N. 176 SENTENZA 27 - 31 maggio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro
 
 - Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato - Attribuzione  degli
 accertamenti  in ordine alla infermita' per malattia o infortunio dei
 lavoratori dipendenti -  Presunta  carenza  di  un'adeguata  garanzia
 della  tutela  della  salute  dei  lavoratori da parte di un servizio
 sanitario  interno  improntato  a  logiche  imprenditoriali  tese  al
 profitto  - Discrezionalita' legislativa ragionevolmente espressa nel
 senso  di  accertamenti  sanitari  che  offrono  garanzie   oggettive
 tecniche   nell'ambito   di   un'attesa   riforma   del   sistema   e
 legittimamente accettabili in via transitoria - Non fondatezza.
 
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 24, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 32, primo comma).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  sesto
 comma,  della  legge  17  maggio  1985, n. 210 (Istituzione dell'ente
 Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza  emessa  il  14  giugno
 1995,  dal  Pretore  di  Torino, nel procedimento civile vertente tra
 Grillo Giuseppe e Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 606 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  costituzione  delle Ferrovie dello Stato s.p.a.,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'avv. Paolo Tosi  per  le  Ferrovie  dello  Stato  s.p.a.  e
 l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Pretore  di Torino in funzione di giudice del lavoro nel
 corso di un procedimento promosso da Giuseppe  Grillo  contro  l'ente
 Ferrovie  dello  Stato s.p.a. ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, sesto comma, della legge 17
 maggio  1985,  n.  210  (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato),
 nella parte in cui attribuisce al servizio sanitario  delle  Ferrovie
 gli   accertamenti,   in   ordine  alla  infermita'  per  malattia  o
 infortunio, dei lavoratori dipendenti.  Il giudice a quo premette che
 il ricorrente, dipendente delle Ferrovie dello Stato, rimase  assente
 dal  lavoro  a  causa  di un infortunio, e che, decorso il prescritto
 periodo  di  cure,  venne  sottoposto  a  visita  medica,  da   parte
 dell'ufficio  sanitario  compartimentale,  in  esito  alla  quale  fu
 giudicato guarito e assegnato per trenta giorni a  svolgere  mansioni
 ridotte  di  segretario,  ex  art.  30,  quarto  comma,  del relativo
 contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro,   con   conseguente
 decurtazione   della   propria  retribuzione.    Tanto  premesso,  il
 rimettente  ritiene  che  la  proposta  questione sia rilevante e non
 manifestamente infondata.    In  ordine  alla  rilevanza  si  osserva
 nell'ordinanza del giudice a quo che l'accoglimento della domanda del
 ricorrente  (volta  ad  ottenere  la  condanna  della  convenuta alla
 corresponsione della parte di retribuzione non percepita)  presuppone
 la  valutazione  della  certificazione  medica, ed in particolare del
 "certificato di chiusura dell'infortunio", proveniente  dal  servizio
 sanitario  delle  Ferrovie, valutazione che, secondo il giudice a quo
 e' preliminarmente condizionata  dalla  legittimita'  delle  funzioni
 espletate    dal    servizio   sanitario   aziendale   con   riguardo
 all'accertamento in esame.  In ordine alla fondatezza, l'ordinanza di
 rimessione rileva anzitutto che l'art. 5, primo comma, della legge 20
