N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996
N. 499 Ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Belluno nel procedimento penale a carico di Calvi Pietro Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita applicabilita' ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per piu' gravi ipotesi di reato. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 5-6-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Calvi Pietro, nato il 19 settembre 1935 a Torino, residente a Farra d'Alpago in viale al Lago n. 14. In data 22 gennaio 1994 il p.m. presso questa pretura circondariale chiedeva a questo giudice l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Calvi Pietro in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere il medesimo eseguito lavori edilizi in Farra d'Alpago, senza concessione edilizia. Per tale reato il p.m. chiedeva la condanna a L. 1.750.000 di ammenda e giorni 5 d'arresto, sostituiti, ex art. 53 e segg., legge n. 689/1981, con L. 125.000 di ammenda (si tenga presente che i fatti sono avvenuti nel 1993). Premesso che il manufatto risulta da tempo demolito, con la conseguenza che il Calvi, per consolidata giurisprudenza, non potra' fruire del condono e che pertanto il presente procedimento non puo' essere sospeso, il g.i.p. non puo' accogliere la richiesta del p.m., in quanto la pena detentiva non puo' essere sostituita con la pecuniaria, stante l'espresso divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 60, legge n. 689/1981, in ordine ai reati edilizi. Questo giudice ritiene peraltro che, in ordine alla norma ora citata, debba porsi questione di legittimita' costituzionale, in quanto non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni che seguono. La lettera della norma in questione puo' far ritenere che la non applicabilita' delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20, lett. b) e c), legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies, legge n. 431/1985. Tanto puo' ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di "urbanistica", come concetto riferito all'assetto del territorio urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art. 1. E' ben vero che l'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come materia comprensiva anche della protezione dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente l'ambito amministrativo e finalizzata, in tale ambito, all'individuazione delle funzioni delegate alle regioni. Naturalmente la collocazione del reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies, della legge n. 431/1985 non puo' dipendere dalla circostanza che le pene previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate dall'art. 20, della legge n. 47/1985: questo, infatti, e' solo un richiamo, valido unicamente quoad poenam, secondo un orientamento giurisprudenziale piu' che consolidato. Se dunque la legge "Galasso" non rientra nell'ambito dell'urbanistica (che esula dall'edilizia e' cosa ovvia, poiche' l'assetto del paesaggio puo' essere modificato anche mediante interventi non di natura edilizia) e se percio' al reato p. e p. dagli art. 1 e 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60, della legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art. 20, lett. b) e c), della legge n. 47/1985 implichi una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. La questione, ad avviso di questo giudice, appare non manifestamente infondata. Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica.... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale, mentre non si rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito, eguale principio con riferimento alle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto. Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) che la violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo della sostituzione) di quelle comminate con le violazioni edilizie e urbanistiche. Considerata, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione e pacifica essendo, alla luce di quanto spiegato all'inizio, la sua rilevanza nel procedimento in corso, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale e il procedimento medesimo va sospeso.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Belluno, addi' 18 marzo 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Giancotti 96C0724