N. 184 ORDINANZA 27 - 31 maggio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita' del giudice determinata da atti
 compiuti nel procedimento - G.i.p.  che  abbia  disposto  una  misura
 cautelare  personale  -  G.i.p.  che  abbia  disposto la modifica, la
 sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che
 abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione
 o revoca di una misura cautelare - Giudice che, come  componente  del
 tribunale  del  riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone
 una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
 dell'imputato   -   Giudice   che,   come  componente  del  tribunale
 dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura
 cautelare personale nei confronti dell'indagato o  dell'imputato,  si
 sia  pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza
 stessa - Partecipazione al giudizio abbreviato  -  Partecipazione  al
 giudizio  dibattimentale - Rispettive preclusioni - Omessa previsione
 - Riferimento alle sentenze della Corte nn.  432/1995  e  131/1996  -
 Norma  gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.
 155/1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25,  27,  76,  77  e
 101, secondo comma).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice  di  procedura  penale,  promossi  con  ordinanze emesse il 24
 ottobre 1995 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 pretura  di  Roma,  il  6  novembre  1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Napoli,  l'11  novembre  1995  dal
 giudice  per le indagini preliminari presso la pretura di Roma, il 28
 settembre 1995 dal giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Genova, il 16 ottobre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale de L'Aquila, il 20 novembre 1995  dal
 giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, il
 25  ottobre  1995  dal  tribunale  di Genova, il 14 novembre 1995 dal
 giudice per le indagini preliminari presso il tribunale  di  Taranto,
 il  23  ottobre  1995 dal tribunale di Salerno, il 6 ottobre 1995 dal
 tribunale per i minorenni di Bologna, l'11 ottobre 1995 dal tribunale
 di Napoli, il 3 ottobre 1995 dal giudice per le indagini  preliminari
 presso il tribunale di Firenze, il 9 novembre 1995 dal giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il tribunale di Firenze, il 12 ottobre
 1995 dal tribunale di Campobasso, il 2 novembre 1995 dal giudice  per
 le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, il 3 ottobre
 1995 dal tribunale di Genova, il 2 ottobre 1995 dalla Corte d'appello
 di  Milano,  l'11 ottobre 1995 dal tribunale di Genova, il 9 novembre
 1995 dal giudice per le indagini preliminari  presso  la  pretura  di
 Udine,  il  22 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
 presso il tribunale di  Milano,  il  9  ottobre  1995  dal  tribunale
 diSalerno,   il   22  novembre  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale di Taranto, il 2  novembre  1995  dal
 giudice  per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto,
 il 10 novembre dal tribunale di  Verona,  il  20  novembre  1995  dal
 tribunale di Verona, il 28 settembre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Trieste, il 2 ottobre 1995 dalla
 Corte d'assise de L'Aquila, il 13 novembre 1995 dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari presso il tribunale di Cagliari, il 29 novembre
 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di
 Novara,  il  27  ottobre  1995 dal tribunale di Udine, il 23 novembre
 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di
 Firenze,  il  9  ottobre 1995 dal tribunale di Torino, il 13 novembre
 1995 dalla Corte d'appello  di  Venezia,  il  15  novembre  1995  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso la pretura di Savona, il
 20 ottobre 1995 dal tribunale di Ragusa, il 15  novembre  1995  dalla
 Corte  d'appello  di  Milano,  il 28 novembre 1995 dal giudice per le
 indagini preliminari presso il tribunale di Urbino,  il  13  novembre
 1995  dal  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
 Firenze, il 13 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova,  il  24
 novembre  1995  dal  tribunale di Genova, iscritte rispettivamente ai
 nn. 882, 885, 886, 892, 893, 899, 902, 903, 906, 907, 911, 912,  917,
 918,  921,  923,  924, 927, 933, 934, 940, 941 del registro ordinanze
 1995 e ai nn. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 31, 36, 37, 39, 43, 58, 59, 64,  65,
 75,  78,  79  del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica, prima serie  speciale,  n.  53  dell'anno
 1995 e nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26  marzo 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 pretura circondariale di Roma, con ordinanze del 24 ottobre e dell'11
 novembre  1995  (r.o. 882 e 886 del 1995); il giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Napoli, con ordinanze del 6 e  del
 20  novembre  1995  (r.o.  885  e  899  del  1995); il giudice per le
 indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con ordinanza del
 28 settembre 1995 (r.o. 892 del 1995); il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  de L'Aquila, con ordinanza del 16
 ottobre 1995 (r.o.   893  del  1995);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale di Taranto, con ordinanze del 14 e
 del 22 novembre 1995 (r.o. 903 e 941 del 1995);  il  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  il tribunale di Firenze, con ordinanze
 del 3 ottobre e del 2, 13 e 23 novembre 1995  (rispettivamente,  r.o.
