REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 2 

"Procedure  per  l'attuazione  del  programma  operativo   plurifondo
1994-1999, Parte C (FEOGA)"
(GU n.24 del 22-6-1996)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Puglia n. 9 del 24 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  punto 5.1 della parte "C" "Procedure tecnico-amministrative
per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario
4 - (fatta  esclusione  per  le  Misure  4.2.6  e  4.4.2)"  e'  cosi'
modificato:
  "5.1   -   Le   domande   di   contributo  corredate  di  tutta  la
documentazione    di    seguito    riportata,    autenticate    nella
sottoscrizione,  devono  essere  inviate dal 1 gennaio al 31 marzo di
ciascun  anno  del  Programma  Operativo,  mediante   plico   postale
raccomandato  con avviso di ricevimento, agli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura (IPA), competenti per territorio.
  Relativamente agli interventi previsti dalle misure  4.1.6,  4.2.1,
4.2.4,   4.2.5   e  4.4.3  le  domande  devono  essere  inviate  all'
Assessorato regionale all'agricoltura.
  Per quanto concerne gli  interventi  previsti  dalla  misura  4.2.3
''Ristrutturazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  rurale'',  le
procedure di attuazione, ivi compresa la presentazione delle domande,
sono disciplinate  dalla  legge  regionale  di  attuazione  del  POP,
programma FERS.
  Per  gli  esercizi finanziari 1995 e 1996, le domande devono essere
inviate entro e non oltre 180  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
delle presenti procedure di attuazione (entro l'8 aprile 1996). A tal
fine  fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
Di tanto sara' data immediata  informativa,  mediante  pubblicazione,
per  una  settimana  di seguito (si' che comprenda due domeniche), su
quotidiani a tiratura regionale e nazionale e su network   regionali.
Il  costo  della  predetta  operazione sara' a carico della specifica
misura POP.
  Per le misure per le quali la delibera n. 3646 dell'8  agosto  1995
non  costituisce avvio delle procedure tecnico-amministrative, di cui
alla parte ''C'' del POP,  la  data  di  inizio  presentazione  delle
istanze  verra'  definita con apposito bando pubblico, pubblicato sul
BURP".
  2. La data di  domande  gia'  presentate  si  intende  riferita  al
quindicesimo  giorno  successivo  dalla data di pubblicazione del POP
sul BURP.
  3. Il punto 2.1 della parte "C"  "Procedure  tecnico-amministrative
per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario
4 - Misura 4.2.6 ''Infrastrutture rurali''" e' cosi' modificato:
  "2.1 - Tutte le domande di contributo devono essere corredate della
documentazione  di  rito (progetto tecnico esecutivo, redatto secondo
le norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici;  pareri  tecnici
previsti  e prescritti dalle norme predette; nulla osta e concessioni
edilizie ove necessari; deliberazione dell'Ente richiedente,  con  la
quale  viene  approvato  il  progetto  tecnico  e  viene  chiesto  il
contributo pubblico).
  Esse devono essere presentate mediante plico  postale  raccomandato
con  avviso di ricevimento, all'Assessorato all'agricoltura - Ufficio
bonifica, infrastrutture e irrigazione - dal 10 gennaio al  31  marzo
di   ciascun   anno   del   Programma  Operativo,  che  ne  cureranno
l'istruttoria entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione.
  Per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, le domande  devono  essere
inviate  entro  e  non  oltre  180 giorni dalla data di pubblicazione
delle presenti procedure di attuazione (data di scadenza: il giorno 8
aprile 1996). A tal fine fara' fede il timbro e la data  dell'Ufficio
postale accettante)".
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 23 gennaio 1996
                               DISTASO