N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1996
N. 512 Ordinanza emessa il 9 marzo 1996 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Fassio Ezio e il comune di Asti Impiego pubblico - Congedo straordinario per cure idrotermali - Riconoscimento del diritto ai soggetti invalidi civili - Esclusione - Trattamento deteriore di questi ultimi rispetto ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, cui tale diritto e' invece riconosciuto - Lesione dei principi di eguaglianza, del diritto alla salute e al riposo per ferie del lavoratore - Richiamo alle sentenze nn. 88/1979 e 559/1987. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, venticinquesimo comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.23 del 5-6-1996 )
IL PRETORE Osserva Con ricorso depositato il 20 ottobre 1995 Fassio Ezio esponeva di essere invalido civile con riduzione della capacita' lavorativa del 70% a causa di "sacro-ileite bilaterale e coxite destra con grave difficolta' alla deambulazione": che in conseguenza di tale menomazione il servizio di medicina legale dell'USSL gli aveva prescritto giorni trenta di cure climatiche in localita' marina; che, presentata istanza per ottenere il congedo straordinario, ex art. 13, comma sesto, legge n. 638/1983, il comune di Asti, alle dipendenze del quale prestava attivita' lavorativa, aveva respinto la domanda sulla base di quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 724/1994, che sancisce la abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario per attendere alle cure climatiche... con esclusione dei casi previsti dal secondo comma dell'art. 37 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Chiedeva che il pretore adito dichiarasse che l'art. 22, comma 25 del succitato decreto, doveva essere interpretato nel senso che dalla limitazione dei benefici sono esclusi non solo i soggetti indicati dall'art. 37 d.P.R. n. 3/1957, ma anche mutilati e invalidi civili, o, in subordine venisse sollevata la questione di costituzionalita' della norma, per contrasto con l'art. 32, primo comma e art. 3 della Costituzione, in quanto ingiustificatamente esclude questi ultimi dal diritto alle cure. Costituendosi in giudizio, il comune di Asti, ribadendo la legittimita' del diniego opposto alla richiesta di congedo formulata dal ricorrente, non si opponeva a che venisse deferita alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art. 22 legge n. 724/1994. E' indubbio dche la predetta norma debba essere interpretata nel senso e con il significato attribuitogli dal comune di Asti. L'esclusione degli invalidi civili, dai congedi straordinari per cure termali, climatiche non puo' attribuirsi infatti - come prospettato dal ricorrente - ad una mera dimenticanza del legislatore, ostando a detta integrazione il confronto tra l'art. 42 legge n. 537/1993 e l'art. 22 legge n. 724/1994. Il legislatore del 1993, nell'evidente scopo di contenere la spesa pubblica, aveva abolito con l'art. 42 tutte le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quello del 1994, pur confermando in via generale l'abrogazione di tale beneficio, ha inteso far salvo tale diritto nei confronti dei mutilati o invalidi di guerra o per servizio. Ritiene il giudicante che la norma cosi' interpretata, si presti a censure di incostituzionalita' sotto il profilo della violazione dell'art. 3 e dell'art. 32, primo comma della Costituzione. L'art. 37, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dalla legge n. 724/1994, sancisce che "il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato, mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'". Allorche' veniva emanata la soprarichiamata normativa, non esisteva nel nostro ordinamento la categoria dei mutilati o invalidi civili, categoria definita e disciplinata solo successivamente con la legge 30 marzo 1971, n. 188. L'art. 2, comma terzo di tale legge equipara totalmente la categoria dei mutilati e invalidi civili con quelli per cause di guerra, di lavoro, di servizio: infatti e' detto che pur avendo diritto tutti agli stessi benefici in quel momento (1971), alle altre categorie provvedono altre leggi (fermo restando ovviamente, il diritto ad un pari trattamento). L'equiparazione tra le diverse categorie diventa di palmare evidenza con la legge n. 638/1983, la quale prevede all'art. 13, comma sesto che i congedi straordinari, le aspettative per infermita', ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure... climatiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per cause di guerra, di servizio, del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi. E ancora: la legge 11 febbraio 1980, n. 18 nell'attribuire ai mutilati e agli invalidi civili totalmente inabili, indennita' di accompagnamento, ha equiparato la suddetta indennita' a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. Come esattamente osservato dal ricorrente, il criterio adottato dal legislatore per concedere o negare il diritto a talune prestazioni, e' la natura della invalidita' e non la causa. Prova ne e' il fatto che sono ricompresi nella categoria dei soggetti aventi diritto ai benefici della legge n. 638/1983, i ciechi e i sordomuti, la cui invalidita' ha normalmente natura "civile", trattandosi di patologie congenite. Lo stesso Consiglio di Stato affrontando lo specifico problema del congedo straordinario, ha confermato che tale congedo (previsto dalla legge n. 118/1971 per mutilati e invalidi civili), non e' nulla di diverso rispetto al beneficio di cui all'art. 37 legge n. 3/1957. (Par. III, 911/74, 8 febbraio 1997). L'art. 22, comma venticinquesimo, legge n. 724/1994 introduce pertanto una ingiustificata disparita' di trattamento tra due categorie di soggetti, egualmente "invalidi" (benche' per cause diverse) che necessitano in maniera imprescindibile di quelle cure per la sopravvivenza fisica e lavorativa; tale limitazione si risolve in una lesione del bene della salute, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale quale diritto primario e assoluto (sent. n. 88 del 26 luglio 1979). Nello stesso senso deve essere letta la sentenza della Corte costituzionale n. 559 del 10 dicembre 1987, laddove e' detto che il divieto ad una rigida predisposizione dei tempi di fruizione del congedo per cure idrotermali e' incostituzionale, in quanto "l'impedimento a fruire delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in violazione del diritto primario alla salute". Considerato pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata e che la stessa e' rilevante, atteso che la norma in oggetto e' l'ostacolo unico e decisivo all'accoglimento della domanda.
P. Q. M. Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma venticinquesimo, della legge n. 724/1994, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Manda alla cancelleria a notificare alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore la presente ordinanza, disponendo che della stessa venga data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Asti, addi' 9 marzo 1996 Il pretore: Lombardi 96C0737