 maggio 1970, n. 300, pone una norma  di  carattere  generale  con  la
 quale  si  vietano  gli  accertamenti  del  datore  di  lavoro  sulla
 idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore
 dipendente.    Detta  disciplina,  tuttavia,  non  ha  riguardato  le
 Ferrovie  dello  Stato  in cui, in virtu' di una normativa speciale e
 pertanto prevalente, e' rimasto il regime previgente allo statuto dei
 lavoratori  che  demanda  detti  accertamenti  alla  competenza   del
 servizio sanitario interno.  La norma censurata dispone, infatti, che
 fino  alla  riforma  del  Ministero  dei  trasporti,  nel  cui quadro
 trovera'  adeguata   sistemazione,   il   servizio   sanitario   gia'
 appartenente   all'azienda   autonoma  delle  Ferrovie  dello  Stato,
 continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente  di
 lavoro,  conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 833 del
 1978.  Il giudice a quo sottolinea  che  la  suddetta  disciplina  e'
 rimasta  immutata  anche  dopo  la  trasformazione dell'ente Ferrovie
 dello Stato in societa' per azioni.  Infatti, l'atto  di  concessione
 26  novembre  1993 con il quale il Ministro dei trasporti ha affidato
 alle Ferrovie  dello  Stato  il  servizio  di  trasporto  ferroviario
 dispone al riguardo che fermo restando il disposto dell'art. 24 della
 legge  n. 210 del 1985, la societa' esercita nel campo sanitario, per
 il tramite del servizio sanitario gia' appartenente al  cessato  Ente
 ferroviario  dello Stato, le funzioni di cui all'art.  6, lettera z),
 della legge n. 833 del 1978, nonche' le altre gia'  attribuite  dalla
 legge  ai  medici  delle Ferrovie dello Stato.   L'ordinanza osserva,
 inoltre, che la stessa contrattazione collettiva nazionale  "da'  per
 scontato"  all'art.  56,  decimo  comma,  l'attribuzione  al servizio
 sanitario aziendale degli accertamenti  in  materia  di  assenze  per
 malattia ed infortunio.  Tutto cio' premesso, ad avviso del giudice a
 quo  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 24, sesto
 comma, della legge n. 210 del 1985, nella parte  in  cui  demanda  al
 servizio  sanitario delle Ferrovie dello Stato gli accertamenti sulla
 infermita' per malattia o infortunio dei  lavoratori  dipendenti,  si
 porrebbe  in  concomitanza con gli eventi che hanno caratterizzato la
 vicenda delle Ferrovie dello  Stato,  ovvero  con  la  trasformazione
 dell'azienda autonoma in ente pubblico economico ed a maggior ragione
 con  l'ulteriore  trasformazione  di  quest'ultimo  in  societa'  per
 azioni. In particolare la norma censurata sarebbe  in  contrasto  con
 l'art.  3,  primo  comma, della Costituzione, per la irragionevolezza
 della disuguaglianza tra  i  dipendenti  della  societa'  per  azioni
 Ferrovie  dello  Stato  ed  i dipendenti degli altri datori di lavoro
 soggetti, invece, all'art.  5  dello  statuto  dei  lavoratori.    Vi
 sarebbe,  altresi',  contrasto  con  l'art.  32,  primo  comma, della
 Costituzione,  in quanto potrebbe dubitarsi che un servizio sanitario
 interno del datore di lavoro  improntato  a  logiche  imprenditoriali
 tese al profitto, garantisca adeguatamente la tutela della salute dei
 lavoratori dipendenti.
   2.  -  Si  e' costituita la s.p.a. Ferrovie dello Stato, resistente
 nel giudizio a quo, la quale contesta la sussistenza dei  profili  di
 illegittimita'  prospettati  dal  giudice   a quo, concludendo per la
 infondatezza della proposta questione.
