PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'", di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universita', Fed.ne CONFSAL/SNALS Universita' e CISAPUNI. Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'".(GU n.132 del 7-6-1996 - Suppl. Ordinario n. 93)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei "Ministeri" delle "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - con esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - della "Scuola" e delle "Universita'"; Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994), del 13 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995), e 22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995), si e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'", di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.593"; Viste le lettere prot. n. 1802 dell'11 marzo 1996 (pervenuta il 18 marzo 1996) e prot. n. 2006 del 20 marzo 1996 (pervenuta il 20 maggio 1996), con le quali l'ARAN - in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'", di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universita', Fed.ne CONFSAL/SNALS Universita' e CISAPUNI; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede, che "il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avra' scadenza il 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per la parte economica". Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che , ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 72,46 miliardi ed in lire 120,44 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti sulla base dei criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Tenuto conto, infine che il comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.53 del testo concordato recano una disciplina in contrasto con la vigente normativa in materia; Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 aprile 1996 concernente l'Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad eliminare il comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni..." e ad "esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'" di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universita', Fed.ne CONFSFAL/SNALS Universita' e CISAPUNI, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad eliminare il comma 7 dall'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 53. Ai sensi dell'art. 51 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 4 aprile 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica MOTZO Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1996 Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 5