Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.135 del 11-6-1996)
Con decreto ministeriale 30 aprile 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1997, della ditta: S.r.l. Investeditor editrice de "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in Bergamo e unita' di Bergamo. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor editrice de "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unita' di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unita' di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta: S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta: S.p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unita' di Lacedonia-Avellino (Avellino). Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unita' di Lacedonia-Avellino (Avellino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unita' di Lacedonia-Avellino (Avellino), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unita' di Bari. Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta: S.p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 27 febbraio 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 27 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 giugno 1994 al 7 giugno 1995, della ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta). Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dall'8 giugno 1994 al l7 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 8 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dall'8 dicembre 1994 al 7 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1995 con decorrenza 8 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso). Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 16 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 16 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 20218/3; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 aprile 1996, n. 20471/6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995, della ditta: S.p.a. C.E.I. - Comp. elettrotecnica it.na dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano e filiali di Roma e Milano. Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.E.I. - Comp. elettrotecnica it.na dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano e filiali di Roma e Milano, per il periodo dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 9 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 dicembre 1994 con effetto dal 24 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna), per il periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 24 giugno 1994, n. 12577. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unita' di Monte Porzio (Pesaro). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 aprile 1995, con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unita' di Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del tribunale del 28 giugno 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'11 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1995 con decorrenza 11 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia stabilimento e uffici di Albiano Magra (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia, stabilimento e uffici di Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 10 dicembre 1995, n. 339. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996, della ditta: S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza 19 aprile 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995, della ditta: S.p.a. Gestioni cantieri navali, con sede in Ostia Lido-Roma e unita' di Ostia Lido-Roma. Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, con effetto dal 5 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gestioni cantieri navali, con sede in Ostia Lido-Roma e unita' di Ostia Lido-Roma, per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 5 maggio 1994, n. 55141. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. Societa' per azioni dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unita' di Roma e Sangemini (Terni). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre, con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' per azioni dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unita' di Roma e Sangemini (Terni), per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato; Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. E.M. - Elicotteri meridionali, con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 settembre 1995 all'11 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 23 settembre 1995; 2) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1994 al 22 giugno 1994, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza. Parere comitato tecnico del 1 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 22 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 1 aprile 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. GF Omi dal 30 dicembre 1994 Agusta Omi S.r.l., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1995 al 30 settembre 1996, della ditta: S.p.a. Blue Fish, con sede in Monza (Milano) e unita' di Formia (Latina). Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Blue Fisch, con sede in Monza (Milano) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 13 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996, della ditta: S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, con sede in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, sede in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1995 con decorrenza 25 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Societa' per azioni Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, limitatamente al periodo dal 1 agosto 1995 al 25 ottobre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data della scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Societa' per azioni Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.C.A.C. - Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Castrovillari (Cosenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data della scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' presso Alenia di Fusaro (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1997, della ditta: S.p.a. Intergraf, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Intergraf, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 luglio 1995. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fideco, con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo) e unita' di Sommariva del Bosco (Cuneo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 settembre 1996 al 21 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grondona, con sede in Torino e unita' di Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 luglio 1996 al 24 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Gallo Romano, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unita' di Locri (Reggio Calabria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 maggio 1996 al 17 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.