Rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 della legge 22 marzo 1995, n. 85.(GU n.132 del 7-6-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che demandano al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui ivi previsti per il mantenimento e lo sviluppo della base produttiva e per il potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree depresse del territorio nazionale; Vista la propria delibera del 10 maggio 1995, con la quale e' stato, fra l'altro, previsto che l'importo complessivo derivante dai mutui di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della predetta legge 22 marzo 1995, n. 85, stimabili in lire 3.000 miliardi, e' destinato per un terzo al potenziamento della base infrastrutturale e per la restante quota al mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva nelle aree depresse del territorio nazionale; Considerato che, a valere sulla predetta disponibilita' di lire 3.000 miliardi, sono state sinora assegnati dal CIPE lire 1.864 miliardi dei quali 1.750 miliardi per agevolazioni delle attivita' produttive e 114 miliardi per interventi infrastrutturali, con un residuo importo di lire 1.136 miliardi; Considerato, altresi', che l'importo destinato con la predetta delibera del maggio 1995 al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva, stimato in lire 2.000 miliardi, non e' sufficiente a fronteggiare le effettive esigenze delle varie iniziative nel settore; Ritenuto di dover rimodulare la precedente deliberazione del 10 maggio 1995, finalizzando l'importo residuo, stimabile in lire 1.136 miliardi, per due terzi, a favore del mantenimento e dello sviluppo della base produttiva e, per un terzo, a favore del potenziamento della base infrastrutturale; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale e' stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro; Delibera: 1. L'importo residuo derivante dall'attivazione dei mutui previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 22 marzo 1995, n. 85, stimabile in 1.136 miliardi di lire, e' finalizzato - per due terzi, pari a 757,330 miliardi di lire - a favore del mantenimento e dello sviluppo della base produttiva e - per un terzo, pari a lire 378,670 miliardi a favore del potenziamento della base infrastrutturale. 2. Il predetto importo di lire 757,330 miliardi e' finalizzato, per lire 514,50 miliardi alla copertura degli interventi previsti nei nuovi contratti di programma, e per lire 242,830 miliardi ad iniziative nel settore della ricerca. Roma, 24 aprile 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159