Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "San Gimignano" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.132 del 7-6-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "San Gimignano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini rossi rosato e vin santo, ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti situati nel territorio del comune di San Gimignano e corrispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosso, novello e rosso riserva e' riservata ai vini ottenuti dalle uve proveniente da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in provincia di Siena fino ad un massimo del 50%. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" con la specificazione del vitigno Sangiovese e' riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosato e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese min. 60%; Canaiolo nero fino ad un massimo del 20%; Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, Vernaccia di San Gimignano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati in provincia di Siena per un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosato con la specificazione del vitigno Sangiovese e' riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vin Santo e' riservata al vino ottenuto delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Malvasia del Chianti fino ad un massimo del 50%; Trebbiano Toscano minimo 30% Vernaccia di San Gimignano fino ad un massimo del 20%; altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10%. La denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vin Santo Occhio di Pernice e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1 aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dal 70% al 100%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%. Art. 3. Possono essere considerati idonei ai fini della iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992 unicamente i vigneti specializzati rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4 del presente disciplinare di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai relativi vini le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Il numero di ceppi per ettaro, per i nuovi impianti o reimpianti non deve essere inferiore a 3.000 (tremila). E' vietata ogni pratica di forzatura ed il sistema di allevamento e le tecniche di coltivazione devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietato il sistema di allevamento a tendone. I vigneti iscritti agli albi delle D.O.C.G "Chianti" e "Vernaccia di San Gimignano", sempreche' sia compatibile la base ampelografica, possono essere destinati alla produzione della D.O.C. "San Gimignano", qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione, totale o parziale, in sede di richiesta di idoneita' fatta alla competente C.C.I.A.A. Art. 4. Le produzioni massime di uva ammesse per ettaro in coltura specializzata non devono essere superiori a 100 q.li per tutte le tipologie. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le rese massime dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, per le tipologie rosso e rosato non devono essere superiori al 70%; qualora superino questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto. Per la tipologia Vin Santo la resa dell'uva in vino non deve superare a prodotto finito il limite del 35%. Le uve destinate alla vinificazione, per le tipologie "San Gimignano" rosato e "San Gimignano" Vin Santo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%; per la tipologia "San Gimignano" rosso 10,50%. Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vin Santo, fatte salve le disposizioni di legge, l'uva deve essere sottoposta ad appassimento naturale in modo da conferire alle uve un titolo zuccherino non inferiore al 27%; nelle prime fasi di tale processo e' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con l'esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve e' consentito a partire dal 1 dicembre dell'anno di raccolta e dovra' essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno dalla capacita' massima di 500 litri. Art. 5. Le operazioni di vinificazione conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori dalla zona di produzione alle aziende che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione: a) abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di San Gimignano (comunque non oltre ai 2.000 metri in linea d'aria); b) dichiarino di vinificare in dette strutture esclusivamente uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori. L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio delle province di Siena e Firenze. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito menzionate per le diverse tipologie: "San Gimignano" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso delicato; sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; per la tipologia "Riserva" 12%; zuccheri residui: massimo 4 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: minimo 20 per mille. "San Gimignano" novello: colore: rosso rubino chiaro con riflessi violacei; odore: vinoso, fruttato, intenso; sapore: morbido, vellutato, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri residui: massimo 6 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: minimo 18 per mille. "San Gimignano" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi rubini; odore: vinoso, fruttato, delicato di uva appena pigiata; sapore: delicato, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; zuccheri residui: massimo 6 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: minimo 16 per mille. "San Gimignano" Vin Santo: colore: dal dorato all'ambrato piu' o meno intenso; odore: etereo, intenso, delicato, caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, pieno, morbido, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14,5 svolti; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto: minimo 21 per mille. "San Gimignano" Vin Santo Occhio di Pernice: colore: da rosa intenso a rosa pallido; odore: intenso; sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 26 per mille. L'immissione al consumo per il vino "San Gimignano" rosso non puo' avvenire prima del 1 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo per la tipologia "Riserva" deve avvenire dopo ventiquattro mesi a decorrere dall'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo per il vino "San Gimignano" Vin Santo non puo' avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 2, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "giovane", "vecchio", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona di produzione dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Nel rispetto della normativa vigente. Sulle confezioni contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" rosso riserva, "San Gimignano" novello e "San Gimignano" rosato qualora confezionati in recipienti di capacita' uguale o inferiore a litri 5 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, confezionate e sigillate, di capacita' da 0,375 litri a 5 litri di forma bordolese e per i tipi rosso e novello anche di forma borgognotta. La chiusura dei detti recipienti deve essere esclusivamente con tappi in sughero o composto di sughero raso bocca. In deroga per il solo vino "San Gimignano" rosso e' consentito anche l'utilizzo del fiasco all'uso toscano come definito nelle sue caratteristiche dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. E' vietato comunque l'uso di fiaschi usati. Il vino a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vin Santo puo' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di forma bordolese e capacita' da 0,375 a 0,750 litri, confezionate e sigillate esclusivamente con tappo in sughero o composto di sughero raso bocca.