N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996

                                N. 510
 Ordinanza   emessa  il  18  marzo  1996  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Berchi S.r.l. e Spagni Nelson
 Procedimento civile - Chiamata di un terzo in  causa  -  Chiamata  di
 terzo  da  parte  del  convenuto  -  Mancata previsione di preventiva
 delibazione del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti, a
 differenza di quanto stabilito per la chiamata di terzo per interesse
 dell'attore o dei terzi  gia'  chiamati  -  Lamentata  disparita'  di
 trattamento - Lesione del diritto di difesa dell'attore.
 (C.P.C., art. 269 cpv.).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sciogliendo  la  riserva
 formulata nel procedimento n. 4045/95 registro generale  atti  civili
 promosso  dalla  Berchi  S.r.l. con l'avv. M. Cacciani, contro Spagni
 Nelson, con l'avv. P. Rossi.
                            Fatto e diritto
   Con atto di citazione notificato  il  22  novembre  1995  la  ditta
 Berchi  S.r.l.  conveniva  in  giudizio  Spagni  Nelson  per sentirlo
 condannare al  pagamento,  in  proprio  favore,  della  somma  di  L.
 15.000.000 a titolo di penale per inadempimento contrattuale.
   Si  costituiva  ritualmente  il convenuto, il quale, dichiarando di
 voler chiamare  in  causa  la  societa'  Parmatec,  chiedeva  in  via
 preliminare, ex art. 269 cpv. c.p.c., lo spostamento della data della
 prima udienza di comparizione onde provvedere alla chiamata del terzo
 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..
   Il  pretore  solleva  d'ufficio  l'eccezione di incostituzionalita'
 della norma sopra citata (art. 269 c.p.c.) che  esclude  ogni  potere
 giudiziale  di  delibazione  sulla sussistenza dei presupposti per la
 chiamata  in  causa  dal  terzo  quando  questa  sia  effettuata  dal
 convenuto   e  mantiene  invece  in  vita  il  sindacato  dell'organo
 giudicante quando la chiamata sia richiesta dall'attore.
   Invero, come gia' piu' estesamente motivato in precedente ordinanza
 pronunciata da questo stesso giudice il 19 febbraio 1996 nella  causa
 civile  n.  1745/95  fra  le parti A Due S.r.l. e Progeco Engineering
 S.r.l. nella quale identica eccezione venne sollevata dal procuratore
 di parte attrice e ritenuta dal pretore non manifestamente  infondata
 (i   relativi  atti  verranno  trasmessi  a  codesta  Corte  a  breve
 scadenza).  La normativa in oggetto, dando luogo ad una disparita' di
 trattamento fra le parti del tutto ingiustificata, pare in  contrasto
 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Va  pertanto  ordinata  la  immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio.
   L'ordinanza, a cura della Cancelleria, sara' notificata alle  parti
 in   causa  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Senato  della
 Repubblica a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Solleva  di  ufficio,  poiche'  rilevante nel presente giudizio, la
 questione di legittima costituzionale dell'art. 269 cpv., del  c.p.c.
 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica.
     Cosi' deciso in Parma il 18 marzo 1996
                           Il pretore: Rota
 96C0735