Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.(GU n.136 del 12-6-1996)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, predispongano appositi programmi da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobil Club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici; Visto che lo stesso articolo al comma 2, prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini "le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private"; Visto il decreto 10 dicembre 1993 di "Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale"; Visto il comma 3 dello stesso decreto che prevede che "le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse"; Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria successivamente alla data suddetta; Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e' risultato che alcune di esse sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale; Decreta: 1. L'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui al comma 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993 e' integrato come segue: 12) IS.A.PRE (Istituto assicurativo per la prevenzione), costituitosi tra le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni danni, nell'ambito dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), corso Vittorio Emanuele II, 1 - 20122 Milano; 13) Federazione motociclistica italiana, viale Tiziano, 70 - 00196 Roma. 2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1996 Il Ministro: BARATTA