N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996
N. 510 Ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Berchi S.r.l. e Spagni Nelson Procedimento civile - Chiamata di un terzo in causa - Chiamata di terzo da parte del convenuto - Mancata previsione di preventiva delibazione del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti, a differenza di quanto stabilito per la chiamata di terzo per interesse dell'attore o dei terzi gia' chiamati - Lamentata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa dell'attore. (C.P.C., art. 269 cpv.). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.23 del 5-6-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 4045/95 registro generale atti civili promosso dalla Berchi S.r.l. con l'avv. M. Cacciani, contro Spagni Nelson, con l'avv. P. Rossi. Fatto e diritto Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1995 la ditta Berchi S.r.l. conveniva in giudizio Spagni Nelson per sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di L. 15.000.000 a titolo di penale per inadempimento contrattuale. Si costituiva ritualmente il convenuto, il quale, dichiarando di voler chiamare in causa la societa' Parmatec, chiedeva in via preliminare, ex art. 269 cpv. c.p.c., lo spostamento della data della prima udienza di comparizione onde provvedere alla chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. Il pretore solleva d'ufficio l'eccezione di incostituzionalita' della norma sopra citata (art. 269 c.p.c.) che esclude ogni potere giudiziale di delibazione sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa dal terzo quando questa sia effettuata dal convenuto e mantiene invece in vita il sindacato dell'organo giudicante quando la chiamata sia richiesta dall'attore. Invero, come gia' piu' estesamente motivato in precedente ordinanza pronunciata da questo stesso giudice il 19 febbraio 1996 nella causa civile n. 1745/95 fra le parti A Due S.r.l. e Progeco Engineering S.r.l. nella quale identica eccezione venne sollevata dal procuratore di parte attrice e ritenuta dal pretore non manifestamente infondata (i relativi atti verranno trasmessi a codesta Corte a breve scadenza). La normativa in oggetto, dando luogo ad una disparita' di trattamento fra le parti del tutto ingiustificata, pare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Va pertanto ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio. L'ordinanza, a cura della Cancelleria, sara' notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Solleva di ufficio, poiche' rilevante nel presente giudizio, la questione di legittima costituzionale dell'art. 269 cpv., del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma il 18 marzo 1996 Il pretore: Rota 96C0735