   3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte e', altresi',  intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  la  quale  conclude  per  la
 inammissibilita'  o  per l'infondatezza della proposta questione.  In
 particolare, quanto alla inammissibilita', si denuncia la genericita'
 del  riferimento  all'art.  32  della  Costituzione,  in  quanto  non
 sarebbero  indicati  gli  aspetti di rilevanza della questione ne' le
 ragioni idonee a suffragarla.  Apodittica  viene,  inoltre,  ritenuta
 l'affermazione  del  giudice a quo per il quale il servizio sanitario
 interno alle  Ferrovie  dello  Stato  sarebbe  improntato  a  logiche
 imprenditoriali  tese  al profitto.   La questione sollevata sarebbe,
 altresi', sotto altro profilo,  irrilevante  attesoche',  quand'anche
 non  esistesse  la norma censurata, vigerebbe pur sempre l'art. 9 del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, in  materia  di  polizia  e  sicurezza
 ferroviaria  dei trasporti, il quale demanda l'accertamento in ordine
 alla idoneita' delle mansioni  agli  organi  sanitari  designati  dal
 Ministro  dei trasporti e quindi al servizio sanitario delle Ferrovie
 dello Stato.  Ulteriore profilo di inammissibilita' sarebbe,  infine,
 ravvisabile  nel  carattere  transitorio della norma censurata.   Nel
 merito  l'Avvocatura  generale   dello   Stato   rileva   che   dette
 disposizioni trovano la loro ragione nella garanzia di rispetto della
 persona  umana che il servizio sanitario interno, e gia' appartenente
 all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sarebbe  chiamato  a
 tutelare,    avuto   riguardo   al   particolare   rischio   connesso
 all'esercizio dell'attivita' ferroviaria. Al riguardo si richiama  il
 parere favorevole dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 95
 del 1 ottobre 1993, con riferimento all'art. 4, lettera f), dell'atto
 di concessione alle Ferrovie dello Stato, che ribadisce la competenza
 di  detto  servizio  in  ordine ai predetti accertamenti. Si osserva,
 altresi', che in materia di trasporti pubblici  la  idoneita'  fisica
 del  personale  sfugge ai poteri imprenditoriali del datore di lavoro
 (pubblico o privato), e rientra, invece, nell'ambito della  sicurezza
 pubblica di competenza statale. Nel caso di specie, pertanto, sarebbe
 inapplicabile  la  norma  generale  dell'art.  5  dello  statuto  dei
 lavoratori, prevalendo la normativa speciale che,  come  riconosciuto
 dallo  stesso  Pretore, sarebbe "scontata" e quindi riaffermata anche
 dalla contrattazione collettiva.  Ad avviso dell'Avvocatura  generale
 dello  Stato,  la  necessita'  del  carattere  statuale del controllo
 inerente alle condizioni fisiche dei ferrovieri viene affermata anche
 con riguardo al futuro: la norma censurata, infatti, riservando  alla
 competenza  del  servizio  sanitario  delle  Ferrovie  dello Stato le
 funzioni     amministrative     concernenti     gli      accertamenti
 tecnico-sanitari,  fino  alla  riforma  del  Ministero dei trasporti,
 avrebbe inteso attrarre il servizio sanitario interno delle  Ferrovie
 appunto  nell'ambito  del Ministero dei trasporti, e quindi in ambito
 squisitamente statuale.   In  ordine  alle  trasformazioni  dell'ente
 Ferrovie  dello Stato e segnatamente alla delibera CIPE del 12 agosto
 1992 con la quale si e' attuata la  trasformazione  in  societa'  per
 azioni,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva  che  la detta
 societa'  non  e'  connotabile  come  societa'  per  azioni  di  tipo
 civilistico,  essendo,  per  contro,  riconducibile nell'ambito delle
 societa'  di  "diritto  speciale"  che  mentre,  per  un  verso,   si
 richiamano   alla   disciplina   codicistica,   per  altro  verso,  e
 specificamente  in  ordine  al  profilo  genetico  e  funzionale  del
 rapporto,  con  gli interessi generali, ne differiscono, come sarebbe
 stato evidenziato da questa Corte con riferimento all'IRI,  ENI,  INA
 ed  ENEL (sentenza n. 466 del 1993).  Nemmeno vi sarebbe il contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione.    Infatti  la   disparita'   di
 trattamento  a  danno  dei  dipendenti delle Ferrovie dello Stato non
 sussisterebbe  in  quanto  la  generalita'  dei  lavoratori   sarebbe
 estranea  al peculiare rischio connesso all'esercizio della attivita'
 ferroviaria.  Di guisa che l'accertamento medico  nei  confronti  del
 personale  delle  Ferrovie  dello  Stato  esulerebbe  dalla attivita'
 imprenditoriale (e la riprova sarebbe data dal fatto che sfugge  alla
 contrattazione  collettiva)  e si configurerebbe come esercizio di un
 potere esclusivo di  accertamento  amministrativo,  dettato  ai  fini
 della  sicurezza  pubblica  e  affidato  ad  un  organo  dello  Stato
 (servizio sanitario nell'ambito del Ministero  dei  trasporti).    La
 norma  censurata  non  sarebbe,  pertanto, in contrasto con l'art.  3
 della Costituzione, diverse essendo le situazioni poste a  raffronto,
 diversita'  afferente,  come  gia'  detto, alla tutela dell'interesse
 pubblico alla sicurezza dei trasporti.  Del tutto  infondata  sarebbe
 pure   l'evocazione   del   parametro   posto   dall'art.   32  della
 Costituzione, che tutela al  primo  comma  la  salute,  come  diritto
 fondamentale   dell'individuo   e   interesse   della  collettivita'.
