MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.135 del 11-6-1996)

   Con decreto ministeriale 30 aprile 1996 e' accertata la condizione
di  cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al
periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1997, della ditta:  S.r.l.
Investeditor  editrice  de "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in
Bergamo e unita' di Bergamo.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Investeditor  editrice  de "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in
Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 ottobre  1995  al
10 aprile 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma
relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della  ditta:
S.p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unita' di Stagno
(Livorno) e Tombolo (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta: S.p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unita' di
Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa), per il periodo dal 5  giugno  1995
al 4 giugno 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 20 giugno 1994 al 19
giugno 1995, della ditta:  S.r.l.  Fochi  Sud,  con  sede  in  Priolo
(Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l.  Fochi  Sud,  con  sede  in  Priolo
(Siracusa)  e  unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo
dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con  decorrenza  20
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della  ditta:  S.p.a.
Irpinia  Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unita' di
Lacedonia-Avellino (Avellino).
   Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla   ditta:   S.p.a.   Irpinia  Zinco,  con  sede  in
Lacedonia-Avellino  (Avellino)   e   unita'   di   Lacedonia-Avellino
(Avellino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta: S.p.a. Irpinia
Zinco,  con  sede  in  Lacedonia-Avellino  (Avellino)  e  unita'   di
Lacedonia-Avellino (Avellino), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 marzo  1994  al  6  marzo  1995,  della  ditta:  S.n.c.
S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C.,  con
sede  in  Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 aprile  1994  con  decorrenza  7
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di
F. Amendolara & C., con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo
dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
7 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta: S.p.a.
Italgrani, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unita'
di Napoli, per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza
27 febbraio 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italgrani,
con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal  27  agosto
1995 al 26 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
27 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della
ditta: S.r.l. P.D.M., con  sede  in  Caivano  (Napoli)  e  unita'  di
Caivano (Napoli).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta:  S.r.l.  P.D.M.,  con  sede  in
Caivano  (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30
gennaio 1995 al 29 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza
30 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 30 gennaio 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:  S.r.l.
P.D.M.,  con  sede  in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli),
per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza
30 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  giugno  1994  al  7 giugno 1995, della ditta: S.r.l.
S.M.E.I., con sede in  S.  Nicola  La  Strada  (Caserta),  ufficio  e
stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede  in  S.  Nicola  La
Strada  (Caserta),  ufficio  e  stabilimento  di  S. Nicola La Strada
(Caserta), per il periodo dall'8 giugno 1994 al l7 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza
8 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dall'8 giugno 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l.  S.M.E.I.,
con  sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di
S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dall'8 dicembre 1994 al
7 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1995 con decorrenza
8 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dal 16 dicembre 1994
al 15 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con  sede
in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso).
   Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 6  ottobre  1993,  con  effetto  dal  16
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:  S.p.a.  Sanremo  Moda  Uomo,  con  sede  in  Caerano S. Marco
(Treviso) e unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo  dal
16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza
16 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 16 dicembre 1992, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta: S.p.a.
Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unita' di
Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1995  al  15
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza
16 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  15  giugno  1995  al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a.
Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di  Volpiano
(Torino).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano
(Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal  5  giugno
1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza
5 giugno 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14 marzo 1996, n. 20218/3;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta:   S.p.a.   Eredi
Traschetti,  con  sede  in  Volpiano  (Torino)  e  unita' di Volpiano
(Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza
5 dicembre 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 23 aprile 1996, n. 20471/6.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996  e'  approvato  il
programma  per  crisi  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  9
febbraio 1995 all'8 agosto 1995, della ditta: S.p.a. C.E.I.  -  Comp.
elettrotecnica  it.na dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano e
filiali di Roma e Milano.
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  con  effetto  dal  6
febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:  S.p.a. C.E.I. - Comp. elettrotecnica it.na dal 26 giugno 1995
C.E.N., con sede in Milano e filiali di Roma e Milano, per il periodo
dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza
9 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  del  7  maggio  1996  sono  accertati  i
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal 24 giugno 1995  al  23  dicembre  1995,  della  ditta:
S.p.a.  Beca,  con  sede  in  Budrio  (Bologna)  e  unita'  di Budrio
(Bologna).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 14 dicembre 1994 con effetto dal 24 giugno 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta: S.p.a.
Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna),  per
il periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 24
giugno 1994, n. 12577. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   7  maggio  1996  sono  accertati  i
presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n.  223/1991,  relativi
al  periodo  dal  28  giugno  1995  al 27 dicembre 1995, della ditta:
S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e  unita'  di  Monte
Porzio (Pesaro).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 27 aprile 1995, con effetto  dal  28  giugno
1994,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e  unita'  di  Monte
Porzio  (Pesaro),  per  il  periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre
1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del tribunale del  28
giugno 1994. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'11 settembre  1995
al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con
sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con  sede  in
Roma  e  unita'  di Roma, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 31
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1995 con decorrenza
11 settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 dicembre 1995  all'11  giugno
1996, della ditta: S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia
stabilimento e uffici di Albiano Magra (Massa Carrara).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale dell'8 marzo 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta: S.p.a.
