N. 180 SENTENZA 27 - 31 maggio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Regione Liguria  -  Sicurezza  negli  ambienti  di
 lavoro  - Vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria - Assistenza
 sanitaria ed ospedaliera  -  Presidi  multizonali  di  prevenzione  -
 Accertamenti   affidati   all'ufficiale   sanitario   del   comune  -
 Determinazione  di  tariffe  -  Deliberazione  con  unilaterale  atto
 autoritativo  senza intervento della volonta' del privato - Natura di
 "prestazioni patrimoniali imposte"  -  Richiamo  alla  giurisprudenza
 della  Corte  (vedi  sentenze  nn.  148/1979  e 64/1965) con espresso
 riferimento alla legittimita' costituzionale in via  di  principio  -
 Sufficienza   dei  controlli  atti  ad  impedire  che  il  potere  di
 imposizione sconfini nell'arbitrio - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27;  legge  regione  Liguria  29
 marzo 1973, n. 9, art. 4, n. 3; legge regione Liguria 29 giugno 1981,
 n. 23, art. 7; legge regione Liguria 11 giugno 1984, n. 30, art. 14).
 
 (Cost., art. 23).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
 SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo
 CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo
 MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, del  d.P.R.
 24  luglio  1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dell'art.  4,  numero  3,  della
 legge della Regione Liguria 2 marzo 1973, n. 9 (recte: 29 marzo 1973,
 n.  9)  (Disciplina  per  la  Regione  Liguria  dell'esercizio  delle
 funzioni trasferite o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n.  4,  in
 materia  di  assistenza  sanitaria ed ospedaliera), dell'art. 7 della
 legge della Regione Liguria 29 giugno 1981,  n.  23  (Norme  relative
 all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
 di  vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) e dell'art. 14
 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984, n.  30  (Norme  per
 l'igiene   e   la   sicurezza   negli   ambienti   di  lavoro  e  per
 l'organizzazione e  il  funzionamento  dei  presi'di  multizonali  di
 prevenzione  negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro),  promosso con
 ordinanza emessa il  18  maggio  1995  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale   della   Liguria,  sul  ricorso  proposto  da  Progetti  e
 Costruzioni S.r.l. ed altra contro Unita' sanitaria locale  n.  14  -
 Genova  V  ed altra, iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  48,  prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti  gli atti di costituzione della Progetti e Costruzioni S.r.l.
 ed altra, nonche' l'atto di intervento del Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il Giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Udito l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Progetti  e  Costruzioni
 S.r.l.  ed  altra  e  l'Avvocato  dello Stato Plinio Sacchetto per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel  corso  di  un  giudizio  amministrativo  -  promosso  per
 ottenere  l'annullamento  della  deliberazione della Giunta regionale
 della Liguria n. 3496 del  29  luglio  1992  (avente  ad  oggetto  la
 determinazione  delle  tariffe per gli accertamenti e per le indagini
 in materia di igiene e sanita' pubblica espletati  su  interesse  dei
 privati)  e  della nota di richiesta della Unita' sanitaria locale di
 pagamento dei relativi diritti per esame del progetto in relazione ad
 una domanda di  rilascio  di  concessione  edilizia  -  il  tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria, con ordinanza emessa il 18
 maggio 1995, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  27  del  d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
 delega di cui all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382),
 dell'art.  4,  numero  3,  della legge della Regione Liguria 29 marzo
 1973, n. 9 (Disciplina per la Regione  Liguria  dell'esercizio  delle
 funzioni  trasferite  o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in
 materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera),  dell'art.  7  della
 legge  della  Regione  Liguria 29 giugno 1981, n.  23 (Norme relative
 all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
 di vigilanza  sulle  farmacie  e  di  polizia  veterinaria),  nonche'
 dell'art.  14 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984, n. 30
 (Norme per l'igiene e la sicurezza negli ambienti  di  lavoro  e  per
 l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  presi'di  multizonali di
 prevenzione negli ambienti di  vita  e  di  lavoro).  Tali  norme  si
 porrebbero in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, nella parte
 in  cui non prevedono criteri per la determinazione delle tariffe per
 il rilascio del parere igienico-sanitario da parte delle U.S.L.    in
 materia edilizia.