 912  e  917  del  1995; 75 e 37 del 1996); il giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Grosseto, con due ordinanze del  2
 novembre  1995  (r.o.  921  del  1995; 3 del 1996); il giudice per le
 indagini preliminari presso la pretura circondariale  di  Udine,  con
 ordinanza  del 9 novembre 1995 (r.o. 933 del 1995); il giudice per le
 indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con ordinanza del
 22 settembre 1995 (r.o.  934 del 1995); il giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Trieste, con ordinanza del 28
 settembre 1995  (r.o.  7  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di Cagliari, con ordinanza del 13
 novembre 1995  (r.o.  17  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Novara,  con ordinanza del 29
 novembre 1995  (r.o.  31  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Savona,  con  ordinanza  del 15
 novembre 1995  (r.o.  58  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Urbino,  con ordinanza del 28
 novembre 1995 (r.o.  65 del 1996); la Corte d'appello di Genova,  con
 ordinanza  del  13  novembre 1995 (r.o. 78 del 1996), hanno sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,  cod.
 proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non prevede l'incompatibilita' a
 partecipare al  giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che abbia disposto una misura cautelare personale ovvero
 - secondo un distinto profilo prospettato dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Roma  (r.o.  882/95)  e  da  quello
 presso  il  tribunale di Grosseto (r.o. 921/95 e 3/96) - che comunque
 si sia pronunciato in ordine alla modifica, sostituzione o revoca  di
 una  misura  cautelare personale, in riferimento a numerosi parametri
 costituzionali, variamente individuati dai giudici  rimettenti  negli
 artt.  3,  primo  comma,  24,  secondo  comma,  25,  27,  76 e 77 (in
 relazione all'art. 2, direttiva numero 67 della legge n. 81 del  1987
 di  delegazione per il nuovo codice di procedura penale) nonche' 101,
 secondo comma, della Costituzione;
     che il  solo  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Grosseto  (r.o. 921/95 e 3/96) impugna altresi' l'art.
 34,   comma   2,   cod.   proc.   pen.,   in   quanto   non   prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare al giudizio abbreviato del giudice
 che  sia  stato  chiamato  a   pronunciarsi   sulle   condizioni   di
 applicabilita' di una misura cautelare personale quale componente del
 tribunale  del riesame, ex art. 309 cod. proc.  pen., o dell'appello,
 ex art. 310 cod. proc. pen., avverso una ordinanza  che  provvede  in
 ordine  alla  misura  medesima,  in  riferimento  agli artt. 3, primo
 comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
     che il tribunale di Genova, con ordinanze del 3, 11 e 25  ottobre
 e del 24 novembre 1995 (rispettivamente, r.o. 923, 927, 902 del 1995;
 79  del  1996); il tribunale di Salerno, con ordinanze del 9 e del 23
 ottobre 1995 (r.o. 940 e 906 del 1995); il tribunale per i  minorenni
 di  Bologna, con ordinanza del 6 ottobre 1995 (r.o. 907 del 1995); il
 tribunale di Napoli, con ordinanza dell'11 ottobre 1995  (r.o.    911
 del  1995);  il tribunale di Campobasso, con ordinanza del 12 ottobre
 1995 (r.o. 918 del 1995); la Corte d'appello di Milano, con ordinanze
 del 2 ottobre e del 15 novembre 1995  (r.o.  924  del  1995;  64  del
 1996); il tribunale di Verona, con ordinanze del 10 e del 20 novembre
 1995  (r.o.  4  e  5  del  1996);  la Corte d'assise de L'Aquila, con
 ordinanza del 2 ottobre 1995 (r.o.  8  del  1996);  il  tribunale  di
 Udine,  con  ordinanza  del  27  ottobre  1995 (r.o. 36 del 1996); il
 tribunale di Torino, con ordinanza del 9 ottobre 1995  (r.o.  39  del
 1996);  la  Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 13 novembre
 1995 (r.o. 43 del 1996); il tribunale di Ragusa, con ordinanza del 20
 ottobre 1995  (r.o.  59  del  1996),  hanno  sollevato  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
 nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al  giudizio
 dibattimentale  il  giudice  che  abbia in precedenza fatto parte del
 collegio del tribunale del riesame o dell'appello  avverso  ordinanze
