MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.134 del 10-6-1996)

   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 29 agosto 1995 al 27 giugno 1996, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat
Auto,  con  sede in Torino e unita' di Arese (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  22
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  4.372  unita',  su  un organico
complessivo di n. 70.361 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat  auto,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994 n. 451, l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria,   ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale   2   maggio   1966   e'   autorizzata,
limitatamente   al   periodo   30   maggio  1994-31  marzo  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fap  Praticus,  con  sede  in  Graffignana
(Milano) e unita' di Graffignano  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  31  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 75 unita', su un organico complessivo di n. 105 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fap Praticus,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio  1994 n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria,  ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 23 febbraio 1994 al 2 luglio 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Enichem,  con  sede  in Milano e unita' di Assemini (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei  confronti
di  un massimo di 545 lavoratori di cui 202 giornalieri da 39 a 36,54
ore  medie  settimanali,  343  turnisti  da  36  a  33,78  ore  medie
settimanali su un organico complessivo di 13.715 lavoratori.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Enichem,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 della legge  20  maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale  del  25  ottobre  1994,  in premessa indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio  1994 n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria,  ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lett.  c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Cusina  sud  unita'  mensa  c/o
Sofer,  con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 26 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', su un organico complessivo
di n. 421 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud unita' mensa c/o Sofer,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.B.M.
Elettrotecnica, con sede  in  Uboldo  (Varese)  e  unita'  di  Uboldo
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  13  unita',  su  un
organico complessivo di n. 14 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   T.B.M.  Elettrotecnica,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2 maggio  1966  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E.,  con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  163  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 165 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita' di  Legnano
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  18  unita',  su  un
organico complessivo di n. 18 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.a.s.   Immobiliare   Unione,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2 maggio  1966  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile 1995 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
commerciale  "Battisti",  con  sede in Piacenza e unita' di Piacenza,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero  massimo di lavoratori pari a n. 76 unita', su un organico
complessivo di n. 107 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale  "Battisti",  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Galdabini Cesare, con sede in Cardano al Campo (Varese) e  unita'  di
Cardano  al  Campo  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 73 unita', su un organico complessivo di n. 98 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Galdabini Cesare, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  maggio  1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Bartoletti  E., con sede in Forli' e unita' di Forli', per i quali e'
stato stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a n. 91 unita', su un organico complessivo di n. 155
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti E., a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1966  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg.
Provera & Carrassi, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  10
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', su un organico complessivo
di n. 38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ingg.  Provera  &  Carrassi, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italgest c/o Alenia di Pomigliano d'Arco (Napoli), con sede in Napoli
e  unita' di c/o Alenia di Pomigliano d'Arco (Napoli), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 9
lavoratori, tutti part-time, secondo le seguenti modalita': da 20 ore
medie  settimanali  a  15  ore  medie  settimanali  su  un   organico
complessivo di 52 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italgest,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 giugno 1994 al 14 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigile
Peloritano, con sede in Messina e unita' di Messina, per i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  22  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 38 unita', su un organico complessivo
di n. 40 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigile Peloritano, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
SA.GU., con sede in Roma e unita' di  Roma,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 20
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  SA.GU.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1966  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  24 agosto 1994 al 20 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in  Riviera  (Udine)  e
unita'  di Magnano in Riviera (Udine), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 50
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio  della  Riviera,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1966 e' autorizzata, per il
periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fosfotec, con sede in Palermo e unita' di Crotone,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di  un
massimo  di 217 lavoratori di cui 20 giornalieri da 39 a 33 ore medie
settimanali e 197 turnisti da 36 a 32 ore  medie  settimanali  su  un
organico complessivo di 13.715 lavoratori.
   Il presente decreto annulla e sostituisce i D.M. 15563 e 15564 del
20 luglio 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fosfotec,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria,  ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  10 maggio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 luglio 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Enichem  Augusta  industriale,  con  sede in Milano e unita' di Porto
Torres (Sassari), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro nei confronti di un massimo di lavoratori  pari
a  79 unita' di cui 24 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e
55 turnisti  da  36  a  32  ore  medie  settimanali  su  un  organico
complessivo di 13.715 lavoratori.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Enichem Augusta industriale, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria,   ed  al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 21 novembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cerusa, con sede in Masone (Genova) e unita' di Masone (Genova),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  40  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 40 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Cerusa,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 luglio 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Enichem  fibre,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di  Porto  Torres
(Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro nei confronti di un massimo di lavoratori  pari
a  326  di  cui 54 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 173
turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo
di 13.715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem fibre, a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La
Prealpina tintoria e torcitura di Lurate Caccivio, con sede in Lurate
Caccivio (Como) e unita' di Lurate Caccivio (Como), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 36 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. La Prealpina tintoria e torcitura
di Lurate Caccivio, a corrispondere i particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Enichem elastomeri, con sede in  Milano  e  unita'  di  Porto  Torres
(Sassari),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 86 di cui 29 giornalieri da 39 a  33  ore  medie
settimanali  e  57  turnisti  da 36 a 32 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di n. 13.715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Enichem   elastomeri,    a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  10  maggio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.S.
Servizi tecnologie sistemi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 27,20 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero  massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', su un organico
complessivo di n. 19 unita'.
   Il presente D.M. annulla  e  sostituisce  il  D.M.  16738  del  16
febbraio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. Servizi tecnologie sistemi,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.V.C.
Italia  (gia'  Enichem  Anic),  con sede in Venezia e unita' di Porto
Torres (Sassari), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro nei confronti di un massimo di  151  lavoratori
di cui 41 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 110 turnisti
da  36  a  32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n.
13.715 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.V.C. Italia (gia' Enichem Anic),
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Ferdofin  siderurgica,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di San Zeno
Naviglio (Brescia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  22,23  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 206 unita', su un organico complessivo di n. 215 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.r.l.   Ferdofin   siderurgica,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.