Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati"(GU n.24 del 22-6-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dopo le parole "dipendenti della Regione" sono aggiunte le parole "nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale"; e dopo le parole "Aziende della Regione" sono soppresse le parole "anche se in congedo o in aspettativa". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 22 febbraio 1996 GHIGO