 Infatti,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  adibire  un
 soggetto   ad   una   attivita'   particolarmente   rischiosa,  quale
 l'attivita' ferroviaria,  senza  avere  valutato  prima  la  perfetta
 efficienza   fisica   a  detto  lavoro,  costituirebbe,  questo  si',
 violazione dell'art. 32 della Costituzione. Da ultimo si precisa  che
 detta  valutazione non puo' essere affidata ad un medico generico, ma
 solo ad organo altamente specializzato nella materia.
   4. - Nell'imminenza dell'udienza la  s.p.a.  Ferrovie  dello  Stato
 resistente  nel giudizio a quo ha depositato una memoria con la quale
 ribadisce  le  conclusioni  formulate  nell'atto  introduttivo.    In
 particolare  si sottolinea l'irrilevanza della proposta questione nel
 giudizio  a  quo  concernente  l'idoneita'  del  lavoratore   guarito
 dall'infortunio a svolgere le mansioni cui era in precedenza adibito.
   Nel  merito,  premesso  che  la ratio dell'art. 5 dello statuto dei
 lavoratori si sostanzia nella garanzia  di  un  controllo  imparziale
 sullo  stato  di  salute  dei lavoratori, si afferma che il contrasto
 della norma censurata con l'art. 3  della  Costituzione  si  porrebbe
 solo  ove  si  dimostrasse  che  il servizio sanitario delle Ferrovie
 dello Stato sia organizzato secondo una logica incompatibile  con  la
 necessaria  imparzialita'.    Al riguardo viene richiamato il d.m. 19
 settembre 1986, n. 158,  concernente  i  criteri  per  l'accertamento
 della  idoneita'  psico-fisica  dei ferrovieri, criteri che sarebbero
 preordinati alla tutela dell'interesse pubblico  alla  sicurezza  del
 trasporto  ferroviario,  e  proprio  per  questo, non suscettibili di
 oltrepassare la soglia  della  mera  discrezionalita'  tecnica.    La
 strumentalita'  del  controllo  sanitario al buon funzionamento della
 attivita' svolta dalle Ferrovie  dello  Stato  troverebbe,  altresi',
 testuale  conferma  nell'art. 4, terzo comma, lettera f) dell'atto di
 concessione 26 novembre 1993 del Ministero  dei  trasporti  il  quale
 definisce  gli  accertamenti  sanitari delle condizioni del personale
 dipendente  compiti  connessi  e  ausiliari  allo  svolgimento  della
 attivita'  di  trasporto,  oggetto  della concessione. Sussisterebbe,
 pertanto, l'imparzialita' degli  accertamenti  previsti  dalla  norma
 censurata  e conseguentemente verrebbe meno il contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.  Sotto altro profilo, si deduce la transitorieta'
 della norma censurata in ragione della quale verrebbe,  comunque,  ad
 attenuarsi  il principio di eguaglianza. Viene, altresi', evidenziato
 che   l'estrema   parcellizzazione   della   attivita'    ferroviaria
 richiederebbe   una   approfondita  e  dettagliata  conoscenza  delle
 specifiche prerogative di ogni impiego operativo, circostanza  questa
 che  sarebbe  stata  tenuta  presente  dal legislatore derogando alla
 normativa    generale,    con    riferimento    agli     accertamenti
 tecnico-sanitari sul personale dipendente. Infondata viene, altresi',
 ritenuta  la  questione  con riguardo all'art. 32, primo comma, della
 Costituzione in ordine al quale vengono richiamati i rilievi svolti a
 proposito del regime cui e'  soggetto  il  servizio  sanitario  delle
 Ferrovie dello Stato.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  questione  sottoposta  all'esame della Corte riguarda il
 profilo se l'art. 24, sesto comma, della legge  17  maggio  1985,  n.
