MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 aprile 1996 

  Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze della comunicazione.
(GU n.140 del 17-6-1996)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 13 giugno 1992 con il  quale  e'  stata
approvata la nuova tabella XL dell'Ordinamento didattico nazionale;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'8 agosto
1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli  insegnamenti
universitari;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla
integrazione della suddetta tabella XL relativa al corso di laurea in
scienze della comunicazione;
  Sentito l'Ordine dei giornalisti;
  Riconosciuta la necessita' di modificare la suddetta tabella XL;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  tabella  XL allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 in
premessa citato e' modificata come segue:
   all'art. 1, comma 3: la dicitura "e  in  un  successivo  triennio,
articolato  in  due  indirizzi"  e' modificata in "e in un successivo
triennio, articolato in tre indirizzi";
   all'art. 1, comma 5: la dicitura "Gli indirizzi sono  i  seguenti:
A)   Comunicazioni   di   massa.  B)  Comunicazione  istituzionale  e
d'impresa" e' modificato  in  "Gli  indirizzi  sono  i  seguenti:  A)
Comunicazioni  di  massa. B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.
C) Giornalismo";
   all'art.  2,  dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "Per essere
ammesso  alla  prova  di  composizione  testi,  lo  studente   dovra'
frequentare  e  superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che
saranno  indicate  dalla  struttura   didattica,   anche   istituendo
specifici  lettorati  o  attivando  corsi  di  teoria e tecnica della
scrittura.";
   all'art. 3, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9:
"Indirizzo in giornalismo.
  Insegnamenti costitutivi (1):
   1) storia del giornalismo (M04X);
   2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);
   3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B),  oppure:
teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);
   4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);
   5)   economia  della  comunicazione  (P02B),  oppure:  economia  e
gestione delle imprese di  comunicazione  (P02B),  oppure:  teoria  e
politica dello sviluppo (P01H);
   6)   relazioni   internazionali   (Q02X),   oppure:  storia  delle
istituzioni politiche (Q01C);
   7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A);
   8) etica e deontologia della comunicazione (H07C);
   9) lingua italiana" (2);
   (1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi.
   (2)  I  contenuti  didattici  del  corso  saranno   specificamente
rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo.
   all'art.  5:  alla  lista  degli  "Insegnamenti opzionali comuni a
tutti  gli  indirizzi  del  triennio"  vanno  aggiornati  i  seguenti
insegnamenti, anche semestrali:
    criminologia (Q05G);
    diritto costituzionale (N08X);
    diritto del lavoro (N07X);
    diritto dell'ambiente (N10X);
    diritto della sicurezza sociale (N07X);
    diritto internazionale (N14X);
    diritto parlamentare (N08X);
    economia industriale (P04I);
    editoria multimediale (Q05B);
    geografia politica ed economica (M06B);
    istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
    istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F);
    metodi e tecniche della legislazione (N11X);
    metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);
    organizzazione internazionale (N14X);
    politica dell'ambiente (M06B);
    politica economica internazionale (P01G);
    politica sociale (Q05A);
    psicologia delle tossicodipendenze (M11E);
    storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
    storia del movimento sindacale (M04X);
    storia della radio e della televisione (L26B e Q05B);
    storia delle dottrine politiche (Q01B);
    storia  e  istituzioni  di  un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A,
Q06B);
    storia delle relazioni internazionali (Q04X);
    storia e critica del cinema (L26B);
    storia e tecnica della fotografia (L26B);
   all'art. 6 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti:
  "Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea e'
subordinato  alla  frequenza  delle  attivita'  di  laboratorio  e di
esercitazione   (inclusi   seminari   professionali   e   stages   di
formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio
dal  terzo  anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e
comunque  nel  rispetto  delle  vigenti   leggi   sull'accesso   alla
professione giornalistica.
  Gli   stages   (collettivi   o   individuali  presso  redazioni  di
quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di
stampa  o  multimediali,  uffici  stampa  degli  atenei  o  di  altre
istituzioni  di  rilevante  interesse pubblico) dovranno svolgersi in
regime di convenzione tra il corso  di  laurea  e  l'ente  ospitante,
potranno  articolarsi  in piu' periodi, per una durata complessiva di
sei  mesi,  e  prevedono  obbligatoriamente  la  figura   del   tutor
all'interno   della   redazione   ospitante.   Le   esercitazioni  si
svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati  alla
specializzazione   nei   vari  generi  giornalistici.  Tali  seminari
dovranno  essere   condotti   da   giornalisti   professionisti,   in
coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attivita'
di  laboratorio  (scrittura  specialistica,  grafica,  titolazione  e
impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale,  ecc.)  debbono
integrare  la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine
i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti  o
da   esperti  qualificati  e  dovranno  svolgersi  secondo  programmi
coordinati  con  gli  insegnamenti  costitutivi  e  i   seminari   di
specializzazione.
  Le  strutture  didattiche  a  regime dovranno indicare le dotazioni
tecniche ed editoriali disponibili:
   una   testata   interna   (stampata,   radiofonica,    televisiva,
multimediale) con effettiva diffusione;
   un'agenzia  o  un  mezzo  d'informazione  rivolto  all'esterno e/o
collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;
   un sistema editoriale integrato (rete locale di personal  computer
dotata   di   programma  di  scrittura,  acquisizione  e  trattamento
immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o  una
struttura  di  produzione  radiotelevisiva  in  grado  di  produrre e
montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa  in  onda
(non inclusa).
  Per  quanto  riguarda i collegamenti con le realta' professionali e
il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre
a quanto  previsto  dagli  accordi  nazionali  di  programma  per  la
programmazione   sull'intero   territorio   nazionale,  le  strutture
didattiche  potranno  stipulare   specifiche   convenzioni   con   le
associazioni    professionali    dei   giornalisti   e   con   quelle
imprenditoriali, ai fini della programmazione degli  stages  (periodi
di   svolgimento,   affluenza   degli   studenti   nelle   redazioni,
collocazione territoriale, ecc.); le  strutture  didattiche  potranno
stabilire  specifiche  convenzioni - opportunamente regolate riguardo
la  programmazione  didattica  -  con  gli  IFG,  per   l'uso   delle
attrezzature  tecnico-editoriali  e  l'organizzazione  dei laboratori
professionali  e  dei  seminari.  Le  strutture  didattiche  dovranno
necessariamente  dotarsi  di  commissioni  didattiche miste (docenti,
giornalisti  e  rappresentanti  delle  aziende  editoriali)  per   la
concertazione dei programmi".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
   Roma, 11 aprile 1996
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 47