REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1996, n. 9 

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n.  39
"Criteri  e  disciplina  delle  nomine  ed  incarichi   pubblici   di
competenza  regionale  e  dei  rapporti  tra la Regione ed i soggetti
nominati"
(GU n.24 del 22-6-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9
                        del 28 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  punto 2) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
23 marzo 1995, n. 39, dopo le parole "dipendenti della Regione"  sono
aggiunte le parole "nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio
1989,  n.  10: Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo
stato di dipendente regionale";  e  dopo  le  parole  "Aziende  della
Regione"  sono  soppresse  le  parole  "anche  se  in  congedo  o  in
aspettativa".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
  Data a Torino, addi' 22 febbraio 1996
                                GHIGO