decreto-legislativo  15  gennaio  1992,  n.   50),   anche   se   la
 terminologia  ivi  usata  si ispira all'equivalenza derogabilita'-non
 obbligatorieta'. Infine la lettera degli artt. 18, 19, 20  e  vigente
 28  c.p.c.  sembra  fare  optare per l'iniziale obbligatorieta' della
 competenza  territoriale,  derogabile  e  non,  con  le   conseguenti
 specifiche  articolazioni  previste  di  volta  in  volta (termini di
 decadenza, rilevabilita' di parte e/o di ufficio, ecc.).
   In  definitiva si ritiene che la disciplina legale del procedimento
 speciale-sommario di ingiunzione abbia una struttura legale  autonoma
 e  ben  definita  e  che  subentri  l'art.  38  c.p.c. soltanto nella
 eventuale fase oppositiva, sicche' l'art. 637 c.p.c., atteso anche il
 suo   tenore   letterale   e   di   rinvio,   consenta   al   giudice
 dell'opposizione  di  rilevare ex officio la propria incompetenza per
 territorio anche fuori dei casi indicati dall'art. 28 c.p.c.
   Non si ignora che e' gia' presente nella giurisprudenza  di  merito
 (v.pretura  Padova sentenza del 9 ottobre 1982, in Foro Padano, 1984,
 171) la tesi  secondo  cui  dal  primo  comma  dell'art.  637  c.p.c.
 potrebbe   ricavarsi   -   limitatamente   alla  fase  monitoria  del
 procedimento speciale in esame - la  funzionalizzazione  di  tutti  i
 criteri  di  determinazione della competenza ordinariamente previsti,
 incluso - quindi - quello relativo al territorio anche  al  di  fuori
 dei casi di cui all'art.  28 c.p.c.
   Trattasi,   tuttavia,   di   tesi  isolatissima,  che  (per  quanto
 pienamente condivisibile ad avviso di questo giudice remittente)  non
 altera  il  dato  positivo  secondo  cui  il  c.d.  "diritto vivente"
 costituito  dall'orientamento  della  Corte  di  cassazione,  tuttora
 seguito  anche  dalla quasi totalita' della giurisprudenza di merito)
 e' invece nel senso che  il  giudice  del  monitorio  debba  comunque
 emettere  l'ingiunzione  pur  ove ravvisi la propria incompetenza per
 territorio semplice.
   Ed e' di tale diritto vivente che questo giudice di pace ritiene di
 dover prendere atto sinche' la Corte costituzionale  non  accolga  la
 prospettata   questione  di  legittimita'  costituzionale,  ovvero  -
 secondo  altra  ipotesi  parimenti  satisfattiva  delle  esigenze  di
 giustizia  sostanziale  e  formale  di  cui  si fa carico la presente
 ordinanza - non avalli con propria sentenza  c.d.  interpretativa  di
 rigetto la tesi qui prospettata e di cui - come gia' detto - rinviene
 isolatissima
  applicazione giurisprudenza di merito.
   Il  minore  giudice di pace e' comunque ben conscio dei suoi limiti
 interpretativi rispetto alla ermeneutica praticata e  pertanto  -  in
 difetto  di  una pronuncia nei sensi di cui sopra - dovrebbe emettere
 la chiesta ingiunzione.
   Nel senso della fondatezza della proposta questione,  si  evidenzia
 ulteriormente  che  i  principi costituzionali relativi al diritto di
 difesa (art. 24, primo e secondo comma) e al giudice  naturale  (art.
 25,  primo  comma)  si  colorano  di  piu'  profondo  significato  in
 relazione ai principi-cardine di  eguaglianza  sostanziale  (art.  3,
 terzo comma) e di solidarieta' (art. 2).
   Cio'  comporta - ad avviso di questo giudice - che la costrizione a
 svolgere le proprie difese davanti ad un ufficio giudiziario distante
 anche centinaia  di  chilometri  dalla  sede  naturale  del  rapporto
 giuridico   dedotto   in  ricorso,  appare  tanto  piu'  radicalmente
 incostituzionale (ai sensi, come detto, degli artt. 24  e  25  Cost.)
 quanto  piu' modesto sia il valore della causa; cio' infatti - almeno
 in molti casi - e' indice, oltre che di una  sproporzione  tra  costi
 effettivi della difesa "fuori sede" e valore della lite, anche di una
 probabile condizione economica modesta del debitore ingiunto.