   Secondo   il  rimettente,  la  materia  rientra  nel  quadro  degli
 accertamenti previsti dall'art. 220 del r.d. 27 luglio 1934, n.  1265
 - che affida all'ufficiale sanitario del comune il visto sui progetti
 edilizi,  con la potesta' da parte del prefetto di fissare le tariffe
 -, con funzione dapprima delegata alle regioni dall'art.  13,  numero
 6, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, e quindi definitivamente ad esse
 trasferita  con  il  censurato  art.  27  del d.P.R. n. 616 del 1977.
 Precisa il rimettente che tale art. 27 viene sottoposto al vaglio  di
 questa Corte specificamente nel "punto in cui alla regione si rimette
 il  potere  di  fissare  le  tariffe  in  argomento  senza  fornire i
 parametri o i criteri minimi per il rispetto della riserva  di  legge
 di  cui all'art. 23 della Costituzione"; criteri e parametri che sono
 assunti altresi' nelle altre norme denunciate, nelle quali -  secondo
 il  giudice  a quo - manca qualsiasi statuizione che vincoli l'azione
 della p.a., la cui discrezionalita' viene cosi' ad essere altissima.
   Il collegio rimettente assimila  la  configurazione  giuridica  dei
 versamenti   in   esame   a  quella  delle  tasse  sulle  concessioni
 amministrative, costituente una forma di  obbligazione  pubblica  che
 dovrebbe   rientrare   tra   quelle   governate  dall'art.  23  della
 Costituzione, di cui questa Corte ha sempre  riconosciuto  una  larga
 ricaduta,  ricomprendendo  sotto la sua applicazione ogni prestazione
 patrimoniale  in  cui non concorra la volonta' del privato, ovvero in
 cui il servizio o la funzione  siano  richiesti  alla  mano  pubblica
 unica  depositaria,  qualora  essi  siano essenziali ai bisogni della
 vita.
   2. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita'  o  per   l'infondatezza   delle
 questioni.
   In  particolare  osserva  l'Avvocatura  generale che, in termini di
 rilevanza, la prospettazione  offerta  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  appare contraddittoria (o quantomeno ondivaga), la' dove -
 riconosciuta l'assoluta mancanza  di  qualsiasi  dimostrazione  della
 dedotta  "concreta  pretesa  sproporzione  della  tariffa relativa ai
 pareri igienico-sanitari  sulle  attivita'  costruttive  oggetto  del
 ricorso",  ed  attribuita  alla "assenza di qualsiasi statuizione" la
 lamentata altissima  discrezionalita'  dell'azione  amministrativa  -
 sostanzialmente     affida     alla    prospettata    questione    di
 costituzionalita'  la  verifica  della  fondatezza  della  doglianza.
 Aggiunge,  poi,  che  il  rimettente ha errato nel censurare la norma
 statale de qua, nel cui contesto non risulta affatto  demandato  alla
 Regione  il  potere di imporre oneri o tariffe per il servizio di che
 trattasi (la cui fonte sarebbe da ricercarsi verosimilmente in  altre
 disposizioni regionali).
   Infine,  l'Avvocatura  generale  rileva  che il tipo di prestazione
 offerta   nella   fattispecie   ai   soggetti   privati   richiedenti
 difficilmente  puo'  essere  qualificato  come  servizio  o  funzione
 direttamente essenziale ai bisogni  della  vita,  e  conseguentemente
 sottolinea   la  genericita'  ed  approssimazione  dell'ordinanza  di
 rimessione la' dove assimila i versamenti  in  questione  alle  tasse
 sulle concessioni amministrative.
   3.  -  Si sono, altresi', costituite con atti di identico contenuto
 la S.r.l. Progetti e Costruzioni e l'Assedil-Associazione costruttori
 edili  della  provincia  di  Genova  (rispettivamente  ricorrente  ed
 interventrice volontaria ad adiuvandum nel giudizio a quo), che hanno
 concluso per l'accoglimento delle questioni.