Allestimenti Signani, con sede in La Spezia, stabilimento e uffici di
Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal  12  dicembre  1995
all'11 giugno 1996.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 10
dicembre 1995, n. 339. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al
18  aprile  1996, della ditta: S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede
in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17 dicembre 1993, con effetto dal 19
aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta:  S.p.a.  Elmer  -  Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e
unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19  aprile  1995  al  18
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza
19 aprile 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal 5 maggio 1995 al 4 novembre
1995, della ditta: S.p.a. Gestioni cantieri navali, con sede in Ostia
Lido-Roma e unita' di Ostia Lido-Roma.
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  dell'11  aprile 1995, con effetto dal 5 maggio 1994, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.
Gestioni  cantieri  navali,  con  sede in Ostia Lido-Roma e unita' di
Ostia Lido-Roma, per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del  5
maggio 1994, n. 55141. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  luglio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta: S.p.a.
Societa' per azioni dell'Acqua minerale di  Sangemini,  con  sede  in
Roma e unita' di Roma e Sangemini (Terni).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  25  settembre, con effetto dal 23 gennaio 1995, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.
Societa'  per  azioni  dell'Acqua  minerale di Sangemini, con sede in
Roma e unita' di Roma e Sangemini (Terni),  per  il  periodo  dal  23
luglio 1995 al 22 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza
23 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato;
   Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 23 marzo
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta:
S.p.a.  E.M. - Elicotteri meridionali, con sede in Frosinone e unita'
di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo  dal  23  settembre
1995 all'11 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza
23 settembre 1995;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1994 al 22  giugno  1994,
della  ditta:  S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza,
con sede in Piacenza e unita' di Piacenza.
   Parere comitato tecnico del 1 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19  aprile  1993,  con  effetto  dal  22
giugno  1992,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario  provinciale  di  Piacenza,  con
sede  in  Piacenza  e unita' di Piacenza, per il periodo dal 1 aprile
1994 al 22 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza
1 aprile 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto  ministeriale  del 22 giugno 1995, con effetto dall'11 aprile
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
S.r.l. GF Omi dal 30 dicembre 1994 Agusta Omi  S.r.l.,  con  sede  in
Roma  e  unita'  di  Roma,  per  il periodo dall'11 aprile 1995 al 10
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza
11 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1  ottobre  1995  al  30
settembre  1996,  della  ditta:  S.p.a.  Blue Fish, con sede in Monza
(Milano) e unita' di Formia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Blue Fisch, con sede in Monza (Milano)
e  unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 13
marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza
1 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 7 maggio 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 25  settembre  1995
al 24 marzo 1996, della ditta: S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, con
sede  in  Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo
ne' Monti (Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, sede in
Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo ne' Monti
(Reggio Emilia), per il periodo dal 25 settembre  1995  al  24  marzo
1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1995 con decorrenza
25 settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'approvazione
della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20 settembre 1993, con effetto dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gescon '90 -
Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il  periodo
dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  ditta:  Societa'  per  azioni  Fabbrica  milanese
conduttori, con sede in Milano  e  unita'  di  Vignate  (Milano),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, limitatamente al periodo dal  1  agosto  1995  al  25
ottobre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/1994, i quali,  alla  data  della  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  7 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  ditta:  Societa'  per  azioni   Mandelli   (Gruppo
Mandelli), con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  S.C.A.C. - Societa' cementi armati
centrifugati, con sede in Milano e unita' di Castrovillari (Cosenza),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5  del  decreto  legislativo  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma
6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata  in  favore
dei   lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.C.A.C.  -
Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita'  di
Castrovillari  (Cosenza),  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1995 al 30
giugno  1995  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994, i quali, alla data della scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita'
presso Alenia di Fusaro (Napoli), e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5  del  decreto  legislativo  16
giugno  1994,  n.  299,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 e' accertata la  condizione
di  cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al
periodo dall'8 maggio 1995 al 7  maggio  1997,  della  ditta:  S.p.a.
Intergraf, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a.
Intergraf, con sede in Roma  e  unita'  di  Pomezia  (Roma),  per  il
periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra, e' prorogata
dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   per   i  giornalisti  italiani  sono
autorizzati  a  provvedere  al  pagamento  diretto  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'accertamento
delle  condizioni  di  crisi  aziendale,  intervenuta  con il decreto
ministeriale dell'8 maggio 1995, e' prorogata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Roma Cine TV, con  sede  in
Roma  e unita' di Roma, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 luglio
1995.
   Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Fideco,  con sede in Sommariva del
Bosco (Cuneo) e unita' di Sommariva del Bosco (Cuneo), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
settembre 1996 al 21 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale  7 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grondona, con sede in Torino e  unita'
di   Torino,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 25  gennaio  1996  al  24
luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
25 luglio 1996 al 24 gennaio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 13 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  ditta:  Gallo  Romano,  con  sede in Locri (Reggio
Calabria) e unita' di Locri  (Reggio  Calabria),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
18 maggio 1996 al 17 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  del  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.