   Costringere  quest'ultimo  ad  anticipare  le  gravose spese di una
 difesa fuori circondario (o, peggio, extra districtum)  per  eccepire
 una  incompetenza  gia'  risultante  per  tabulas  significa non gia'
 rimuovere, bensi' aggravare  "gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
 sociale"  di  cui all'art. 3, secondo comma, Cost., senza peraltro un
 corrispondente  beneficio  per  altri  interessi   costituzionalmente
 rilevanti  (e  tale  certamente  non  e',  anche ai sensi dell'art. 2
 Cost., l'interesse del creditore ad ottenere il giudicato per mancata
 opposizione per effetto della incapacita' economica del  debitore  di
 andarsi   a   difendere   davanti   a   un   giudice  "innaturale"  e
 "postcostituito" - dopo la verificazione del dedotto inadempimento  -
 "per mera volonta' del creditore").
   Si  consideri  anche  che la questione proposta non comporta alcuna
 conseguenza in ordine alla costituzionalita' del  vigente  regime  di
 sottrazione   alla   rilevabilita'   di  ufficio  della  incompetenza
 territoriale semplice nelle cause introdotte con il rito ordinario.
   Infine, nel procedimento speciale in esame ex artt. 633 ss. c.p.c.,
 la mancanza di tempestiva opposizione   provoca  effetti  assai  piu'
 gravi dell'eventuale declaratoria di contumacia nella lite ordinaria:
 mentre in quest'ultimo caso la parte evocata in giudizio puo' in ogni
 momento costituirsi e (anche dopo che sia precluso il rilievo
  dell'incompetenza   territoriale  svolgere  le  proprie  difese  nel
 merito, nonche' proporre impugnazione contro  la  sentenza  di  primo
 grado  che  la  abbia condannata in contumacia, al contrario la parte
 ingiunta decorsi 40 giorni  dalla  notifica  del  decreto  ingiuntivo
 subisce  il  giudicato  sulla  pretesa  provvisoriamente  accolta del
 decreto, con tutti gli effetti di cui agli  artt.  2909  c.c.  e  324
 c.p.c.; le stesse gravissime conseguenze derivano - sempre e solo nel
 procedimento  in  esame  -  dalla  mancata tempestiva costituzione in
 giudizio  dell'oppponente  che   pure   sia   riuscito   a   proporre
 l'opposizione  "fuori  sede" (art.  647 c.p.c.) o dall'estinzione per
 qualsiasi causa del giudizio di opposizione (art. 653 c.p.c.).
   Alla  stregua  di  quanto  sopra,   la   prospettata   ipotesi   di
 incostituzionalita'  del  principio  della irrilevabilita' di ufficio
 dell'incompetenza per territorio semplice anche nella fase  monitoria
 del  procedimento  per  decreto  ingiuntivo (principio che si ritiene
 espresso dalle norme di  legge  ordinaria  indicate  in  dispositivo)
 appare a questo giudice di pace non manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale della norma  risultante  dal
 combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma,
 del  c.p.c.  (anche  in  relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30 del
 c.p.c.) nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione fornita
 dal  c.d.  diritto  vivente,  non  consente  al  giudice  della  fase
 monitoria   del  procedimento  speciale  per  decreto  ingiuntivo  di
 rilevare di ufficio l'incompetenza territoriale anche al di fuori dei
 casi previsti dall'art.  28 c.p.c., apparendo la norma  in  questione
 in  contrasto  con  gli  artt.   24, secondo e primo comma, 25, primo
 comma, 3, secondo comma, e  2  della  Costituzione  della  Repubblica
 italiana, nei sensi di cui in motivazione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale a cura della cancelleria;
   Sospende il procedimento in corso n.r.g. 13442/95;
   Dispone altresi' che la cancelleria notifichi la presente ordinanza
 alla  parte  ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 la comunichi ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
     Roma, addi' 7 febbraio 1996
                      Il giudice di pace: Canale
 96C0722