   La  difesa  delle  parti  private  rileva  come  le norme censurate
 stabiliscano solo il  potere  della  Regione  (e  segnatamente  della
 Giunta)  di  determinare e di aggiornare le tariffe in oggetto, senza
 fornire alcun parametro o alcun criterio - neppure di massima  -  cui
 ragguagliare   tali   determinazioni.      Cio'   contrasterebbe  con
 l'interpretazione generalmente seguita da questa  Corte,  secondo  la
 quale  il  rispetto  della  riserva di legge di cui all'art. 23 della
 Costituzione implica la necessaria  determinazione,  da  parte  della
 fonte   legislativa,  di  parametri  di  riferimento  che  quantomeno
 limitino la discrezionalita' della fonte secondaria nel  disciplinare
 puntualmente la prestazione imposta.
   Tale  riserva  -  aggiungono  le  parti  private  -  deve ritenersi
 operante  anche  rispetto  alle  tariffe  in  questione,  costituenti
 corresponsioni  di denaro pretese a fronte di attivita' imposte dalla
 legge ed erogabili solo da soggetti pubblici.
   In prossimita' dell'udienza, le parti private hanno depositato  due
 memorie  di  identico  contenuto, in cui illustrano piu' diffusamente
 siffatta tesi, senza peraltro apportare nuovi elementi di giudizio.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  tribunale  amministrativo regionale della Liguria dubita
 della legittimita' costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.  24  luglio
 1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
 22 luglio 1975, n. 382), dell'art. 4, numero  3,  della  legge  della
 Regione  Liguria  29  marzo  1973,  n.  9  (Disciplina per la Regione
 Liguria dell'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o  delegate  dal
 d.P.R.  14  gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed
 ospedaliera), dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 29 giugno
 1981, n.  23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in  materia
 di  igiene  e  sanita'  pubblica,  di  vigilanza  sulle farmacie e di
 polizia veterinaria), nonche' dell'art. 14 della legge della  Regione
 Liguria  11  giugno  1984,  n.  30 (Norme per l'igiene e la sicurezza
 negli ambienti di lavoro e per l'organizzazione  e  il  funzionamento
 dei  presi'di  multizonali di prevenzione negli ambienti di vita e di
 lavoro).
   Tutte le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l'art.   23
 della  Costituzione,  in  quanto  non conterrebbero l'indicazione dei
 criteri di determinazione delle tariffe per il  rilascio  del  parere
 igienico-sanitario  richiesto  alle  Unita' sanitarie locali da parte
 dei  privati  in  materia  edilizia,  e  cosi'  risulterebbe  assente
 qualsiasi  statuizione  atta  a  vincolare  l'azione  della  pubblica
 amministrazione,  la  quale  verrebbe  dunque   a   godere   di   una
 discrezionalita' senza limiti.
   2.    -    Preliminarmente    dev'essere    disattesa   l'eccezione
 d'inammissibilita' per difetto di  rilevanza,  la  motivazione  della
 quale  -  secondo l'Avvocatura dello Stato - sarebbe "contraddittoria
 (o quanto meno ondivaga) e quindi  in  ogni  caso  inadeguata...  dal
 momento  che  il  tribunale  amministrativo  regionale,  riconosciuta
 l'assoluta  mancanza  di  qualsiasi  dimostrazione  della   "concreta
 pretesa    sproporzione    della    tariffa    relativa   ai   pareri
 igienico-sanitari sulle attivita' costruttive  oggetto  del  ricorso"
 affida  alla  ipotizzata  questione  di costituzionalita' la verifica
 della fondatezza della doglianza".
   Dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, infatti, si evince  con
 chiarezza  come  il  tribunale  amministrativo regionale ritenga (con
 valutazione condotta in base  a  considerazioni  non  implausibili  e
 percio'  sottratta  al controllo di questa Corte) che - in assenza di
 dati fattuali da cui desumere l'invalidita' della delibera regionale,
 avente ad oggetto la  determinazione  delle  considerate  tariffe,  e
 della  conseguente richiesta di pagamento della U.S.L. - la soluzione
 dei sollevati dubbi di costituzionalita' delle norme censurate assuma
 diretta incidenza sul thema decidendum del giudizio amministrativo.
   3. - Nel merito, le questioni sono infondate.