 210, nella parte in cui attribuisce gli accertamenti, sull'infermita'
 per  malattia  o  infortunio  dei  lavoratori dipendenti, al servizio
 sanitario delle Ferrovie, violi: a)  l'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione per la irragionevole disparita' che si verrebbe a creare
 tra  i  dipendenti della societa' per azioni Ferrovie dello Stato e i
 dipendenti di altri datori di lavoro, per  i  quali  ultimi  vige  la
 regola  generale  dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che
 vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla  idoneita'
 e   sulla   infermita'  per  malattia  o  infortunio  del  lavoratore
 dipendente; b) l'art. 32, primo comma, della Costituzione  in  quanto
 sarebbe  dubbio  che  un  servizio  sanitario  interno  del datore di
 lavoro, improntato a logiche imprenditoriali  tese  al  profitto  ...
 garantisca  adeguatamente  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori
 dipendenti.
   2. - Le questioni sollevate sono ammissibili e rilevanti, anche  se
 le  affermazioni  contenute  nell'ordinanza  di  rimessione  sono, in
 parte, molto sommarie, venendo, infatti,  riferiti  i  "termini  e  i
 motivi  della istanza con cui fu sollevata la questione", in modo che
 dal  complesso  dell'ordinanza  stessa  si   possono   desumere   sia
 l'oggetto,  sia  il  parametro  costituzionale,  sia  i  dubbi  sulla
 legittimita'  della  norma  denunciata  (tali  da   escludere   nella
 prospettazione  una manifesta infondatezza), sia, infine, gli effetti
 di un eventuale accoglimento che il giudice  a  quo  ritiene  possano
 prodursi sulla definizione della lite.
   3.  -  Innanzitutto deve essere precisata la natura, il regime e la
 vigente situazione normativa del servizio sanitario  (interno)  delle
 Ferrovie  dello  Stato:  cio' anche al fine di superare il profilo di
 inammissibilita'  desunto  dal  carattere  transitorio  della   norma
 eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato.  Il servizio sanitario
 interno  delle  Ferrovie  dello  Stato  continua in base all'art. 24,
 sesto comma, della legge 17 maggio 1985, n.  210 ad essere,  con  una
 configurazione  organizzatoria  speciale,  l'organo  cui con legge e'
 stato affidato il controllo sul personale e sull'ambiente di  lavoro,
 conformemente  al  precedente  disposto  dell'art.  6  della legge 23
 dicembre 1978, n. 833. Cio' in via transitoria, fino alla riforma del
 Ministero  dei  trasporti,  nel  cui  quadro  dovra'  essere  trovata
 adeguata sistemazione dello stesso servizio sanitario delle Ferrovie.
 La  materia dei servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato era ed e'
 rimasta nell'ambito delle funzioni amministrative di competenza dello
 Stato (art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833),  in  conformita'
 con  il  disegno  di  politica  legislativa  diretta a tenere, in via
 generale, separate le speciali esigenze (soprattutto  di  sicurezza),
 le  organizzazioni  e i servizi sanitari delle Forze armate, dei vari
 Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art.  6,
 primo  comma,  lettere  v)  e z) della legge n. 833 del 1978 citata).
