PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996 

  Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art.
51, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,    n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni - del testo del contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  delle
"Universita'",  di cui all'art. 10 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 30 dicembre 1993, n.  593,  concordato  il  6
marzo  1996  tra  l'ARAN e le   confederazioni  sindacali CGIL, CISL,
UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL,  CIDA,  CONFEDIR,  RDB/CUB,  UNIONQUADRI
e  USPPI  e  le   organizzazioni   sindacali   CGIL/SNU,   CISL/FSUR,
UIL/Universita', Fed.ne CONFSAL/SNALS Universita' e CISAPUNI.
Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
   personale delle "Universita'".
(GU n.132 del 7-6-1996 - Suppl. Ordinario n. 93)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio  1994,
n.  144,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme
per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
   Viste  le  direttive  del  5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995,
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  all'Agenzia  per
la  rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
previa  intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa   dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per il  personale  dipendente  dalle  regioni  e
dagli   enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il  parere
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
   Vista  la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con  il  quale  e'  stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800  miliardi,  rispettivamente  per gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei
"Ministeri"  delle  "Aziende  ed  amministrazioni  dello   Stato   ad
ordinamento  autonomo" - con esclusione del personale della soppressa
Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  -   della
"Scuola" e delle "Universita'";
   Visti  i  decreti  del  Ministro  per  la  funzione pubblica del 1
dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1994), del 13 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale
n.  22  del 27 gennaio 1995), e 22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995), si  e'  provveduto  alla  "Individuazione
delle  confederazioni  sindacali  e  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  che  partecipano
alla   trattativa   per  la  stipulazione  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale  delle  "Universita'",
di  cui  all'art.  10  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n.593";
   Viste le lettere prot. n. 1802 dell'11 marzo 1996 (pervenuta il 18
marzo 1996) e prot. n. 2006 del 20 marzo 1996 (pervenuta il 20 maggio
1996), con le quali l'ARAN - in attuazione degli artt. 51, comma 1, e
52, comma 3, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ha  trasmesso,  ai fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",  il  testo  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle
"Universita'", di cui all'art. 10  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre  1993, n. 593, concordato il 6
marzo 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,
CONFSAL,  CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI
e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU,  CISL/FSUR,  UIL/Universita',
Fed.ne CONFSAL/SNALS Universita' e CISAPUNI;
   Visto  il  "Testo  concordato" in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
   Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,  del predetto testo
concordato, il quale prevede, che "il presente contratto decorre  dal
1  gennaio  1994  ed  avra' scadenza il 31 dicembre 1997 per la parte
normativa ed il 31 dicembre 1995 per la parte economica".
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546  -  il  quale
prevede  che  , ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato che nella citata direttiva del  5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato  fino al 31 dicembre 1994 con  il
decreto-legge  27  luglio  1994, n. 469" e che nella citata direttiva
del 1 febbraio 1995 e' stata  definita,  nell'ambito  degli  indicati
stanziamenti  di  cui  alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle
risorse tra i singoli  contratti  collettivi  riguardanti  i  diversi
comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego e le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  e  per  la  dirigenza medica e veterinaria",
indicando, in particolare, in lire 72,46 miliardi ed in  lire  120,44
miliardi  gli  specifici  importi  destinati, rispettivamente per gli
anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto del personale delle "Universita'";
   Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non risulta, in
generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e
del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa  intervenuta  con
il  Ministero  del  tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'ARAN, previa intesa  espressa  dalla  Conferenza  dei  Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo
avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
   Considerato   che  la  spesa  diretta  ed  indiretta  del  rinnovo
contrattuale  in  questione  e'  contenuta  entro  i   limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge  n. 725/1994 e
dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal  modo  il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
   Considerato  che  il  predetto  testo concordato e' coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
   Tenuto  conto  che il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la
qualita' del lavoro e dei servizi,  collegando  tali  trattamenti  ad
obiettivi  di  produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti sulla
base dei criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato  la
realizzazione dei risultati;
   Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle  predette direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni    pubbliche,    contribuisce,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
   Tenuto conto, infine che il comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3,  4,
5  e  6  dell'art.53  del  testo  concordato recano una disciplina in
contrasto con la vigente normativa in materia;
   Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei  Ministri  nella
riunione   del   4  aprile  1996  concernente  l'Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in  precedenza  citato,  con  la
condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad eliminare il
comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  28  marzo
1996,  con  il  quale  il  Ministro  per  la funzione pubblica, prof.
Giovanni Motzo, e' stato delegato a  provvedere  alla  "attuazione...
del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive
modificazioni ed integrazioni..." e ad  "esercitare...    ogni  altra
funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano...
1) Funzione pubblica";
   A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per
la  rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
alla sottoscrizione  dell'allegato  testo  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'" di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30  dicembre 1993, n. 593, concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le
Confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CONFSAL,  CISAL,  CISNAL,
CIDA,  CONFEDIR,  RDB/CUB,  UNIONQUADRI  e  USPPI e le organizzazioni
sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universita', Fed.ne CONFSFAL/SNALS
Universita'  e  CISAPUNI,  con  la  condizione  che  nel   testo   da
sottoscrivere  si  provveda ad eliminare il comma 7 dall'art. 19 ed i
commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 53.
   Ai sensi dell'art. 51 comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 4 aprile 1996
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Il Ministro per la funzione pubblica
                                           MOTZO
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1996
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 5