   3.1.  -  Non  v'e'  dubbio  che  alle  tariffe  in  esame,  siccome
 determinate  con unilaterale atto autoritativo, alla cui adozione non
 concorre la volonta' del privato - il quale si limita ad avvalersi di
 un  servizio  normativamente  riservato  alla  mano  pubblica,   onde
 soddisfare  un essenziale bisogno della vita, com'e' quello legato al
 concreto esercizio dello ius aedificandi ed  al  successivo  rilascio
 della  licenza  di  abitabilita' (v. sentenze n. 127 del 1988 e n. 72
 del 1969) -, sia da attribuire la natura di prestazioni  patrimoniali
 imposte,  soggette  dunque  alla  garanzia dettata dall'art. 23 della
 Costituzione.
   Ma  tale  parametro  - secondo la costante giurisprudenza di questa
 Corte - prevede una riserva a carattere relativo, la quale non  esige
 che  la  prestazione  sia  imposta  "per  legge"  (da  cui  risultino
 espressamente individuati tutti i presupposti  e  gli  elementi),  ma
 richiede  soltanto  che  essa  sia istituita "in base alla legge" (v.
 sentenze nn. 236 e 90 del 1994). Sicche' la norma costituzionale deve
 ritenersi rispettata anche  in  assenza  di  un'espressa  indicazione
 legislativa   dei   criteri,   limiti   e   controlli  sufficienti  a
 circoscrivere   l'ambito   di   discrezionalita'    della    pubblica
 amministrazione,   purche'   gli   stessi   siano   desumibili  dalla
 destinazione della  prestazione,  ovvero  dalla  composizione  e  dal
 funzionamento  degli  organi  competenti a determinarne la misura (v.
 sentenze n. 182 del 1994 e  n.  507  del  1988),  secondo  un  modulo
 procedimentale idoneo ad evitare possibili arbitrii.
   3.2. - Cio' premesso, v'e' anzitutto da rilevare come alla denuncia
 dell'art.  27  del  d.P.R.  n. 616 del 1977 vada attribuito un valore
 puramente negativo, che non concorre certo al corretto  inquadramento
 della  complessa censura, da considerarsi indirizzata piuttosto sulla
 sequenza delle leggi regionali congiuntamente  impugnate.  Ed  invero
 detta norma mira solo - in linea con la delega contenuta nell'art.  1
 della  legge  22  luglio  1975, n. 382 - a completare e ridefinire il
 trasferimento dallo Stato alle  Regioni  di  funzioni  amministrative
 gia'  delegate,  relativamente  alla  materia  de  qua, dall'art. 13,
 secondo comma, numero 6, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.  Essa  non
 contiene,  neppure  implicitamente,  alcuna  disposizione  idonea  ad
 essere interpretata come istitutiva delle menzionate tariffe  per  il
 rilascio  dei pareri igienico-sanitari; sicche', per cio' stesso, non
 potrebbe prevederne i relativi criteri e limiti.
   Il richiesto vaglio  di  costituzionalita'  va  quindi  focalizzato
 sulla  normativa  di fonte regionale, dopo avere ancora una volta qui
 ribadito che l'imposizione di una prestazione patrimoniale operata da
 una  legge  regionale  e'  costituzionalmente  legittima  in  via  di
 principio (v. sentenze n. 148 del 1979 e n. 64 del 1965).
   3.3.  -  Il  denunciato art. 4, numero 3, della legge della Regione
 Liguria 29 marzo 1973, n. 9 prevede che "Al Presidente  della  Giunta
 regionale,  su proposta dell'assessore incaricato, sentita la Giunta,
 spetta: ... 3) l'approvazione delle tariffe concernenti:  ...  b)  le
 prestazioni  eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali
 sanitari, di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1256" (unica  previsione,
 questa,  evidentemente  oggetto  di censura, seppur non espressamente
 specificato).
   L'art. 7 della legge della Regione Liguria 29 giugno  1981,  n.  23
 stabilisce,  a  sua volta, che "Le tariffe per gli accertamenti e per
 le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica, medicina  legale
 e   veterinaria  espletati  nell'interesse  dei  privati  e  su  loro
 richiesta dalle unita' sanitarie locali, sono stabilite dalla  Giunta
 regionale  sentito il Comitato sanitario regionale di cui all'art. 26
 (modificativo dell'art. 10 della citata  legge  regionale  n.  9  del
 1973)".