 in  tema  di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli
 3, primo comma,  24,  secondo  comma,  e  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
     che  tutte  le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano
 una lesione dei parametri costituzionali  invocati  -  e,  talune  di
 esse, del generale principio del "giusto processo" che, sintetizzando
 i  caratteri  costituzionali  della funzione giurisdizionale, include
 quello   dell'imparzialita'   del   giudice   -   nella   sostanziale
 duplicazione  di  valutazioni  del  medesimo  genere che, in ciascuna
 delle situazioni di volta  in  volta  considerate,  viene  ad  essere
 effettuata  dal  giudice  chiamato  a  definire il giudizio allorche'
 questi si sia espresso, in una fase precedente  del  processo,  sugli
 elementi  sostanziali che condizionano l'applicabilita' di una misura
 cautelare personale;
     che, inoltre, le ordinanze di rinvio sottolineano l'analogia  tra
 le situazioni rispettivamente dedotte e quella oggetto della sentenza
 di  questa  Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale  della  norma  denunciata  in   quanto   non   prevede
 l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudizio  in dibattimento del
 giudice per le indagini preliminari che abbia  applicato  una  misura
 cautelare personale;
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e  che  pertanto  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
 congiuntamente;
   che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa
 Corte, sotto i profili indicati;
     che, in particolare, con la sentenza n. 131  del  1996  e'  stata
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, comma 2,
 cod. proc. pen., nella parte in cui  non  prevede  l'incompatibilita'
 alla funzione di giudizio - dibattimentale o abbreviato - del giudice
 che  come  componente  del  tribunale  del riesame si sia pronunciato
 sull'ordinanza   che  dispone  una  misura  cautelare  personale  nei
 confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che  come  componente
 del  tribunale  dell'appello  (ex  art.  310 cod. proc. pen.) avverso
 l'ordinanza che provvede in ordine a una misura  cautelare  personale
 nei  confronti  dell'indagato  o  dell'imputato si sia pronunciato su
 aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza medesima;
     che con la sentenza n. 155 del 1996  la  stessa  disposizione  e'
 stata  dichiarata  costituzionalmente  illegittima nella parte in cui
 non prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  abbreviato  il
 giudice  per  le  indagini  preliminari che abbia disposto una misura
 cautelare personale nonche', ulteriormente,  con  pronuncia  resa  in
 applicazione  dell'art.  27  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, nella
 parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 abbreviato  il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto
 la modifica, la sostituzione o la  revoca  di  una  misura  cautelare
 personale  ovvero  che abbia rigettato una richiesta di applicazione,
 modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
     che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa
 gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi  prospettati
 dai  giudici  rimettenti,  le  questioni sopra indicate devono essere
 dichiarate manifestamente inammissibili;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,  cod.
 proc.  pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
 secondo  comma,  25,  27,  76,  77  e  101,  secondo   comma,   della
 Costituzione,  dai  giudici  per  le  indagini  preliminari presso le
 preture circondariali di Roma, Udine e Savona e presso i Tribunali di
 Napoli,  Genova,  L'Aquila,  Taranto,  Firenze,   Grosseto,   Milano,
 Trieste, Cagliari, Novara e Urbino, dai Tribunali di Genova, Salerno,
 Napoli, Campobasso, Verona, Udine, Torino e Ragusa, dal tribunale per
 i  minorenni  di  Bologna,  dalla  Corte d'assise di L'Aquila e dalle
 Corti di appello di  Genova,  Milano  e  Venezia,  con  le  ordinanze
 indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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