MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.136 del 12-6-1996)

   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' accertata la permanenza
della  condizione  di  ristrutturazione  aziendale,  relativamente al
periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995,  della  ditta  S.r.l.
Globo News Italia dal 1 luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma
e unita' di Milano e Roma.
   A   seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Globo News
Italia  dal  1 luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma e unita'
di Milano e Roma, per il periodo dal 23 settembre 1994  al  22  marzo
1995.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' accertata la permanenza
della  condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31
ottobre 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione
delle Alpi, con sede in Trento e unita' di Bolzano e Trento.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  T.V.A.
Televisione  delle  Alpi,  con  sede  in Trento e unita' di Bolzano e
Trento, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Nuova  Cartiera  di  Arbatax,  con  sede  in
Cagliari  e unita' di Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  18
settembre 1994 al 17 marzo 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882.
   I periodi di cui sopra (fino al 10 agosto 1995) sono  autorizzati,
ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36
mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge numero 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo dei 36 mesi del quinquennio previsto dalla vigente
normativa,  con  particolare  riferimento ai periodi di fruizione del
trattamento di integrazione salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  temporanee
situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e  unita'  di
Udine,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 14 marzo 1996, n. 20251.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge numero 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limte massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla
vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai   periodi   di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e  unita'  di
Udine, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 agosto 1995 al 10 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31
gennaio 1996 al 30 luglio 1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 20230 del 14 marzo 1996, articoli 1, 2, 3.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge numero 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo dei 36 mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Fochi Set Safe - Gruppo Fochi, con sede in
Milano e unita' di  Milano,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre
1995 al 18 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge numero 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  dei  36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:
    1)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, in favore di un massimo di 60  lavoratori  sospesi  dal
lavoro  o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Demont S.r.l.
di Millesimo (Savona) ed unita' di Montalto di Castro  (Viterbo),  e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7
agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  6
agosto 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    2) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180,  in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla IMAL - Impresa
Montaggi Alto Lazio S.r.l., con sede in Montalto di Castro  (Viterbo)
ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  7  agosto  1995 al 6
febbraio 1996.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.P.L.M.O.  di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 6
agosto 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    3)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, in favore di un massimo di 40  lavoratori  sospesi  dal
lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto, dipendenti dalla CO.M.A.L.
S.r.l., con sede  in  Montalto  di  Castro  (Viterbo)  ed  unita'  di
Montalto   di   Castro   (Viterbo),   e'   concesso   il  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  7  agosto  1995  al  6
febbraio 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  6
agosto 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    4) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180, in favore di un massimo di 198 lavoratori sospesi dal
lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,  dipendenti  dalla   Nuova
Cimimontubi  S.p.a.,  con  sede  in  Vimodrone  (Milano) ed unita' di
Montalto  di   Castro   (Viterbo),   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  3  luglio  1995 al 6
gennaio 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 25 agosto 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  2
luglio 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili;
    5) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180, in favore di un massimo di 115 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti  dalla  CO.GE.MI.  -
Compagnia  Generale Montaggi Industriali S.p.a., con sede in Brindisi
ed unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre 1995 al  10
marzo 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 10 settembre 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  10
settembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    6) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180, in favore di un massimo di 133 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.M.C. S.p.a.,
con  sede  in  Castellammare  di  Stabia  (Napoli)   ed   unita'   di
Castellammare   di   Stabia  (Napoli),  e'  concesso  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre  1995  al  29
febbraio 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 settembre 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  31
agosto 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    7) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180, in favore di un massimo di 195 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto,  dipendenti  dalla  Fincantieri
Cantieri  Navali  Italiani  S.p.a.,  con sede in Trieste ed unita' di
Taranto, e' concesso il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Taranto come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  29
settembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili;
    8) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996,  n.  180,  in favore di un massimo di 98 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto,  dipendenti  dalla  Raccorderia
Meridionale  S.r.l.,  con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed
unita'  di  Castellammare  di  Stabia  (Napoli),   e'   concesso   il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 1 dicembre
1995 al 30 maggio 1996.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.P.L.M.O.  di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 30 settembre 1995.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30
novembre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si';
    9)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, in favore di un massimo di 67  lavoratori  sospesi  dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Cersam S.r.l.,
con  sede  in  Milano  ed  unita'  di  Massa  Carrara, e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  31  luglio
1995 al 30 gennaio 1996.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Massa Carrara come da protocollo dello  stesso,  in  data  22  agosto
1995.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30
luglio 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
    10)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, in favore di un massimo di 52  lavoratori  sospesi  dal
lavoro  o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Borma S.p.a.,
con sede in Corsico (Milano) ed unita' di  Livorno,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 1 novembre
1995 al 30 aprile 1996.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.P.L.M.O.  di
Firenze come da protocollo dello stesso, in data 26 settembre 1995.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
ottobre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
GI-BAR, con sede in Castel San Niccolo' (Arezzo) e unita'  di  Castel
San Niccolo' (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. GI-BAR, con sede in Castel San Niccolo'
(Arezzo) e unita' di Castel San Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal
2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 20 febbraio 1995 con decorrenza 2
gennaio 1995;
    2) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l.
Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e
unita'  di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 21 febbraio 1995 al
9 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 10
gennaio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   temporanee
situazioni di mercato.
   Con  decreto ministeriale 10 maggio 1996 e' approvato il programma
per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18  settembre
1995  al 17 settembre 1997, della ditta S.p.a. Valeo sistemi termici,
con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con
sede  in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per
il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza  18
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  temporanee
situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991, relativi al periodo dal 30 agosto 1995  al  30  novembre
1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara
e unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per fallimento, gia' disposta con effetto dal
30 agosto 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a.  Emiliana  di macinazione, con sede in Ferrara e
unita' di Ferrara, per il periodo dal 30 agosto 1995 al  30  novembre
1995.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991 sentenza Tribunale del 30
agosto 1994, n. 3195. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 24 aprile 1995 al 23  aprile  1996,  della  ditta  S.p.a.
Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede  in
Roma  e  unita'  di  Roma,  per  il  periodo dal 24 aprile 1995 al 23
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con  decorrenza  24
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 24 aprile  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Simet
impianti telefonici, con sede in  Roma  e  unita'  di  Roma,  per  il
periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24
ottobre 1995;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio  1996,  della  ditta  S.p.a.
E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia
(Roma).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di
Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo  dall'11  luglio
1995 al 10 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 11
luglio 1995;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  agosto  1995  al 13 agosto 1996, della ditta S.p.a.
Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unita'  di  Sarzana  (La
Spezia).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e  unita'  di
Sarzana  (La  Spezia), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto
1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996,  della  ditta  S.p.a.
Nicolini  Francesco,  con  sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di
Pieve di Bono (due unita') (Trento).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve
di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (due unita') (Trento), per
il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 ottobre 1995 con decorrenza 16
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  temporanee
situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  cartiera  di  Arbatax,  con sede in
Cagliari  e  unita'   di   Arbatax   (Nuoro),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
maggio 1996 al 13 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Carlutti costruttori, con  sede  in  Udine  e
unita'  di  Udine,  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  6  giugno  1995  al  5
dicembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst sistemi di telecomunicazione, con
sede in Milano e unita' di Roma e Vimodrone (Milano), e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
maggio 1996 al 19 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
temporanee situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. VI-LAME, con sede in Nova Milanese (Milano) e
unita'  di  Viggiano  (Potenza), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  26  luglio
1995 al 25 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
gennaio 1996 al 25 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
temporanee situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. S.I.E.M. Sarda impianti elettrici meccanici,
con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di  Portoscuso   (Cagliari),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  6
giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
temporanee situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  Gallo  Luciano,  con sede in Locri (Reggio
Calabria) e unita' in Locri  (Reggio  Calabria),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
maggio 1996 al 23 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Ferna Group International, con sede in Civate
(Lecco) e unita' in Civate (Lecco), e' autorizzata la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15
dicembre 1995 al 14 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
giugno 1996 al 14 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Menchini  A.T.M.P.,  con  sede  in  Milano  e
unita'  in  Milano,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1  novembre  1995  al  30
aprile 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Terme appalti - Gruppo Imbesi,  con  sede  in
Roma  e  unita'  in  Bosico' (Messina), Montalbano Elicona (Messina),
Terme Vigliatore (Messina) e ufficio di Terme  Vigliatore  (Messina),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
giugno 1995 al 14 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fiorella Fashion, con sede in Desio  (Milano)
e  unita'  in  Desio  (Milano),  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  6  dicembre
1995 al 5 giugno 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Eredi Gallo Cav. Giuseppe, con sede in  Locri
(Reggio Calabria) e unita' in Locri (Reggio Calabria), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
maggio 1996 al 23 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
temporanee situazioni di mercato.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  O.M.S. Mediterranea, con sede in Messina e
unita' in Zona Ind.le Augusta -  Priolo  -  Siracusa  (Siracusa),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Mare's, con sede in Marano Ticino (Novara) e
unita' in Marano Ticino (Novara), e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi concesso, per il  periodo  dal
12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.c  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Agrigento, con sede in Agrigento e unita' in Agrigento, e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi concesso,
per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del  decreto-legge  2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario  interprovinciale  di  Como e Sondrio, con sede in
Como e unita' in Como e Sondrio, per il periodo dal 1  dicembre  1995
al  30 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Como e Sondrio, con sede in Como e  unita'  in  Como  e  Sondrio,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.