N. 502 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 1996

                                N. 502
 Ordinanza  emessa  il  15  marzo 1996 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Macerata sul  ricorso  proposto  da  Tamburrini  Maria
 contro l'Ufficio registro di Macerata
 Riscossione delle imposte dirette - Imposte riscosse mediante ruoli -
 Mancato  pagamento  di  tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo,
 quando il relativo ammontare sia superiore alle lire  cinquecentomila
 -  Previsione  di  pena  pecuniaria  -  Lamentata  applicabilita'  di
 ulteriore sanzione a quella gia' irrogata ed  iscritta  a  ruolo  per
 mancato  pagamento  dell'imposta originaria - Violazione dei principi
 di eguaglianza, di proporzionalita' della sanzione e della  capacita'
 contribuitiva.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 27 e 53).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1447/94 presentato
 il 10 novembre 1994 (avverso: avv. di liquid. num. 5896, registro) da
 Tamburrini Maria, residente a Mogliano  in  S.  Pietro,  175,  contro
 l'Ufficio del  registro di Macerata.
   La  Commissione,  sospeso  di  giudicare,  ritiene la non manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 97, comma primo, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, cosi'  come
 modificato  mediante  l'art.  8  del  d.-l. 30 settembre 1989, n. 332
 convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384,  sotto  i  profili  che
 seguono.
   1.  -  Violazione  del principio di proporzionalita' della sanzione
 alla offesa recata al bene protetto (art. 27 Cost.).  Violazione  del
 principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
   La  sanzione  prevista  dal citato art. 97, comma primo, del d.P.R.
 n. 602/73, che consegue al mancato pagamento di  tutte  o  dell'unica
 rata  di  un ruolo, appare illegittima in quanto essa si va a sommare
 alla sanzione gia' irrogata ed iscritta a ruolo  in  conseguenza  del
 mancato  pagamento  dell'imposta originaria. Il contribuente si trova
 cosi'  "sanzionato"  una  seconda  volta  in  virtu'   della   stessa
 circostanza (mancato pagamento di una imposta).
   Ma   mentre   la  sanzione  prevista  dalla  legge  di  imposta  e'
 conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale, ed e'
 quindi il corollario di un  comportamento  evasivo,  diversamente  la
 sanzione  di  cui  all'art.  97  citato    e'  conseguente  alla mera
 effettuazione di uno degli atti propri della procedura di riscossione
 coattiva:  deriva  quindi non da una "nuova" evasione di imposta,  ma
 sempre  dalla  stessa  evasione,  che viene sanzionata per la seconda
 volta.
   Ritiene questa commissione che sanzionare piu'  volte  la  medesima
 violazione  sia  contrario  al  principio  di  proporzionalita' della
 sanzione, anche perche' lo stesso  criterio  della  sanzione  plurima
 potrebbe  astrattamente portare ad adottare ancora ulteriori sanzioni
 per il mancato pagamento in sede di avviso di mora, e poi in sede  di
 pignoramento,  e  cosi'  via,  con cio' aggravandosi ulteriormente ed
 ingiustificatamente la posizione del contribuente-debitore  verso  il
 quale  l'azione  del fisco finirebbe per diventare una vera e propria
 persecuzione, e non una riscossione.
   Il criterio della sanzione collegata al reiterato mancato pagamento
 in  sede  di riscossione coattiva appare inoltre del tutto estraneo a
 qualsiasi principio vigente nel sistema processuale civile  italiano,
 laddove  il  debitore  non  e'  chiamato  a sopportare in pendenza di
 esecuzione oneri diversi dagli interessi e dalle spese di  procedura:
 sotto  questo  profilo  e'  ravvisabile una disparita' di trattamento
 allorche'   soggetto   passivo   dell'esecuzione   forzata   sia   il
 contribuente  per  motivi  fiscali anziche' qualsiasi altro soggetto.
 Stessa ingiustificata disparita' si rileva tra coloro  che  subiscono
 la  riscossione  fiscale ai sensi del d.P.R. n. 602/73 e coloro a cui
 carico la riscossione segue altre procedure,  prive  di  sanzioni  in
 itinere.
   Va  altresi'  rilevato  che la sanzione ex art. 97, comma primo, in
 oggetto,  essendo  connessa  al  mancato  pagamento  della   cartella
 esattoriale, rischia di produrre un assurdo ed ingiustificato circolo
 vizioso:    infatti  la sanzione viene irrogata con apposito avviso e
 messa in riscossione  con  ulteriore  cartella  esattoriale,  il  cui
 mancato  pagamento  produrrebbe  un  nuovo  avviso  di irrogazione di
 sanzione, con conseguente  nuova  cartella  esattoriale  per  la  sua
 riscossione, il cui mancato pagamento... e cosi' via all'infinito.
   La  contrarieta'  di  un  simile sistema ai principi costituzionali
 sopra indicati appare evidente.
   2. - Violazione del criterio di proporzionalita'  della  pena  alla
 offesa  recata  al  bene  protetto,  ricavabile  dall'art.  27 Cost.;
 violazione del criterio di uguaglianza, ricavabile dall'art. 3 Cost.
   L'art. 97, comma primo, del  d.P.R.  n.  602/73,  che  prevede  una
 sanzione  per  "il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un
 medesimo ruolo quando il relativo ammontare e'  superiore  alle  lire
 500.000",  indica  un importo pressoche' fisso della pena pecuniaria:
 da L. 300.000 a L. 1.800.000.
   Cio' comporta che il mancato pagamento di una somma minima (ad es.:
 L. 510.000) viene sanzionato allo stesso modo  (o  comunque  con  una
 differenza inapprezzabile) rispetto al mancato pagamento di una somma
 ingente  (ad  es.:  L.  300.000.000),  con  violazione  dei  principi
 costituzionali di cui sopra.
   Va inoltre rilevato che il mancato pagamento di un ruolo di  appena
 L. 501.000 comporta il rischio di una sanzione per lire 1.800.000, in
 violazione   dei   criteri   di   proporzionalita'   della   pena   e
 progressivita' fiscale.
   La Commissione ritiene inoltre rilevante la questione ai fini della
 controversia di specie, poiche'  l'accoglimento  della  questione  di
 costituzionalita'  comporterebbe  di  per  se'  l'accoglimento  della
 domanda del  contribuente  diretta  all'annullamento  dell'avviso  di
 irrogazione della sanzione ex art. 97, comma primo, in oggetto.
                               P. Q. M.
   Dichiara  d'ufficio non manifestamente infondata, nei limiti di cui
 alla  motivazione,  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  97,  comma  primo,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602
 (nella attuale stesura) in relazione agli artt.  3,  27  e  53  della
 Costituzione;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Macerata, addi' 15 marzo 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 96C0727