Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1996.(GU n.24 del 22-6-1996)
Titolo I
NORME GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12-bis del 21 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1 - L'istituto Regionale per la Programmazione Economica in Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'istituto, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 28 aprile 1996, il Bilancio per l'anno finanziario 1996 gia' approvato dal Consiglio Regionale dell'I.R.P.E.T. con la deliberazione n. 325 del 29 dicembre 1995 e depositato presso il Consiglio Regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 16 febbraio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16 gennaio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'8 febbraio 1996.