REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 3 

"Adeguamento  canoni  di  locazione  alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP)"
(GU n.24 del 22-6-1996)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Puglia n. 9 del 24 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
 pubblica  (ERP)  di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale
20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da  parte
degli  enti  gestori,  in  via provvisoria, in attesa della revisione
generale del classamento delle  unita'  immobiliari  e  della  esatta
individuazione  dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi,
e' aumentato nella misura del trenta  per  cento  di  quello  fissato
dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
  2.  I  canoni  di  locazione di cui alla presente legge non possono
comunque essere superiori a quelli determinati con  legge  27  luglio
1978, n. 392, ne' essere inferiori a lire 25 mila.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, la delibera della Giunta regionale n. 2316 del 5  giugno  1995
cessa  di  produrre  i  suoi effetti; eventuali eccedenze rispetto ai
canoni determinati ai sensi del precedente comma 1 corrisposte  dagli
assegnatari  nel  periodo  precedente  alla data di entrata in vigore
della presente legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti
di cui alla presente legge.
  4. Eventuali aumenti determinati dagli  enti  gestori  per  effetto
della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a
quelli prodotti dalla presente legge.
  5.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione determinera'  in  modo  definitivo  la  misura  dei
canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori procederanno ai conguagli
a far data dal 27 novembre 1995.
  6.  La  normativa  prevista  dall'art.  23 della legge regionale 20
dicembre 1984, n. 54 e' applicata con abrogazione del comma 3 a tutti
coloro che occupano l'alloggio senza titolo alla data del  30  giugno
1994,   sempreche'   l'occupazione  non  ha  sottratto  il  godimento
dell'alloggio  ad  assegnatario  gia'  individuato   in   graduatoria
definitiva pubblicata.
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 23 gennaio 1996
                               DISTASO