   Infine, l'art. 14 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984,
 n.  30  dispone,  al  primo  comma,  che  "Le unita' sanitarie locali
 possono svolgere mediante i  propri  servizi  o  tramite  i  presi'di
 multizonali  di  prevenzione:  a)  attivita'  per  privati e per enti
 pubblici nonche' attivita'  di  consulenza  e  supporto  tecnico  nei
 confronti  degli  enti locali"; e sancisce, all'ultimo comma, che "Le
 relative tariffe, qualora non previste da specifiche norme di legge o
 di regolamento, sono stabilite dalla  Giunta  regionale,  sentito  il
 Comitato  regionale  richiamato  all'art.  1,  primo  comma (ossia il
 Comitato regionale per la tutela della  salute  e  per  la  sicurezza
 negli  ambienti  di  lavoro,  istituito dall'art. 3 della legge della
 Regione Liguria 9 settembre 1974, n. 35, come modificato dall'art. 27
 della citata legge regionale n. 23 del 1981)".
   3.4. - Da tutte le citate norme (susseguitesi nel tempo)  emergono,
 non solo l'espressa compiuta identificazione dei soggetti tenuti alla
 prestazione   e  dell'oggetto  nonche'  dello  scopo  di  questa,  ma
 implicitamente anche quei limiti e controlli sufficienti  a  impedire
 che il potere di imposizione sconfini nell'arbitrio.
   E'  vero  infatti  che  le  tariffe  debbono essere approvate dalla
 Giunta regionale. Ma contestualmente e' per  legge  disposta  -  onde
 assicurare   un'effettiva   congrua   ponderazione   degli  interessi
 coinvolti - anche la partecipazione di organi consultivi,  dotati  di
 spiccata   competenza  tecnica  desumibile  dalla  loro  composizione
 ordinaria, allargata, nei casi previsti, alla partecipazione di altri
 esperti o di possibili categorie interessate (v.  il  citato  art.  3
 della  legge  della Regione Liguria n. 35 del 1974 quanto al Comitato
 regionale per la  tutela  della  salute  e  per  la  sicurezza  negli
 ambienti  di  lavoro,  nonche'  gli  artt.  10 e 11 della legge della
 Regione Liguria n. 9 del 1973  relativamente  al  Comitato  sanitario
 regionale).    Proprio  la  qualificazione di codesto comitato, da un
 lato, e la  collocazione  del  parere  nel  corso  del  procedimento,
 dall'altro  lato, posti in relazione con l'estrema varieta' e l'ampia
 latitudine che la materia edilizia puo' presentare in  quest'a'mbito,
 forniscono  garanzia  di  oggettivita'  nella concreta determinazione
 dell'onere e di adeguata ponderazione tecnica dei molteplici elementi
 implicati nella  valutazione.  La  quale  -  occorre  sottolineare  -
 presuppone  che  vengano  motivatamente  comparati  i costi reali e i
 corrispettivi  poi  indicati,  restando  anche  sotto  tale   profilo
 soggetta   ai   controlli,   non   escluso   quello  giurisdizionale,
 generalmente  previsti  per  i  provvedimenti   determinativi   della
 pubblica amministrazione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della
 delega  di  cui  all'art.  1  della  legge  22  luglio 1975, n. 382),
 dell'art.  4, numero 3, della legge della Regione  Liguria  29  marzo
 1973,  n.   9 (Disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle
 funzioni trasferite o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n.  4,  in
 materia  di  assistenza  sanitaria ed ospedaliera), dell'art. 7 della
 legge della Regione Liguria 29 giugno 1981,  n.  23  (Norme  relative
 all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
 di  vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) e dell'art. 14
 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984, n.  30  (Norme  per
 l'igiene   e   la   sicurezza   negli   ambienti   di  lavoro  e  per
 l'organizzazione e  il  funzionamento  dei  presi'di  multizonali  di
 prevenzione  negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro), sollevate, in
 riferimento   all'art.   23   della   Costituzione,   dal   tribunale
 amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0831