Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.136 del 12-6-1996)
Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995, della ditta S.r.l. Globo News Italia dal 1 luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Globo News Italia dal 1 luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Bolzano e Trento. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Bolzano e Trento, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882. I periodi di cui sopra (fino al 10 agosto 1995) sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Udine, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 20251. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limte massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Udine, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 10 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 agosto 1995 al 10 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20230 del 14 marzo 1996, articoli 1, 2, 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Set Safe - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 60 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Demont S.r.l. di Millesimo (Savona) ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla IMAL - Impresa Montaggi Alto Lazio S.r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CO.M.A.L. S.r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 198 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Nuova Cimimontubi S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano) ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1995 al 6 gennaio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 25 agosto 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 2 luglio 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili; 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 115 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CO.GE.MI. - Compagnia Generale Montaggi Industriali S.p.a., con sede in Brindisi ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 10 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 10 settembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 6) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 133 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.M.C. S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 agosto 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 7) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 195 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.a., con sede in Trieste ed unita' di Taranto, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Taranto come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 29 settembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili; 8) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 98 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Raccorderia Meridionale S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 30 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 novembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'; 9) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 67 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Cersam S.r.l., con sede in Milano ed unita' di Massa Carrara, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Massa Carrara come da protocollo dello stesso, in data 22 agosto 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 luglio 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. 10) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 52 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Borma S.p.a., con sede in Corsico (Milano) ed unita' di Livorno, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Firenze come da protocollo dello stesso, in data 26 settembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 ottobre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. GI-BAR, con sede in Castel San Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel San Niccolo' (Arezzo). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. GI-BAR, con sede in Castel San Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel San Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 9 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1997, della ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 18 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 30 agosto 1995 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con effetto dal 30 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 30 novembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 sentenza Tribunale del 30 agosto 1994, n. 3195. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996, della ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unita' di Sarzana (La Spezia). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unita' di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (due unita') (Trento). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (due unita') (Trento), per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1995 con decorrenza 16 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 maggio 1996 al 13 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlutti costruttori, con sede in Udine e unita' di Udine, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst sistemi di telecomunicazione, con sede in Milano e unita' di Roma e Vimodrone (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VI-LAME, con sede in Nova Milanese (Milano) e unita' di Viggiano (Potenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.E.M. Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gallo Luciano, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unita' in Locri (Reggio Calabria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferna Group International, con sede in Civate (Lecco) e unita' in Civate (Lecco), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menchini A.T.M.P., con sede in Milano e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme appalti - Gruppo Imbesi, con sede in Roma e unita' in Bosico' (Messina), Montalbano Elicona (Messina), Terme Vigliatore (Messina) e ufficio di Terme Vigliatore (Messina), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiorella Fashion, con sede in Desio (Milano) e unita' in Desio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Eredi Gallo Cav. Giuseppe, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unita' in Locri (Reggio Calabria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S. Mediterranea, con sede in Messina e unita' in Zona Ind.le Augusta - Priolo - Siracusa (Siracusa), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mare's, con sede in Marano Ticino (Novara) e unita' in Marano Ticino (Novara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi concesso, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unita' in Agrigento, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unita' in Como e Sondrio, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unita' in Como e Sondrio, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.