N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996

                                N. 499
 Ordinanza  emessa  il  18  marzo  1996  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso la pretura di Belluno nel  procedimento  penale  a
 carico di Calvi Pietro
 Reato  in  genere  -  Sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive -
 Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e urbanistica  in
 caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita
 applicabilita' ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e
 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparita' rispetto
 al  trattamento  sanzionatorio  previsto  per  piu'  gravi ipotesi di
 reato.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di
 Calvi Pietro, nato il 19 settembre 1935 a Torino, residente  a  Farra
 d'Alpago in viale al Lago n. 14.
   In data 22 gennaio 1994 il p.m. presso questa pretura circondariale
 chiedeva  a  questo giudice l'emissione di decreto penale di condanna
 nei confronti di Calvi Pietro in ordine al reato di cui all'art.  20,
 lett. b), legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  per  avere  il  medesimo
 eseguito   lavori   edilizi  in  Farra  d'Alpago,  senza  concessione
 edilizia.  Per tale reato il p.m. chiedeva la condanna a L. 1.750.000
 di ammenda e giorni 5 d'arresto, sostituiti,  ex  art.  53  e  segg.,
 legge n. 689/1981, con L. 125.000 di ammenda (si tenga presente che i
 fatti sono avvenuti nel 1993).
   Premesso  che  il  manufatto  risulta  da  tempo  demolito,  con la
 conseguenza che il Calvi, per consolidata giurisprudenza, non  potra'
 fruire  del  condono e che pertanto il presente procedimento non puo'
 essere sospeso, il g.i.p. non puo' accogliere la richiesta del  p.m.,
 in  quanto  la  pena  detentiva  non  puo'  essere  sostituita con la
 pecuniaria, stante l'espresso  divieto  contenuto  nell'ultimo  comma
 dell'art. 60, legge n. 689/1981, in ordine ai reati edilizi.
   Questo  giudice  ritiene  peraltro  che,  in  ordine alla norma ora
 citata, debba porsi  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 quanto  non  manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni
 che seguono.
   La lettera della norma in questione puo' far ritenere  che  la  non
 applicabilita'  delle  pene  sostitutive riguardi solo i reati di cui
 all'art. 20, lett. b) e c), legge n. 47/1985, non invece il reato  di
 cui agli artt. 1 e 1-sexies, legge n. 431/1985.
   Tanto  puo'  ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di
 "urbanistica", come  concetto  riferito  all'assetto  del  territorio
 urbano  e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso
 per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
   Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge  dalla  legge
 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art.
 1.  E'  ben  vero  che  l'art.  80  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
 (attuazione della delega di cui all'art. 1,  della  legge  22  luglio
 1975, n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come
 materia  comprensiva  anche  della  protezione  dell'ambiente;  ma si
 tratta   di   una   definizione   riguardante   unicamente   l'ambito
 amministrativo  e  finalizzata,  in  tale  ambito, all'individuazione
 delle funzioni delegate alle regioni.
   Naturalmente la collocazione del  reato  di  cui  agli  artt.  1  e
 1-sexies,   della   legge   n.  431/1985  non  puo'  dipendere  dalla
 circostanza che le pene previste per tale  contravvenzione  siano  le
 stesse  comminate  dall'art.  20,  della  legge  n.  47/1985: questo,
 infatti, e' solo un richiamo, valido unicamente quoad poenam, secondo
 un orientamento giurisprudenziale piu' che consolidato.
   Se   dunque   la   legge   "Galasso"   non   rientra    nell'ambito
 dell'urbanistica  (che  esula  dall'edilizia  e'  cosa ovvia, poiche'
 l'assetto  del  paesaggio  puo'  essere  modificato  anche   mediante
 interventi  non  di  natura  edilizia)  e se percio' al reato p. e p.
 dagli art. 1 e 1-sexies possono applicarsi le  pene  sostitutive,  si
 pone  il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60,
 della legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art. 20,  lett.  b)  e
 c),  della  legge  n.  47/1985  implichi una violazione del principio
 costituzionale di uguaglianza.
   La   questione,   ad   avviso   di   questo   giudice,  appare  non
 manifestamente infondata.
   Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica....  tutela  il
 paesaggio  e  il  patrimonio  storico e artistico della nazione".  La
 tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale,  mentre  non
 si  rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito,
 eguale  principio  con  riferimento  alle  materie  dell'edilizia   e
 dell'urbanistica in senso stretto.
   Dato  quindi  il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al
 principio  di  uguaglianza  (art.  3  della  Costituzione)   che   la
 violazione  delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita
 con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo
 della sostituzione) di quelle comminate con le violazioni edilizie  e
 urbanistiche.
   Considerata,  in  conclusione,  la non manifesta infondatezza della
 questione  e  pacifica  essendo,  alla  luce   di   quanto   spiegato
 all'inizio,  la  sua  rilevanza  nel  procedimento in corso, gli atti
 vanno rimessi alla Corte costituzionale e il procedimento medesimo va
 sospeso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, laddove  esclude
 l'applicazione  delle  pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi
 in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti  reati  la  pena
 detentiva  non  e'  alternativa  a  quella pecuniaria, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il procedimento in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Belluno, addi' 18 marzo 1996
           Il giudice per le indagini preliminari: Giancotti
 96C0724