 Tali servizi erano e sono restati avulsi e separati  dalle  strutture
 operative  del  servizio  sanitario  nazionale e dalle funzioni delle
 Regioni e delle unita' sanitarie locali.    Per  quanto  riguarda  il
 servizio    sanitario    delle   Ferrovie,   lo   Stato   ha   scelto
 legislativamente  un  affidamento  temporaneo  di  funzioni  ad   una
 organizzazione  sanitaria,  che,  se  pure strutturalmente e' rimasta
 inserita (sotto i profili finanziari  e  di  supporto  organizzativo)
 nelle  Ferrovie  dello  Stato  (prima  ente, ed ora s.p.a.), tuttavia
 continua ad essere regolata (circa le competenze  e  l'organizzazione
 sanitaria,  le  norme  e  garanzie  di  procedura  e il coordinamento
 generale  sanitario)  dalle  preesistenti  disposizioni,  che,  giova
 sottolineare, potranno essere modificate solo da interventi normativi
 statuali  (leggi  e  regolamenti:  cosi'  argomentando  dal combinato
 disposto dell'art.  24, sesto comma, e dell'art. 14, primo  e  quarto
 comma,  della legge 17 maggio 1985, n. 210).  In sostanza il servizio
 sanitario delle Ferrovie e' rimasto come  struttura  non  scelta  (od
 organizzata)  unilateralmente dal datore di lavoro (divenuto privato,
 sia  pure  con  una  configurazione  speciale),  essendo   stato   il
 legislatore a prescegliere la struttura (gia' organizzata con modello
 di  funzionalita'  ed obiettivita' pubblicistica), ancorche' inserita
 prima in un  ente,  ed  ora  in  organismo  societario  con  speciale
 configurazione  (delibera  CIPE  12  agosto  1992,  adottata ai sensi
 dell'art.  18 del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito
 nella legge 8 agosto 1992, n. 359).  Tale scelta legislativa consente
 da  un  canto  di  mantenere la continuita' di una lunga esperienza e
 tradizione  professionale  e  tecnica  specifica  nel   settore   dei
 trasporti,    indispensabile    per   la   tutela   della   sicurezza
 (difficilmente  ricreabile  ex  novo  o  esercitabile   dalle   altre
 strutture  sanitarie  esistenti,  anche  se specialiste del lavoro in
 genere), dall'altro di mantenere l'assetto e le competenze (anche  al
 di  fuori  degli  stretti  ambiti  delle  Ferrovie  dello  Stato) del
 suddetto servizio sanitario delle Ferrovie  dello  Stato,  in  attesa
 della riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro il servizio
 stesso  dovra'  trovare adeguata sistemazione, come funzione statuale
 (con varie possibilita' di articolazione).   Nello stesso  tempo,  in
 base  ai  principi  generali  di tutela processuale, gli accertamenti
 compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie non si sottraggono  al
 sindacato  giurisdizionale,  a  maggior  ragione in quanto struttura,
 inserita  in  un  organismo di natura privatistica, cui sono affidate
 pubbliche funzioni, poiche' il giudizio medico del servizio sanitario
 delle Ferrovie e' (anche a seguito della privatizzazione dei rapporti
 di lavoro) suscettibile di verifica in sede giudiziaria, essendovi un
 potere-dovere del giudice  di  controllare,  avvalendosi  dei  poteri
 istruttori, l'attendibilita' degli accertamenti compiuti dai sanitari
 predetti.
   4.  -  Sulla base delle suesposte considerazioni non e' palesemente
 irragionevole, ne' e' lesiva del principio di buon andamento  o  tale
 da  comportare discriminazioni arbitrarie, la scelta discrezionale di
 politica legislativa  di  continuare  ad  affidare  gli  accertamenti
 sanitari,  in  attesa  della  riforma,  ad  un  servizio, come quello
 sanitario delle Ferrovie dello Stato, che  offre  garanzie  oggettive
 tecniche  e  non  unilateralmente  scelto  (e organizzato) da uno dei
 soggetti del rapporto. Cio' puo' permanere in via transitoria,  anche
 se  il  servizio  sanitario delle Ferrovie e' rimasto temporaneamente
 inserito (con le garanzie di organizzazione e competenze sottratte ad
 interventi arbitrari degli organi della  societa')  in  un  organismo
 societario  privatistico  (sia  pure  a  configurazione speciale) per
 effetto  della  trasformazione  dell'ente  Ferrovie  dello  Stato  in
 s.p.a..
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 24, sesto  comma,  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210
 (Istituzione   dell'ente   Ferrovie   dello   Stato),  sollevata,  in
 riferimento agli artt.   3, primo comma, e  32,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Torino,  con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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