MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1996 

  Accertamento   del  mancato  funzionamento  del  pubblico  registro
automobilistico di Padova.
(GU n.141 del 18-6-1996)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui  ai sopracitati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come  modificato   dall'art.   8-   bis   del
decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187,  in  merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati   in   Italia   e  centoventi  giorni  per  quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio  1961,  n.  770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito dalla legge 25 ottobre  1985,  n.  592,  contenente  norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Vista la nota n. 1053/96 del 24 maggio 1996 con la quale la procura
generale della Repubblica presso la corte  d'appello  di  Venezia  ha
segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro
automobilistico   di   Padova   in   data   24  aprile  1996  per  la
partecipazione   del   personale   ad    assemblea    sindacale    e,
conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei termini previsti per la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e  versamento   della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per  i  motivi  indicati  nelle premesse viene accertato il mancato
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova in data
24 aprile 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 1996
                                Il direttore generale: SPAZIANI TESTA