Circolare del Ministro della sanita' recante precisazioni in merito al decreto 8 maggio 1996. Misure relative a medicinali provenienti da materiali di origine bovina (Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1996).(GU n.132 del 7-6-1996)
Con riferimento al decreto ministeriale 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1996), si precisa che, fermo restando il divieto di utilizzazione di latte e suoi derivati provenienti da animali infetti o appartenenti ad allevamenti in cui si siano verificati casi di encefalite spongiforme bovina, le disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 1996 non si applicano al latte ed ai derivanti. Infatti e' chiaramente precisato nella decisione della Commissione della Comunita' europea 96/239/CEE del 27 marzo 1996, ripresa con la disposizione del Ministro della sanita' del 29 marzo 1996, che il divieto di spedizione al Regno Unito verso gli altri Stati membri ed i Paesi terzi si applica esclusivamente a: bovini vivi, sperma ed embrioni di bovini, carni bovine fresche ottenute da animali macellati nel Regno Unito, prodotti ottenuti da animali della specie bovina macellati nel Regno Unito, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, oppure destinati ad essere impiegati in medicina, cosmetica e farmaceutica, farine di carne o di ossa provenienti da mammiferi. Inoltre anche la pubblicazione dell'OMS Aide Memoire n. 113 dell'aprile 1996 ribadisce l'assenza di rischi nel caso del latte e dei derivati. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: BINDI